I PIR sono investimenti di medio-lungo periodo riservati ai privati, con agevolazioni fiscali pensate per portare il risparmio delle famiglie verso le piccole e medie imprese, anche non quotate, e verso l’economia reale. Chi apre un Piano Individuale di Risparmio accetta di vincolare il denaro per alcuni anni e di puntare sulle imprese italiane: in cambio non paga imposte sui rendimenti e lascia il piano agli eredi senza imposta di successione.
La convenienza dipende dai costi del prodotto scelto: in molti fondi le commissioni annuali assorbono buona parte del vantaggio fiscale, che si misura solo confrontando il rendimento netto con quello di un investimento tassato.
In sintesi:
- nel PIR ordinario si possono versare fino a 40.000 euro l’anno e 200.000 euro in tutto, nel PIR alternativo fino a 300.000 euro l’anno e 1,5 milioni complessivi;
- i redditi di capitale e le plusvalenze del piano sono esenti da imposta, come la trasmissione agli eredi, se l’investimento è mantenuto per almeno cinque anni (art. 1, commi 100-114, L. 232/2016);
- chi vende prima del termine paga le imposte con gli interessi e senza sanzioni, a meno di reinvestire il ricavato nel piano entro 90 giorni (art. 1, comma 106, L. 232/2016);
- a fine dicembre 2025 il patrimonio dei fondi PIR compliant, ordinari e alternativi, era di 26 miliardi di euro secondo l’Osservatorio PIR di Assogestioni pubblicato a maggio 2026.
- Requisiti dei piani individuali di risparmio
- PIR ordinari e alternativi: limiti di investimento
- Chi può aprire un PIR
- Dove si sottoscrivono i PIR
- Esenzione fiscale e vincolo di detenzione
- Rischi dei PIR
- Costi e commissioni dei PIR
- Rendimenti netti: un esempio di calcolo
- Raccolta e patrimonio dei fondi PIR
Requisiti dei piani individuali di risparmio
Il PIR è un contenitore fiscale che raccoglie diversi strumenti finanziari, azioni, obbligazioni, quote di fondi, scelti nel rispetto dei vincoli di composizione fissati dall’art. 1, commi 100-114, della L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017). Può assumere la forma di un fondo comune PIR compliant, di una gestione patrimoniale, di una polizza assicurativa o di un deposito titoli amministrato in cui il risparmiatore compone da sé il portafoglio.
Per almeno due terzi di ciascun anno solare, almeno il 70% del valore del piano deve essere investito in strumenti emessi da imprese residenti in Italia, o nella UE e nello Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, i cosiddetti investimenti qualificati (art. 1, comma 102, L. 232/2016). Dal 2018 rientrano nella quota anche gli strumenti emessi da società immobiliari (art. 1, comma 80, L. 205/2017).
Nessun emittente può superare il 10% del piano, soglia che vale anche per la liquidità tenuta in depositi e conti correnti (art. 1, comma 103, L. 232/2016). I contratti derivati non sono investimenti qualificati: l’Agenzia delle Entrate li ammette solo attraverso fondi PIR compliant, nella quota libera del piano e a scopo di copertura dei rischi (circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018). Il piano non può investire in emittenti di Stati che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con il Fisco italiano (art. 1, comma 105, L. 232/2016).
PIR ordinari e alternativi: limiti di investimento
I PIR si dividono in due famiglie con limiti e vincoli diversi: il PIR ordinario, pensato per il risparmio diffuso, e il PIR alternativo, introdotto nel 2020 per portare capitali alle imprese più piccole, con soglie più alte e la possibilità di investire anche in crediti e prestiti alle imprese.
| Regola | Valore e riferimento normativo |
|---|---|
| PIR ordinario, versamento massimo annuo | 40.000 euro (art. 1, comma 101, L. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 26, L. 234/2021) |
| PIR ordinario, versamento massimo complessivo | 200.000 euro (art. 1, comma 101, L. 232/2016, come modificato dall’art. 1, comma 26, L. 234/2021) |
| PIR ordinario, quota in imprese fuori dal FTSE MIB | almeno il 25% del 70% qualificato, più un ulteriore 5% in imprese fuori da FTSE MIB e FTSE Mid Cap (art. 1, comma 102, L. 232/2016, come modificato dall’art. 13-bis del DL 124/2019) |
| PIR ordinario, limite per singolo emittente | 10% del piano (art. 1, comma 103, L. 232/2016) |
| PIR alternativo, versamento massimo annuo | 300.000 euro (art. 13-bis, comma 2-bis, DL 124/2019, introdotto dall’art. 136 del DL 34/2020 e modificato dall’art. 68 del DL 104/2020) |
| PIR alternativo, versamento massimo complessivo | 1.500.000 euro (art. 13-bis, comma 2-bis, DL 124/2019, introdotto dall’art. 136 del DL 34/2020) |
| PIR alternativo, quota in imprese fuori da FTSE MIB e FTSE Mid Cap | almeno il 70% del valore del piano (art. 13-bis, comma 2-bis, DL 124/2019, introdotto dall’art. 136 del DL 34/2020) |
| PIR alternativo, limite per singolo emittente | 20% del piano (art. 13-bis, comma 2-bis, DL 124/2019, introdotto dall’art. 136 del DL 34/2020) |
Nel caso dei PIR alternativi le soglie dei PIR alternativi si calcolano sul totale dei piani posseduti dalla stessa persona. Le soglie del PIR ordinario valgono dal 1° gennaio 2022 per tutti i versamenti, anche nei piani aperti prima, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E illustrata nel comunicato del 4 maggio 2022.
