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Pensione anticipata 2027, la finestra di tre mesi cambia l’importo

di Anna Fabi

3 Settembre 2026 08:59

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Chi perfeziona il requisito dopo il 30 settembre 2026 riceve la prima rata nel 2027, con i coefficienti del nuovo biennio e la Manovra ancora da scrivere

La Legge di Bilancio 2027 arriverà alle Camere a ottobre, quando per una parte dei lavoratori la scelta sull’uscita sarà già stata compiuta. Nel frattempo, a determinare l’importo della pensione anticipata saranno il requisito contributivo (che sale di un mese dal 1° gennaio 2027) e i parametri che convertono il montante in assegno (determinati ogni biennio e applicati in base alla data di decorrenza). A far pendere l’ago della bilancia tra un assegno più o meno ricco sarà però la collocazione della finestra mobile di tre mesi, che rischia di fissare il primo rateo nel nuovo biennio 2027-2027 (con coefficienti da definirsi in autunno) anche per chi ha maturato il diritto con le regole 2026.

In sintesi:

  • il requisito della pensione anticipata ordinaria sale a 42 anni e 11 mesi per gli uomini e a 41 anni e 11 mesi per le donne dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell’art. 1, comma 185, della Legge n. 199/2025 e della Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026;
  • chi perfeziona il requisito entro il 31 dicembre 2026 accede con 42 anni e 10 mesi e con 41 anni e 10 mesi;
  • la finestra mobile di tre mesi porta nel 2027 la decorrenza di tutti i requisiti perfezionati dal 1° ottobre 2026;
  • il decreto direttoriale sui coefficienti del biennio 2027-2028 non risulta pubblicato al 31 agosto 2026, l’ultimo in vigore è quello del 20 novembre 2024 per le pensioni decorrenti nel 2025-2026;
  • l’incentivo al posticipo del pensionamento spetta a chi matura il requisito dell’anticipata ordinaria entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 1, comma 194, della Legge n. 199/2025.

Requisiti per la pensione anticipata nel 2026 e nel 2027

Nel 2026 la pensione anticipata ordinaria richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza alcun requisito anagrafico. Dal 1° gennaio 2027 servono 42 anni e 11 mesi e 41 anni e 11 mesi, con un ulteriore scalino a 43 anni e 1 mese e a 42 anni e 1 mese dal 2028.

L’incremento discende dall’art. 1, comma 185, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha diluito su due anni i tre mesi quantificati dal decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025. È il primo adeguamento alla speranza di vita dal 2019. I requisiti della pensione anticipata dal 2027 sono stati recepiti dalla Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026, che conferma anche le deroghe per gravosi, usuranti e precoci in mansioni pesanti.

Il principio della cristallizzazione del diritto governa la fase di transizione: chi perfeziona il requisito entro il 31 dicembre 2026 conserva i valori del 2026 anche presentando la domanda in un momento successivo. Lo scatto di un mese colpisce quindi soltanto chi matura l’anzianità contributiva dal 1° gennaio 2027 in avanti.

Coefficienti di trasformazione, la seconda leva sull’assegno

I coefficienti di trasformazione convertono il montante contributivo in pensione annua e si applicano in base all’età posseduta alla data di decorrenza del trattamento. La data in cui il requisito viene perfezionato è ininfluente su questo parametro, e la distinzione produce effetti pratici quando la decorrenza cade a cavallo di due bienni.

La riduzione dei coefficienti del biennio 2025-2026, disposta dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 novembre 2024, è compresa tra l’1,55% e il 2,18% rispetto al biennio precedente e vale per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. Per dare la misura dell’ordine di grandezza, un montante di 300.000 euro liquidato a 67 anni ha perso in quell’occasione circa 345 euro lordi l’anno.

La revisione successiva, l’ottava dall’introduzione del sistema contributivo, è attesa entro la fine del 2026 e segue la cadenza biennale fissata dalla legge. Al 31 agosto 2026 il relativo decreto direttoriale non risulta pubblicato: i valori applicabili dal 1° gennaio 2027 non sono quindi noti e ogni quantificazione circolata finora ha natura di stima. Le sette revisioni precedenti hanno prodotto riduzioni, con la sola eccezione di quella del 2022, che aveva incorporato il calo dell’aspettativa di vita registrato durante la pandemia.

Finestra mobile di tre mesi e anno di decorrenza

Fra la maturazione del requisito e la prima rata della pensione anticipata trascorrono tre mesi. Chi perfeziona i 42 anni e 10 mesi il 30 settembre 2026 riceve quindi la prima rata entro dicembre 2026 e con i coefficienti del biennio in corso; chi li perfeziona il 1° ottobre 2026 ha la decorrenza al 1° gennaio 2027 e con i parametri applicabili da quella data, pur conservando il requisito contributivo più favorevole.

