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Rivendita casa dopo Superbonus: il Fisco chiarisce quando si tassa la plusvalenza

di Anna Fabi

21 Maggio 2025 09:25

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La cessione dell’immobile ristrutturato con Superbonus non genera plusvalenza aggiuntiva se non è stata la residenza del proprietario.

La nuova risposta n. 137 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate scioglie un dubbio fiscale che affliggeva molti contribuenti dopo l’entrata in vigore della nuova fattispecie di “plusvalenza da Superbonus“. Il chiarimento riguarda in particolare la rivendita di un immobile oggetto di interventi agevolati (nel caso analizzato con il super Sismabonus), che genera un guadagno rispetto al vecchio prezzo d’acquisto.

Il caso è in realtà ancora più specifico, perché riguarda un’abitazione non abitata dal proprietario per almeno cinque anni non generi plusvalenza tassabile. L’interpello delle Entrate conferma che, a queste condizioni, la detrazione per interventi antisismici e di efficientamento legati al Superbonus non modifica la base imponibile ai fini delle imposte sulle plusvalenze e quindi non scatta la tassa aggiuntiva.

Superbonus: quando non genera plusvalenza

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile è soggetta a tassazione solo se l’immobile non ha rappresentato la prima casa del proprietario per almeno cinque anni. Se la proprietà non è stata utilizzata come abitazione principale, invece, la plusvalenza è sempre imponibile. Tuttavia, nel caso in cui il super Sismabonus sia stato applicato, le spese agevolate non incidono sul calcolo della plusvalenza.

In pratica, le detrazioni fiscali spettanti per interventi di miglioramento antisismico e adeguamento energetico non costituiscono valore aggiunto rilevante ai fini della plusvalenza. Questo significa che l’agevolazione non altera il prezzo di acquisto storico da cui si determina la plusvalenza imponibile in caso di vendita.

Come si calcola la tassa sulla vendita

Alla luce del chiarimento delle Entrate (risposta n. 137/2025), è evidente che la cessione di un immobile ristrutturato con super sismabonus non genera di per una plusvalenza tassabile se il proprietario non ha abitato l’immobile per il periodo previsto dalla legge. Questo chiarimento è rilevante per chi ha beneficiato delle agevolazioni fiscali e intende vendere l’immobile senza incorrere in una tassazione aggiuntiva sulle plusvalenze.

L’uso abitativo con identificazione di prima casa rimane quindi il criterio fondamentale per la determinazione della tassazione sulla vendita, indipendentemente dagli interventi eseguiti con Superbonus.