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Certificati Bianchi, la nuova Guida estende l’accesso alle PMI

di Teresa Barone

7 Agosto 2026 10:42

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Il decreto direttoriale del 28 luglio 2026 approva la Guida GSE che attua la riforma dei TEE, tra aggregazione degli interventi e nuove regole di cumulo

Le imprese che vogliono monetizzare un intervento di efficienza energetica hanno di nuovo un manuale aggiornato. Il MASE ha approvato la Guida operativa dei Certificati Bianchi redatta dal GSE, il documento che traduce in istruzioni applicative la riforma del meccanismo in vigore dallo scorso settembre e attesa dagli operatori da allora.

L’aggiornamento allarga il campo degli incentivi per le rinnovabili ammessi al meccanismo e scioglie i due nodi che più spesso fermano una pratica in azienda: la soglia minima di risparmio necessaria per accedere e la convivenza dei Titoli di Efficienza Energetica con gli altri contributi pubblici già ottenuti sullo stesso investimento.

In sintesi:

  • la Guida è stata approvata con il decreto direttoriale MASE n. 203 del 28 luglio 2026 e dà attuazione al D.M. 21 luglio 2025, applicabile ai progetti presentati dal 12 settembre 2025;
  • più imprese possono unire i propri interventi in un unico progetto fino a 50 TEP di risparmio annuo complessivo, superando insieme la soglia che da sole non raggiungerebbero;
  • i Certificati Bianchi sono cumulabili al 50% con PNRR, contratti di sviluppo e Fondo per la transizione industriale, mentre detrazioni fiscali e finanziamenti statali in conto capitale escludono il cumulo;
  • chi presenta il progetto oltre ventiquattro mesi dalla comunicazione preliminare subisce una decurtazione dei titoli che va dal 20 all’80% e si applica per tutta la vita utile dell’intervento.

Guida 2026 ai Certificati Bianchi

La nuova Guida operativa dei Certificati Bianchi è stata approvata dal MASE con il decreto direttoriale n. 203 del 28 luglio 2026 ed è pubblicata sul sito del GSE insieme ai suoi allegati. Il documento sostituisce l’impianto del 2019 e dà attuazione al D.M. 21 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 211 dell’11 settembre 2025 e applicabile ai progetti presentati a partire dal 12 settembre 2025.

La Guida si articola in tre corpi documentali: i chiarimenti per la presentazione dei progetti (Allegato 1), dodici guide settoriali dedicate a singoli comparti produttivi e tecnologie con i consumi di riferimento e gli algoritmi di calcolo (Allegato 2), i chiarimenti sulle tipologie di intervento della Tabella 1 (Allegato 3). Con lo stesso decreto sono state aggiornate la tabella dei progetti ammissibili e le schede dei Progetti Standardizzati.

Economia circolare, data center ed elettrificazione

La Guida disciplina per la prima volta i criteri applicativi di quattro famiglie di interventi finora scoperte: i progetti di economia circolare e le misure di natura comportamentale, l’elettrificazione dei consumi mediante energia elettrica da fonti rinnovabili, i progetti che generano risparmi idrici indiretti e l’efficientamento dei data center.

Il riconoscimento dell’economia circolare premia le filiere che intervengono sul processo produttivo, sull’impiego di materiali riciclati e sull’uso efficiente delle risorse, e non soltanto sulla sostituzione di un macchinario. Per i data center l’apertura arriva mentre i consumi del comparto crescono con la diffusione dei carichi di calcolo legati all’intelligenza artificiale.

Il decreto aveva già ampliato la tabella degli interventi ammissibili, aggiungendo gli impianti solari termici, i sistemi di free-cooling, i motori elettrici e gli interventi di efficientamento delle reti idriche, insieme alla realizzazione e riqualificazione delle serre. La Guida fornisce ora per ciascuna tipologia i consumi di riferimento e gli algoritmi di calcolo attraverso le dodici guide settoriali.

L’elenco dei Progetti Standardizzati, la via più rapida e prevedibile per ottenere i titoli, comprende dieci tipologie. Fra quelle alla portata di un’impresa di piccole dimensioni figurano i sistemi di illuminazione a LED, i motori elettrici ad alta efficienza, gli impianti di produzione dell’aria compressa, l’acquisto di flotte di veicoli ibridi o elettrici alimentati da rinnovabile e le macchine operatrici a trazione elettrica.