La finestra mobile vale tre mesi per la generalità dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria. Per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG l’attesa sale a sette mesi per i requisiti perfezionati entro il 31 dicembre 2027 e a nove mesi da gennaio 2028, con uno slittamento che rende il calcolo del biennio applicabile diverso da quello del settore privato.

Calendario uscite, dalla maturazione alla prima rata

La tabella incrocia il mese di perfezionamento del requisito con la decorrenza dell’assegno e con i coefficienti applicabili, per la pensione anticipata ordinaria nel settore privato:

Perfezionamento del requisito Prima rata e coefficienti applicati
Entro il 30 settembre 2026 prima rata entro dicembre 2026, coefficienti del biennio 2025-2026
Ottobre 2026 prima rata a gennaio 2027, coefficienti in vigore dal 1° gennaio 2027
Novembre 2026 prima rata a febbraio 2027, coefficienti in vigore dal 1° gennaio 2027
Dicembre 2026 prima rata a marzo 2027, coefficienti in vigore dal 1° gennaio 2027
Dal 1° gennaio 2027 requisito di 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, prima rata dopo tre mesi con i coefficienti in vigore da quella data

La soglia che separa i due bienni cade quindi a fine settembre 2026 e riguarda i parametri di calcolo, mentre la soglia che separa i due requisiti cade a fine dicembre e riguarda il diritto. Chi ha l’anzianità contributiva quasi completa lavora su due date distinte, con conseguenze diverse.

Incentivo al posticipo con i requisiti entro dicembre

Chi perfeziona il requisito dell’anticipata ordinaria entro il 31 dicembre 2026 può scegliere di proseguire l’attività e ottenere in busta paga la quota di contribuzione a proprio carico. L’incentivo al posticipo del pensionamento è stato esteso a questa platea dall’art. 1, comma 194, della Legge n. 199/2025, che rende applicabile l’art. 1, comma 286, della Legge n. 197/2022 anche a chi matura i requisiti dell’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011. Le istruzioni sono nella Circolare INPS n. 42 del 3 aprile 2026.

La misura interessa i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, ed è preclusa a chi ha già raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia o è titolare di pensione diretta. Il diritto cristallizzato nel 2026 non si perde con la permanenza al lavoro, che nel frattempo aggiunge contribuzione al montante e alza il coefficiente per effetto dell’età maggiore.

Le proposte in campo per la Manovra 2027

Nessuna delle ipotesi discusse per la prossima Legge di Bilancio modifica oggi i requisiti applicabili, che cambiano soltanto con un intervento legislativo. Il confronto verte su tre linee distinte e su una quarta che agisce sui coefficienti anziché sull’età.

Il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali ha proposto di applicare l’adeguamento alla speranza di vita ai coefficienti di trasformazione e al requisito anagrafico della vecchiaia, lasciando bloccata l’anzianità contributiva dell’uscita anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. La piattaforma unitaria di CGIL, CISL e UIL chiede invece il superamento degli automatismi legati all’aspettativa di vita, l’accesso con 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età e una pensione contributiva di garanzia per le carriere fragili.

Sul versante governativo circola l’ipotesi di una uscita a 64 anni estesa al sistema misto con ricalcolo interamente contributivo dell’assegno, mentre il presidente dell’INPS Gabriele Fava ha rilanciato il rafforzamento del terzo pilastro previdenziale per le generazioni più giovani. Il calendario di bilancio fissa al 15 ottobre l’invio del Documento programmatico a Bruxelles e al 20 ottobre l’arrivo del disegno di legge alle Camere, con approvazione entro il 31 dicembre: le regole applicabili a chi matura il diritto nei mesi precedenti sono già quelle vigenti.

Decorrenza 2026 o 2027, la simulazione sul profilo contributivo

Il confronto tra un’uscita con decorrenza 2026 e una con decorrenza 2027 non ha un segno automatico. Alla revisione attesa dei coefficienti si contrappongono due elementi favorevoli a chi esce più tardi: i dodicesimi di età aggiuntivi, che alzano il coefficiente applicato, e la rivalutazione del montante contributivo, agganciata all’andamento del prodotto interno lordo nominale dell’ultimo quinquennio e aggiornata su base annua. Il saldo dipende dall’entità della revisione e dalla composizione della singola posizione.

L’effetto della data di decorrenza sull’importo dipende inoltre dalla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, integrale per chi ha il primo accredito dal 1996 e parziale per le carriere miste. Su un montante elevato lo scarto di un biennio di coefficienti vale alcune centinaia di euro lordi l’anno, mentre su carriere brevi e discontinue il peso relativo dei mesi di contribuzione aggiuntivi è maggiore.

Il simulatore del calcolo pensione di PMI.it restituisce prima decorrenza utile, importo lordo e netto e tasso di sostituzione sulla posizione contributiva individuale, permettendo di confrontare l’uscita con decorrenza 2026 e quella con decorrenza 2027 sullo stesso montante.