Entro il 30 giugno i contribuenti riammessi alla Rottamazione quater riceveranno la comunicazione con le somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), che con una serie di FAQ chiarisce alcuni aspetti legati anche al calcolo degli interessi.
Sul totale dovuto, rientrano anche gli interessi pari al 2% che erano stati calcolati a decorrere dal 1° novembre 2023 e che poi erano stati pagati soltanto fino alla decadenza. Quelli successivi si accumulano alle somme dovute e si spalmano nel nuovo piano di rateazione, a sua volta con tasso di interesse applicato a partire dalla seconda rata.
Nel nuovo prospetto AdER saranno riportati con una voce specifica: il valore di tali interessi accumulati andrà a sommarsi al debito originario riammesso a rottamazione.
La definizione agevolata, lo ricordiamo, viene riaperta per coloro che erano decaduti nel 2024 a causa di pagamenti omessi o tardivi alla data del 31 dicembre scorso. È ora possibile riprendere il pagamento delle cartelle scegliendo tra due opzioni di pagamento:
- rata unica entro il 31 luglio 2025;
- fino a 10 rate di pari importo con scadenze previste per il 31 luglio 2025, 30 novembre 2025, 28 febbraio 2026, 31 maggio 2026, 31 luglio 2026, 30 novembre 2026, 28 febbraio 2027, 31 maggio 2027, 31 luglio 2027 e 30 novembre 2027.
Sono sempre previsti, anche per la rata unica, interessi al 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
In caso di omesso, insufficiente o versamento tardivo oltre 5 giorni dalla scadenza la definizione agevolata sarà considerata inefficace, pertanto, i versamenti effettuati saranno calcolati come acconto sul debito residuo complessivo.