Assegno familiare: reddito e importi ANF

di Barbara Weisz

30 Maggio 2016 12:43

Importi e soglie di reddito per l'assegno familiare restano invariati: l'inflazione negativa non provoca decurtazione (Circolare INPS).

Assegno familiare

Assegni familiari 2016 analoghi a quelli del 2015: restano infatti validi sia i limiti reddituali sia gli importi ANF dell’anno scorso. Lo comunica l’INPS, nel consueto provvedimento di rivalutazione annuale che recepisce la norma, inserita in Legge di Stabilità, per cui la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può mai essere inferiore a zero.

Quindi, anche se la variazione dell’inflazione (che è il parametro di riferimento per gli adeguamenti) fra il 2014 e il 2015 è pari a -0,1%, non si applica nessuna decurtazione alle prestazioni a sostegno delle famiglie di lavoratori, composte da più persone, con redditi inferiori a tetti fissati per legge.

=> Assegni nucleo familiare: guida al calcolo in busta paga

Le indicazioni relative al 2016, complete di tabelle con limiti reddituali e importi degli assegni, sono contenute nella circolare INPS 92/2016. Gli importi indicati si applicano dal primo luglio 2016 al 30 giugno 2017.

Le tabelle contengono tutte le indicazioni relative alle diverse composizioni del nucleo familiare avente diritto, anche in riferimento a situazioni di particolare disagio (presenza di familiari inabili).

=> Guida all’assegno familiare

Ricordiamo che per avere gli assegni familiari bisogna presentare specifica domanda, ogni anno, al proprio datore di lavoro nel caso dei lavoratori dipendenti, all’INPS in tutti gli altri casi (lavoratore domestico, operai agricolo dipendente a tempo determinato, iscritti alla gestione separata, beneficiario di altre prestazioni previdenziali). La domanda all’INPS deve essere presentata in forma telematica, attraverso:

  • servizi web di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” (con PIN);
  • contact center (803164 gratuito da rete fissa,  06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico);
  • patronati.

Ai lavoratori dipendenti l’assegno viene pagato dal datore di lavoro, insieme allo stipendio, mentre negli altri casi la prestazione viene eorgata dall’INPS, tramite bonifico presso ufficio postale o su conto corrente, bancario o postale.