Il PIR alternativo può contenere crediti delle imprese, prestiti e quote di fondi di credito cartolarizzati. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 99/2025, ha ammesso le quote di Srl PMI acquistate direttamente con l’equity crowdfunding, mentre i prestiti erogati tramite piattaforme di lending crowdfunding sono investimenti qualificati solo se il gestore della piattaforma è un intermediario iscritto all’albo dell’art. 106 del Testo unico bancario o un istituto di pagamento autorizzato.
Chi può aprire un PIR
Il PIR è riservato alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che investono al di fuori di un’attività d’impresa commerciale; ogni piano ha un solo titolare e non si può cointestare. La residenza va autocertificata all’intermediario e, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26 febbraio 2018, il trasferimento all’estero comporta la perdita del requisito: dalla data del cambio di residenza si applica il regime fiscale dei non residenti.
Dal 17 dicembre 2023 una persona può essere titolare di più PIR ordinari solo se aperti presso lo stesso intermediario o la stessa impresa di assicurazione, fermi i limiti annuale e complessivo; i PIR alternativi possono invece essere più di uno anche presso intermediari diversi (art. 1, comma 112, L. 232/2016, come sostituito dall’art. 8-quinquies del DL 145/2023, convertito dalla L. 191/2023). All’apertura l’intermediario acquisisce un’autocertificazione con cui il titolare dichiara di non avere un PIR ordinario presso altri intermediari.
Anche un minorenne può essere titolare di un PIR. Se i genitori hanno l’usufrutto legale sui redditi del figlio, l’esenzione spetta solo se l’usufruttuario non è a sua volta titolare di un altro piano; se l’usufrutto non c’è, il genitore delegato a operare per il minore può avere un PIR proprio (circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018).
Dove si sottoscrivono i PIR
Il PIR si apre presso un intermediario abilitato, che verifica i vincoli del piano e applica il regime fiscale come sostituto d’imposta:
- banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciarie che amministrano beni per conto terzi, Poste Italiane e agenti di cambio iscritti al ruolo unico nazionale, residenti o con stabile organizzazione in Italia;
- imprese di assicurazione residenti in Italia, con stabile organizzazione nel territorio o con un rappresentante fiscale in Italia che opera come sostituto d’imposta.
La strada più diffusa è la sottoscrizione di un fondo PIR compliant, che rispetta già da regolamento i vincoli di composizione; accanto ai fondi tradizionali sono quotati a Piazza Affari anche ETF PIR compliant, con costi di gestione in genere più bassi.
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Esenzione fiscale e vincolo di detenzione
Il vantaggio del PIR è l’esenzione dalle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria prodotti dagli strumenti del piano, che altrimenti scontano la tassazione delle rendite finanziarie al 26%. L’esenzione è definitiva solo dopo cinque anni di detenzione degli strumenti, l’holding period minimo previsto dalla legge (art. 1, comma 106, L. 232/2016).
In caso di vendita o rimborso prima del termine, i redditi realizzati e quelli percepiti nel frattempo diventano tassabili, maggiorati degli interessi e senza applicazione di sanzioni. L’agevolazione si conserva reinvestendo l’intero controvalore entro 90 giorni in strumenti conformi ai vincoli del piano (art. 1, comma 106, L. 232/2016). L’esenzione non copre l’imposta di bollo del 2 per mille annuo sui prodotti finanziari.
Gli strumenti del piano trasmessi agli eredi sono esenti dall’imposta di successione e non vanno indicati nella dichiarazione di successione (art. 1, comma 114, L. 232/2016); l’esenzione non si estende alle donazioni. Gli incentivi PIR sono cumulabili con quelli per l’investimento nel capitale delle startup innovative.