Soglie di accesso e aggregazione interventi tra imprese

Per accedere al meccanismo un progetto a consuntivo deve generare almeno 10 TEP di risparmio addizionale nei primi dodici mesi di monitoraggio, mentre per un progetto standardizzato la soglia scende a 5 TEP. Sono i valori che escludono da sempre l’efficienza diffusa di piccola taglia.

L’articolo 6, comma 4 del decreto interviene proprio qui: interventi appartenenti a soggetti titolari diversi possono essere aggregati in un unico progetto, purché riconducibili alla medesima tipologia e purché il risparmio addizionale annuo complessivo stimato non superi i 50 TEP. Il contratto tipo lo firmano tutti i titolari, i titoli vengono riconosciuti al soggetto proponente e la responsabilità per gli obblighi è solidale.

Tre officine dello stesso distretto che rifanno l’illuminazione del capannone e si fermano a 4 TEP ciascuna non raggiungono la soglia singolarmente. Riunite in un progetto standardizzato arrivano a 12 TEP e superano ampiamente i 5 richiesti, dividendo i costi di consulenza e istruttoria. Il vincolo da rispettare è l’omogeneità della tipologia: il GSE chiarisce che non è possibile accorpare interventi di sostituzione e interventi di nuova installazione, anche quando ricadono nella stessa categoria.

I commi 5 e 6 dello stesso articolo ampliano inoltre la platea di chi può figurare come titolare del progetto, ammettendo raggruppamenti temporanei di impresa, forme associate di soggetti privati e raggruppamenti tra enti pubblici territoriali, a condizione che i componenti abbiano sostenuto pro quota l’investimento e conferiscano mandato collettivo speciale a un capofila.

Chi ha già un progetto avviato trova un alleggerimento sul fronte della rendicontazione. Per i progetti costituiti da un solo intervento, i cui risparmi non hanno subito oscillazioni di rilievo nelle prime tre richieste di verifica e che hanno generato singolarmente non più di 250 TEP annui, il proponente può chiedere dalla quarta richiesta il riconoscimento di un risparmio annuo pari alla media delle prime tre, fino al termine della vita utile.

La mappa della cumulabilità con gli altri incentivi pubblici

L’articolo 16 del decreto vieta il cumulo dei Certificati Bianchi con altri incentivi a carico delle tariffe elettriche e del gas e con gli incentivi statali destinati allo stesso progetto, salvo un elenco chiuso di eccezioni. Il chiarimento del GSE distingue tre situazioni, e conoscerle prima di presentare l’istanza evita di scoprire a rendicontazione avviata che i titoli attesi si sono dimezzati o azzerati.

Incentivo già ottenuto sul progetto Effetto sui Certificati Bianchi
Detrazioni fiscali cumulo escluso
Finanziamenti statali in conto capitale cumulo escluso
Programmi operativi nazionali PON e interregionali POI Energia cumulo escluso
Progetti applicativi del PNRR e del Piano Nazionale Complementare titoli ridotti del 50%
Contratti di sviluppo e contratti istituzionali di sviluppo titoli ridotti del 50%
Fondo per il sostegno alla transizione industriale titoli ridotti del 50%
Crediti d’imposta e detassazione per acquisto di macchinari e attrezzature titoli ridotti del 50%
Fondi di garanzia, fondi di rotazione, contributi in conto interesse cumulo pieno
Incentivi regionali, locali e comunitari, compresi i POR FESR cumulo pieno

Sul cumulo con le misure regionali il GSE è esplicito: il divieto riguarda i soli incentivi statali, quindi un contributo erogato da una Regione non intacca i titoli, a condizione che in fase di istanza vengano indicati tipologia dell’incentivo ed ente erogatore.

Sopra ogni combinazione ammessa vige il divieto di sovracompensazione del comma 2: la somma di tutti i contributi percepiti non può superare i costi sostenuti per realizzare il progetto. La verifica non è teorica. A ogni rendicontazione il proponente deve valorizzare i titoli già riconosciuti e quelli attesi al prezzo medio di mercato pubblicato dal GME, e se emerge sovracompensazione la rendicontazione presentata e tutte le successive non possono più essere trasmesse.

Maggiorazione 2% per interventi da diagnosi energetica

Un progetto realizzato in attuazione di una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 ottiene un risparmio energetico riconosciuto maggiorato del 2%, entro un tetto di ulteriori 40 TEP complessivi. La premialità vale per gli interventi raccomandati dalla diagnosi presso siti dotati di sistemi di gestione certificati.

Rientrano nel requisito i sistemi di gestione energetica o ambientale certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, le certificazioni ambientali di prodotto e gli studi di carbon footprint, water footprint o dei flussi di massa secondo ISO 14067, ISO 14046 e ISO 14052. Per accedere alla maggiorazione occorre dimostrare che la diagnosi trasmessa sia la stessa già depositata presso l’ENEA.

