Chiusa la finestra per la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione degli esiti delle domande di riammissione alla Rottamazione quater (la definizione agevolata prevista dalla Legge 15/2025), i contribuenti che hanno aderito e sono stati “ripescati” possono ora consultare gli importi da versare, indicati nella Comunicazione delle somme dovute e scegliere come procedere al pagamento, secondo il nuovo piano di rateazione scelto.
A fare il punto sui prossimi step sono le FAQ dell’AdER.
- Le condizioni per rientrare nella riammissione
- La nuova Comunicazione: cosa contiene
- Le scadenze previste per il pagamento
- Dove e come si paga
- È possibile pagare solo alcune cartelle?
- Cosa accade in caso di mancato pagamento
- Pagamenti precedenti alla riammissione
- Rateizzazioni sospese
- Stop alle azioni di riscossione
Le condizioni per rientrare nella riammissione
La riammissione è riservata a chi aveva già aderito alla Rottamazione quater ma ha saltato una o più rate in scadenza entro il 31 dicembre 2024 pagando in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) oppure versando importi inferiori al dovuto.
Chi invece è in regola con i pagamenti deve continuare a rispettare le scadenze della Comunicazione ricevuta in precedenza.
La nuova Comunicazione: cosa contiene
Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) ha inviato (entro il 30 giugno 2025, tramite PEC o raccomandata) la nuova Comunicazione delle somme dovute, disponibile anche online nell’area riservata del sito. Include:
- l’importo aggiornato da versare;
- le scadenze dei pagamenti, in base alla modalità scelta: unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate;
- i moduli precompilati per il pagamento;
- le istruzioni per la domiciliazione bancaria.
Le scadenze previste per il pagamento
Chi ha optato per la rateizzazione dovrà seguire questo calendario:
- prima rata 31 luglio 2025;
- seconda rata 30 novembre 2025;
- rate successive 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Alle somme dovute si applicano interessi al 2% annuo, a partire dal 1° novembre 2023.
Dove e come si paga
I contribuenti possono effettuare i versamenti tramite:
- sito e app EquiClick;
- sportelli bancari, postali, home banking, ricevitorie, tabaccai, ATM e Postamat;
- sportelli AdER (Agenzia delle entrate-Riscossione) su appuntamento;
- domiciliazione bancaria, anche su conto intestato a terzi (se autorizzato), utilizzando il servizio disponibile in area riservata del sito AdER.
È possibile pagare solo alcune cartelle?
Sì. Grazie al servizio ContiTu, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella sezione dedicata alla definizione agevolata, è possibile selezionare solo alcune cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione, ricalcolare l’importo e scaricare nuovi moduli di pagamento via e-mail. Per farlo, si inseriscono prima codice fiscale, email, il numero e la data della Comunicazione delle somme dovute. A questo punto si inseriscono, uno per volta, i dati delle singole somme a ruolo che si intende pagare ricorrendo alla Rottamazione (indicando il numero della cartella).
Terminato l’inserimento, si clicca su Verifica ed il servizio calcola il nuovo importo delle rate e la somma totale (in base al numero delle rate indicato nella domanda di riammissione alla definizione agevolata).
Confermata l’operazione, si riceve per email (presso la casella di posta elettronica indicata) il nuovo piano dei pagamenti e tutti i nuovi bollettini delle rate.
Per i debiti esclusi, invece, l’Agente riprenderà le procedure di recupero.
Cosa accade in caso di mancato pagamento
Il mancato pagamento, anche parziale o oltre i 5 giorni di tolleranza, fa decadere i benefici della definizione agevolata. I versamenti effettuati saranno considerati acconti sul debito residuo.
Pagamenti precedenti alla riammissione
Gli eventuali pagamenti eseguiti dopo la decadenza dal piano originario sono considerati acconti, ma il nuovo importo dovuto terrà conto della quota capitale già versata.
Rateizzazioni sospese
Con la domanda di riammissione si sospendono eventuali rateizzazioni in corso fino alla scadenza della prima rata (31 luglio 2025). Da quel momento, le rateizzazioni saranno automaticamente revocate.
Stop alle azioni di riscossione
Dopo la domanda, per i debiti ammessi alla riammissione:
- non si attivano nuove procedure cautelari o esecutive;
- si fermano le esecuzioni già avviate, salvo esito positivo del primo incanto;
- restano validi eventuali fermi o ipoteche;
- il contribuente risulta in regola per DURC e rimborsi PA.