Credito d’imposta sulle minusvalenze dei PIR alternativi
Per i PIR alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 la legge riconosce un credito d’imposta pari alle minusvalenze e alle perdite realizzate sugli investimenti qualificati, a condizione che gli strumenti siano detenuti per il periodo minimo (art. 1, commi 219-225, L. 178/2020). Il bonus vale per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 e il tetto dipende dall’anno del versamento:
- per gli investimenti del 2021 il credito non può superare il 20% delle somme investite e si usa in dieci quote annuali;
- per gli investimenti del 2022 il tetto scende al 10% e il credito si usa in quindici quote annuali (art. 1, comma 912, L. 234/2021).
Il credito non concorre al reddito, si usa nella dichiarazione dei redditi o in compensazione con il modello F24 e le minusvalenze che lo generano non si possono più portare in deduzione. Gli investimenti del 2021 completano il quinquennio nel corso del 2026, quelli del 2022 nel corso del 2027: da quel momento chi vende in perdita può attivare il credito d’imposta sulle minusvalenze, con le regole di calcolo fissate dall’Agenzia delle Entrate.
Rischi dei PIR
Il primo rischio è la concentrazione geografica: il vincolo sulle imprese italiane espone il portafoglio all’andamento dell’economia e della Borsa italiana più di un investimento diversificato su scala europea o globale.
La quota riservata alle imprese medie e piccole aumenta la volatilità, perché i titoli a bassa capitalizzazione oscillano più delle blue chip, e riduce la liquidità nei piani che investono in titoli non quotati. Il vincolo di detenzione, infine, rende costoso uscire prima del termine.
Costi e commissioni dei PIR
I costi sono la voce che decide se l’esenzione conviene. Il report del Consiglio nazionale dei commercialisti sui PIR del 2017 indicava commissioni di gestione medie dell’1,5%, l’1,6% con le altre spese correnti, commissioni di ingresso del 2,5% e punte oltre il 4% per i PIR assicurativi; molti fondi applicano anche commissioni di performance, pari al 10-20% dell’extra rendimento rispetto al benchmark, con criteri non uniformi tra gestori.
A queste voci si aggiungono le spese del conto titoli, quelle di negoziazione degli strumenti quotati, l’imposta di bollo e gli eventuali oneri di uscita anticipata. Il confronto con gli altri strumenti di investimento va fatto sul rendimento netto, al netto di costi e tasse.
Rendimenti netti: un esempio di calcolo
A parità di andamento dei mercati, il PIR rende più di un investimento tassato solo se l’esenzione supera i costi aggiuntivi. Le tabelle simulano 40.000 euro investiti in un’unica soluzione e tenuti per l’orizzonte minimo di legge, con imposta di bollo annua del 2 per mille e tassazione al 26% della plusvalenza per i prodotti non PIR. I rendimenti lordi e il costo dell’ETF non PIR sono ipotesi di scuola; il costo del fondo PIR è quello medio rilevato dai commercialisti, quello dell’ETF PIR è il costo corrente di un ETF attivo PIR compliant quotato a Piazza Affari.
| Mercati al 6% lordo annuo | Capitale netto finale |
|---|---|
| Fondo PIR con costi dell’1,6% annuo | 49.115 euro |
| ETF PIR con costi dello 0,85% annuo | 50.905 euro |
| ETF non PIR con costi dello 0,3% annuo | 49.065 euro |
| Fondo non PIR con costi dell’1,6% annuo | 46.745 euro |
| Mercati al 3% lordo annuo | Capitale netto finale |
|---|---|
| Fondo PIR con costi dell’1,6% annuo | 42.452 euro |
| ETF PIR con costi dello 0,85% annuo | 44.046 euro |
| ETF non PIR con costi dello 0,3% annuo | 43.881 euro |
| Fondo non PIR con costi dell’1,6% annuo | 41.815 euro |
A parità di costi l’esenzione vale 2.370 euro con mercati al 6% e circa 640 euro con mercati al 3%. Il fondo PIR con costi dell’1,6% pareggia l’ETF non PIR a basso costo solo quando i mercati rendono intorno al 6% lordo; con rendimenti più bassi perde circa 1.400 euro, perché le commissioni si pagano ogni anno mentre l’imposta risparmiata cresce solo con il guadagno. Il PIR a basso costo è in testa in entrambi gli scenari, che non misurano la diversa esposizione al rischio dei portafogli.
Raccolta e patrimonio dei fondi PIR
A fine dicembre 2025 il patrimonio dei fondi PIR compliant, ordinari e alternativi, era di 26 miliardi di euro, secondo l’Osservatorio sui piani individuali di risparmio di Assogestioni pubblicato a maggio 2026. Dopo il boom iniziale, i PIR ordinari hanno subito forti deflussi nel biennio 2023-2024, che la stessa Assogestioni attribuisce ai molti risparmiatori arrivati al termine del periodo minimo per l’esenzione.