L’ABI ha bocciato l’obbligo generalizzato di apertura del conto corrente davanti alla commissione Finanze e tesoro del Senato, nell’audizione dell’8 luglio 2026 sui disegni di legge n. 763, 1595 e 1937. Per l’associazione delle banche una norma che imponga solo agli istituti di credito di contrarre con chiunque ne faccia richiesta attribuirebbe all’attività bancaria una funzione pubblicistica incompatibile con il principio, sancito dall’art. 10 del Testo Unico Bancario e dalla normativa europea, secondo cui l’attività bancaria ha carattere d’impresa.
In sintesi:
- il Ddl 1595 approvato dalla Camera e in Senato dal 4 luglio 2026, introduce l’art. 1857-bis del codice civile e abroga la lettera a) del comma 3 dell’art. 33 del Codice del consumo;
- la banca non potrebbe esimersi dalla stipula del contratto di conto corrente con chiunque lo richieda, salvo le ragioni antiriciclaggio e antiterrorismo, e dovrebbe motivare il diniego per iscritto entro dieci giorni;
- il recesso della banca sarebbe precluso quando il saldo è in attivo, sia nei contratti a tempo determinato sia in quelli a tempo indeterminato;
- la tutela già in vigore è il conto di pagamento con caratteristiche di base, riservato dal DM MEF 70/2018 ai consumatori e quindi non disponibile per le imprese;
- il reclamo scritto e il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (con un contributo di 20 euro) sono le vie attualmente in vigore (in attesa della nuova legge) per chi subisce un diniego o una chiusura.
Obbligo di apertura del conto nel Ddl 1595
Il disegno di legge n. 1595 introduce nel codice civile l’art. 1857-bis, rubricato apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente, in base al quale la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. È l’obbligo a contrarre che i promotori definiscono diritto al conto.
Il provvedimento, approvato all’unanimità dalla Camera il 23 luglio 2025 con 254 voti favorevoli, è arrivato a Palazzo Madama il 4 luglio 2026 ed è all’esame della 6ª Commissione Finanze e tesoro in sede redigente, insieme ai ddl 763 e 1937 sull’accredito della retribuzione su un conto intestato al lavoratore.
Il testo fa salve le disposizioni nazionali ed europee sul contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: sono queste le sole ragioni che legittimano il rifiuto.
In caso di diniego di stipula, la banca deve comunicarlo per iscritto e motivarlo entro dieci giorni dalla richiesta di apertura. Sul fronte della chiusura del conto, la banca non può recedere dal contratto a tempo determinato o indeterminato quando i saldi sono in attivo, sempre salve le stesse ragioni. L’abrogazione della lettera a) del comma 3 dell’art. 33 del Codice del consumo elimina inoltre la deroga che consentiva agli operatori dei servizi finanziari il recesso senza preavviso per giustificato motivo, riportando quelle clausole sotto la presunzione di vessatorietà.
La posizione ABI davanti alla commissione Finanze
L’ABI ha ribadito in audizione tre obiezioni. La prima è di ordine costituzionale: imporre a soggetti privati un obbligo generalizzato di contrarre appare difficilmente conciliabile con la libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 della Costituzione. La seconda riguarda il livello dell’intervento: una previsione di questo tipo introdotta su base esclusivamente nazionale si inserirebbe in un mercato regolato da norme europee armonizzate. La terza è di merito: secondo l’associazione i rifiuti di apertura e le chiusure unilaterali non sono un fenomeno generalizzato e si legano a episodi specifici, motivati dagli obblighi normativi che le banche devono rispettare.
Sul punto la Commissione affari costituzionali della Camera si era già espressa in senso opposto, non rilevando contrasti con l’articolo 41: alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 279/2006 l’autonomia privata non riceve dall’ordinamento una protezione assoluta e la sua compressione non è illegittima quando serve a soddisfare una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti. Il conflitto interpretativo fra le due letture dell’articolo 41 è il vero terreno di scontro dell’esame in Senato.
Motivazione scritta per il diniego
L’obbligo di motivare per iscritto il diniego entro dieci giorni incrocia un divieto penalmente sanzionato. L’articolo 39 del D.Lgs. 231/2007 vieta ai soggetti obbligati di comunicare al cliente l’avvenuta segnalazione di un’operazione sospetta all’UIF o l’esistenza di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio; l’articolo 55, comma 4, punisce la violazione con l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro.
Una banca che rifiuta il conto per ragioni antiriciclaggio e ne scrive le motivazioni al cliente rischia dunque di violare il divieto di comunicazione, mentre una motivazione generica svuoterebbe la garanzia che il ddl vuole introdurre.
La stessa disciplina del conto di base risolve il problema con una clausola di salvaguardia: l’art. 126-vicies del Testo Unico Bancario impone al prestatore di servizi di pagamento di indicare per iscritto le motivazioni del rifiuto entro dieci giorni lavorativi, salvo che la comunicazione contrasti con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi legati all’antiriciclaggio. Il testo del ddl 1595 non contiene una clausola di salvaguardia analoga: è una delle correzioni tecniche che l’esame in Senato può introdurre.
