La Cassazione ha fatto luce sul regime di imponibilità dei dividendi e sulla determinazione della partecipazione qualificata, nel caso in cui le azioni siano detenute in piena proprietà e in nuda proprietà.
Con l’ordinanza n. 17741/2025, la Corte ha precisato che per calcolare la base imponibile su cui applicare le tasse è necessario conteggiare le azioni a prescindere dalla forma di possesso, quindi si considerano anche le azioni detenute in nuda proprietà insieme a quelle in piena proprietà. Questo, perchè è vero che la partecipazione si considera qualificata in caso di superamento del 25% del capitale sociale ma, per verificare il raggiungimento della soglia, è necessario tenere conto di tutte le forme di possesso delle azioni.
Non considerare anche le azioni in nuda proprietà, secondo i giudici, significherebbe azzerare il peso della titolarità delle quote detenute in nuda proprietà.
Il superamento della soglia del 25% grazie alla somma di tutte le tipologie di quote, invece, determina la qualificazione della partecipazione e la conseguente applicazione del regime fiscale.
In ogni caso, l’aliquota maggiorata, però, si applica solo sui dividendi realmente percepiti.