Decurtazione titoli per progetti presentati oltre i 24 mesi

Chi invia al GSE una comunicazione preliminare o una richiesta di valutazione preliminare ha ventiquattro mesi per trasmettere il progetto formale. Oltre quel termine la data della comunicazione continua a valere per dimostrare che i lavori sono iniziati dopo la richiesta di incentivo, al prezzo di una decurtazione progressiva dei titoli.

Ritardo oltre i ventiquattro mesi Decurtazione dei TEE
Fino a 12 mesi 20%
Da 12 a 24 mesi 40%
Da 24 a 36 mesi 60%
Da 36 a 48 mesi 80%
Oltre 48 mesi progetto non ammesso

Due precisazioni della Guida cambiano il peso economico della penalità. La prima è favorevole: nessuna decurtazione si applica se alla data di presentazione del progetto i lavori non sono ancora partiti, anche a termine scaduto. La seconda va nella direzione opposta: la penalità calcolata in sede di presentazione si applica ai titoli di ogni richiesta di verifica e certificazione, per l’intera vita utile del progetto. Su un intervento con vita utile decennale, un ritardo di undici mesi costa un quinto dei titoli per dieci anni.

Obiettivi di risparmio fino al 2030 e obblighi dei distributori

Il decreto fissa gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2025-2030 in coerenza con il PNIEC 2024, ripartendoli fra usi finali elettrici e gas naturale con progressione annuale crescente. A dover presentare i titoli sono i distributori di energia elettrica e gas con oltre 50.000 clienti finali.

Anno d’obbligo Certificati Bianchi da conseguire, in milioni
2025 0,8556 elettrico e 0,5244 gas
2026 1,0416 elettrico e 0,6384 gas
2027 1,2276 elettrico e 0,7524 gas
2028 1,4136 elettrico e 0,8664 gas
2029 1,5996 elettrico e 0,9804 gas
2030 1,7918 elettrico e 1,0982 gas

Il cumulato al 2030 sfiora 7,9 milioni di titoli sul fronte elettrico e 4,9 milioni su quello del gas. La prevalenza della componente elettrica riflette l’elettrificazione dei consumi che il decreto stesso incentiva fra le misure comportamentali ammesse.

I TEE virtuali, quelli non derivanti da progetti di efficienza energetica, sono fissati a un valore unitario di 10 euro, al posto del precedente intervallo fra 10 e 15 euro calcolato sulla differenza fra contributo tariffario e valore di riferimento di 260 euro per titolo. Fino all’anno d’obbligo 2029 il GSE può cederli ai soggetti obbligati solo per la quota necessaria a raggiungere l’obbligo minimo e a condizione che questi detengano già titoli reali in misura crescente, dal 40% del 2025 all’80% del 2029.

Sul testo dello schema di decreto l’ARERA era intervenuta con il parere 15 aprile 2025 n. 175/2025/I/efr, chiedendo di spostare al 31 ottobre il termine per la comunicazione annuale sulla ripartizione degli obblighi fra i distributori, perché i dati necessari si consolidano nel secondo anno successivo a quello di riferimento. L’Autorità aveva inoltre chiesto di rivedere i criteri del valore a base d’asta, escludendo il riferimento ai costi degli interventi. Il sistema delle aste al ribasso, disciplinato dall’articolo 17 con criterio pay as bid, rimane una facoltà attivabile con successivo decreto.

Il termine del 12 marzo 2027 per i progetti con le vecchie regole

Chi ha una Proposta di Progetto e Programma di Misura approvata dal GSE ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e non ha mai presentato una rendicontazione ha tempo fino al 12 marzo 2027 per trasmettere la prima richiesta di verifica e certificazione a consuntivo. Trascorso quel termine le istanze sono annullate.

La scadenza discende dalla norma transitoria del decreto, che azzera le posizioni dormienti diciotto mesi dopo l’entrata in vigore. Per i progetti presentati prima del 12 settembre 2025 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di presentazione, quindi la Guida operativa precedente, salvo quanto la nuova Guida indica diversamente.

Sui tempi di istruttoria il quadro è invece stabile: il GSE avvia il procedimento entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza e lo conclude entro novanta, che diventano sessanta dalla ricezione delle integrazioni quando ne ha richieste. Per le rendicontazioni successive alla prima, in assenza di modifiche al progetto approvato, il termine scende a quarantacinque giorni.