Accertamenti esecutivi in vigore: i codici tributo

di Roberto Grementieri

3 Ottobre 2011 12:40

Dal 1° ottobre 2011 sono esecutivi gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
L’avviso di accertamento scatta «entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Al riguardo, con la risoluzione 95/E sono stati istituiti i codici tributo per consentire il versamento degli importi dovuti nella fase di contenzioso.

I codici tributo in argomento devono essere esposti nella sezione Erario del modello F24, esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “Anno di riferimento” vanno compilati tenendo conto delle informazioni riportate nell'avviso di accertamento.

In particolare, per i codici 9934, 9935, 9942, 9943, 9940, 9941, collegati all’Irap e alle addizionali comunale e regionale, le indicazioni relative al campo “rateazione/regione/prov./mese di riferimento” si possono desumere da apposite tabelle disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.