La condotta antieconomica può essere classificata come evasione fiscale se finalizzata alla detrazione dell’IVA e alla deduzione di costi maggiori dalla base imponibile.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 582 datata 10 gennaio 2025, ha infatti sottolineato come tale comportato, nei casi estremi e volti ad una evidente operazione fraudolenta, non ricada nell’ambito dell’abuso del diritto e nemmeno in quello di elusione, confluendo invece in quello di evasione fiscale vera e propria.
Fattispecie che non richiede l’obbligo di contraddittorio preventivo.
Frode carosello: evidente evasione fiscale
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società accusata di aver realizzato una “frode carosello”, attraverso la costituzione di società satellite che assumevano personale ed emettevano fatture per servizi inesistenti, permettendo alla società madre di dedurre costi inesistenti ai fini IRES e costo del personale ai fini IRAP, oltre a detrarre indebitamente l’IVA sulle fatture emesse dalle società satellite.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e insufficiente motivazione sul presunto fine elusivo delle operazioni. Tuttavia, in appello, la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione, sostenendo la non necessità del contraddittorio in casi di evidente evasione fiscale.
La Suprema Corte ha confermato la decisione di secondo grado, sottolineando che la condotta della società non rappresentava un mero abuso del diritto ma una vera e propria evasione fiscale.
La creazione di operazioni fittizie, prive di sostanza economica e finalizzate unicamente a ottenere vantaggi fiscali indebiti, costituisce un comportamento evasivo.
Pertanto, in tali circostanze, non è applicabile la procedura di contraddittorio preventivo prevista per le ipotesi di elusione fiscale.