Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, si sono pronunciate in merito al mutuo condizionato con patti accessori, sottolineandone la natura di titolo esecutivo.
Il mutuo, infatti, integra sempre un titolo esecutivo a favore del mutuante, in virtù del fatto che la somma pattuita viene messa a disposizione del richiedente e anche nel caso in cui sia articolato su ulteriori pattuizioni di deposito o pegno irregolari.
Con questo pronunciamento si afferma un principio di diritto che va contro precedenti orientamenti, in base ai quali era necessario un ulteriore atto che svincolasse la somma mutuata con patti accessori.
Nello specifico, secondo le Sezioni Unite, il contratto di mutuo integra già di per sé un titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma viene messa a disposizione del mutuatario, che quindi deve assumersi l’obbligazione di restituirla.
costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.
Ricordiamo che si parla di mutuo condizionato quando la somma materialmente viene erogata al verificarsi di un evento successivo alla stipula e che è previsto nello contratto stesso.
Non si può evitare l’esecuzione forzata per la presunta mancanza di un ulteriore titolo esecutivo nei casi di mutuo in cui la somma non è erogata contestualmente alla stipula del contratto.