Si profilano all’orizzonte nuovi obblighi per le banche in materia di conto corrente, per quanto concerne l’apertura e la chiusura.
Con l’approvazione alla Camera della proposta di legge contro il recesso unilaterale da parte degli istituti di credito, compie un passo in avanti l’iter per introdurre un nuovo articolo nel Codice Civile (1857-bis) che vincoli le banche all’apertura del conto per chiunque ne abbia i requisiti.
Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – si legge nella proposta di legge -, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda.
In caso di diniego di stipula, la banca è tenuta a comunicarlo per iscritto entro entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.
La banca comunica l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente.
Anche per la chiusura del conto, in particolare, le regole diventano più ferree: la banca non potrà recedere dal contratto a meno che il saldo sia in negativo. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla necessità di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.