Rimborso assegni familiari

Risposta di Michele Bolpagni

Pubblicato 23 Novembre 2016
Aggiornato 7 Dicembre 2017 09:27

Maria G. chiede:

Nel 2012 ho assunto una collaboratrice di origini filippine, che a fine 2015 ha chiesto il ricongiungimento familiare con i figli, ancora residenti nelle Filippine. A giugno 2016 avanza richiesta di assegni familiari arretrati, per un totale di 8500 Euro, e poco dopo presenta le dimissioni, ponendomi nelle condizioni di corrisponderle in unica soluzione l’intero importo con l’impossibilità di recuperarli in compensazione.
Essendo una prestazione INPS che il datore di lavoro semplicemente anticipa, come recuperare la somma?

Suggerisco al lettore di affrontare il problema per fasi progressive. Innanzi tutto deve accertare che l’importo sia corretto poiché riferisce di un ricongiungimento familiare di fine 2015, il quale difficilmente può generare un arretrato di 8.500 euro per assegni familiariInfatti, gli assegni non sono dovuti per familiari residenti all’estero ad eccezione di alcuni specifici casi (convenzione tra Italia e paese d’origine sui trattamenti di famiglia, che non mi risulta attiva con le Filippine, rifugiati politici o assoggettamento del lavoratore a regimi previdenziali di due stati membri).

=> Leggi anche: Aspettativa per ricongiungimento familiare

In ogni caso, per includere familiari residenti all’estero e ottenere l’assegno relativo al periodo precedente al ricongiungimento è necessaria l’autorizzazione INPS.

Se questa prima verifica supera il vaglio di legittimità, con presentazione da parte del lavoratore del modello di richiesta accompagnato dall’autorizzazione Inps, suggerisco di rivolgersi alla sede dell’istituto territorialmente competente che potrebbe accogliere una domanda di rimborsoL’alternativa è che la sede autorizzi la compensazione del credito su F24, anche oltre i 12 mesi previsti dalla prassi amministrativa.

L’ipotesi che la somma vada persa non è da prendere in considerazione, a meno che il lettore non rimanga inerte fino allo spirare dei termini prescrizionali.

=> Crediti di lavoro: decorrenza e prescrizione

Mi permetto di aggiungere che un credito di questo tipo può essere compensato con qualunque altro tributo inserito nel modello F24; mi riferisco a titolo esemplificativo a debiti per IVA, IRPEF, contributi INPS e INAIL. In casi simili a quello proposto la soluzione più snella si realizza quasi sempre in quest’ultima modalità.

Michele Bolpagni, Consulente del Lavoro

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Michele Bolpagni