Il conto di base tutela solo i consumatori
La garanzia di accesso a un conto già esiste, tuttavia non copre le imprese. Il conto di pagamento con caratteristiche di base, introdotto nel Testo Unico Bancario dal D.Lgs. 37/2017 in attuazione della direttiva 2014/92/UE e disciplinato dal DM MEF n. 70 del 3 maggio 2018, è offerto obbligatoriamente da banche, istituti di pagamento, IMEL e Poste Italiane al consumatore, definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Una società, una ditta individuale o un professionista che si vede negare il conto non rientra in quella tutela.
È qui che il ddl 1595 produrrebbe l’effetto più rilevante per le PMI: l’obbligo a contrarre dell’art. 1857-bis riguarda chiunque richieda il conto, senza distinzione fra consumatori e imprese.
Il confronto fra le due discipline chiarisce la differenza di tutela attuale.
| Regole in vigore oggi (conto di base) | Regole nel ddl 1595 (art. 1857-bis) |
|---|---|
| Obbligo di offrire il conto ai soli consumatori, persone fisiche che agiscono fuori dall’attività d’impresa o professionale | Obbligo di stipula del conto corrente con chiunque ne faccia richiesta, imprese e professionisti compresi |
| Rifiuto ammesso in mancanza dei requisiti, se il richiedente ha già un conto equivalente in Italia o per ragioni antiriciclaggio | Rifiuto ammesso solo per l’osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo |
| Motivazione scritta del rifiuto entro dieci giorni lavorativi, con salvaguardia per ordine pubblico e antiriciclaggio | Motivazione scritta del diniego entro dieci giorni, senza clausola di salvaguardia espressa |
| Recesso della banca ammesso nei casi tipizzati dalla disciplina del conto di base, fra cui uso illecito e conto incapiente non movimentato per 24 mesi | Recesso vietato in presenza di saldo attivo, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato |
| Conto a operatività limitata, con canone onnicomprensivo e gratuità per ISEE sotto 11.600 euro e pensioni fino a 18.000 euro lordi | Conto corrente ordinario, senza limiti di operatività e senza regime tariffario dedicato |
Chi rientra invece nei requisiti può già chiedere il conto corrente base, con la dotazione di operazioni annue fissata dagli allegati al decreto ministeriale.
Reclamo, esposto e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
Fino all’eventuale approvazione della legge, chi subisce un rifiuto di apertura o una chiusura unilaterale del conto ha a disposizione una procedura in tre gradi, tutti gratuiti o quasi.
Il primo è il reclamo scritto all’intermediario, da inviare tramite PEC o raccomandata: la banca ha 60 giorni per rispondere, termine che scende a 15 giorni lavorativi quando la controversia riguarda i servizi di pagamento. Il reclamo è condizione di ammissibilità dei rimedi successivi e va conservato con la prova di invio.
Il secondo grado è l’esposto alla Banca d’Italia, che non risolve la singola controversia e alimenta l’attività di vigilanza sull’intermediario.
Il terzo è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, previsto dall’art. 128-bis del Testo Unico Bancario, presentabile online sul portale ABF e accessibile anche alle imprese. Le condizioni sono queste:
- il ricorso va presentato entro dodici mesi dalla data del reclamo, decorsi i quali serve un nuovo reclamo;
- la controversia non può riguardare operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente;
- il contributo spese è di 20 euro, rimborsati dall’intermediario se il ricorso è accolto anche solo in parte;
- il limite di valore di 200.000 euro opera soltanto quando si chiede una somma di denaro, mentre non si applica se si chiede l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, come nel caso di un diniego di apertura contestato;
- l’assistenza legale non è richiesta e la decisione arriva mediamente in circa quattro mesi.
Il mancato rispetto della decisione produce un costo reputazionale per la banca: il nominativo dell’intermediario inadempiente viene pubblicato sul sito dell’ABF. È la leva di pressione che oggi supplisce all’assenza di un regime sanzionatorio, assente anche nel testo del ddl 1595 approvato dalla Camera.
L’iter in Senato della nuova legge
L’esame in sede redigente prosegue con il ciclo di audizioni avviato il 7 e 8 luglio 2026, che ha coinvolto ABI, CNDCEC, ANCL e le associazioni dei consumatori. I dottori commercialisti hanno condiviso la ratio dei tre disegni di legge, osservando che imporre al lavoratore l’accredito su un conto a lui intestato senza garantire il diritto di aprirlo sarebbe incoerente. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto di spostare la disciplina dal codice civile al Testo Unico Bancario e di estenderla a tutti i prestatori di servizi di pagamento, per evitare la disparità fra banche e altri intermediari che la stessa ABI ha segnalato.
Il testo, se modificato dal Senato, dovrà tornare alla Camera. La Commissione attività produttive aveva inoltre suggerito di valutare la richiesta del parere della BCE, che l’art. 127, paragrafo 4, del TFUE prevede per i progetti legislativi nazionali nelle materie di competenza dell’Eurosistema: un parere della BCE allungherebbe i tempi e peserebbe sul merito delle obiezioni sollevate dalle banche.