Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha quantificato la proposta che estende la pensione a 64 anni ai lavoratori del sistema misto, cioè a chi ha versato contributi prima del 1996 e oggi è escluso da quel canale di uscita. L’apertura è comunque condizionata al ricalcolo interamente contributivo dell’assegno, mentre la Manovra 2027 dovrà fissare anzianità minima, soglia di importo, decorrenza e coperture.
In sintesi:
- Durigon ha stimato in circa 80mila le pensioni aggiuntive e in 1,5 miliardi di euro l’anno il costo di una sperimentazione triennale, parlando il 9 settembre 2026 all’evento della Lega dedicato alla legge di bilancio;
- le simulazioni dell’Osservatorio previdenza CGIL aggiornate al 6 settembre 2026 indicano una riduzione del 10,6% dell’assegno su tre profili con 40 anni di contributi, nove dei quali maturati entro il 1995;
- la pensione anticipata contributiva disciplinata dall’articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011 nel 2026 richiede 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva e una prima rata di almeno 1.638,72 euro;
- la facoltà di sommare la rendita della previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia, introdotta dall’articolo 1, comma 181, della Legge n. 207/2024, è stata abrogata dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- dal 1° gennaio 2027 l’adeguamento alla speranza di vita aggiunge un mese ai requisiti di età e di contribuzione.
- Pensione a 64 anni nel sistema misto, la proposta di Durigon
- Il ricalcolo contributivo riduce l’assegno del 10,6%
- Taglio in base all’anzianità al 31 dicembre 1995
- TFR trasformato in rendita per raggiungere la soglia minima
- Cumulo con la rendita complementare abrogato dal 2026
- Le condizioni da definire nella Legge di Bilancio 2027
- Chi può andare in pensione a 64 anni con le regole 2026
- Dal 2027 aumentano i requisiti pensionistici
Pensione a 64 anni nel sistema misto, la proposta di Durigon
L’estensione ai lavoratori con contributi anteriori al 1996 vale circa 80mila pensioni in più e 1,5 miliardi di euro l’anno, secondo le stime INPS citate dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon il 9 settembre 2026, che ha indicato una sperimentazione di tre anni. Le fonti che hanno riportato l’intervento divergono sulla cadenza della platea, indicata ora come numero complessivo ora come flusso annuo, e la stima di costo non è stata disaggregata per anno di sperimentazione.
Il meccanismo, rilanciato da Durigon il 23 agosto 2026 e ora quantificato, è una scelta volontaria: anticipare l’uscita accettando il ricalcolo interamente contributivo dell’intera pensione, comprese le quote di carriera oggi valorizzate con il metodo retributivo. Lo schema politico prospettato indica 25 anni di contributi, la stessa anzianità che la normativa richiedeva a chi volesse usare la previdenza complementare per raggiungere la soglia di importo.
Sulla sostenibilità, Durigon ha contrapposto ai 326 miliardi di spesa previdenziale i 296 miliardi di entrate contributive, osservando che i 326 miliardi sono al lordo di circa 76 miliardi di imposte che tornano allo Stato. Il confronto tra i due aggregati non distingue le prestazioni previdenziali da quelle assistenziali, e il confronto sulla riforma pensioni 2027 registra letture opposte degli stessi numeri.
Il ricalcolo contributivo riduce l’assegno del 10,6%
Le simulazioni CGIL aggiornate al 6 settembre 2026 misurano una riduzione del 10,6% su tre profili costruiti sullo stesso schema, lavoratori di 64 anni con 40 anni di contributi complessivi, nove dei quali maturati entro il 1995.
| Retribuzione annua | Pensione con sistema misto |
|---|---|
| 35.000 euro | 1.726,15 euro |
| 50.000 euro | 2.465,93 euro |
| 70.000 euro | 3.452,31 euro |
| Retribuzione annua | Pensione con ricalcolo contributivo |
|---|---|
| 35.000 euro | 1.543,38 euro, con una perdita di 182,77 euro al mese e circa 2.376 euro l’anno |
| 50.000 euro | 2.204,84 euro, con una perdita di 261,09 euro al mese e circa 3.394 euro l’anno |
| 70.000 euro | 3.086,77 euro, con una perdita di 365,54 euro al mese e circa 4.752 euro l’anno |
La percentuale è identica nei tre casi perché la retribuzione cambia l’importo della perdita, non la sua incidenza: a parità di struttura della carriera il rapporto tra assegno ricalcolato e assegno misto non si muove. Quello che cambia è il valore assoluto, e la perdita è permanente. Proiettata sull’attesa di vita a 82 anni usata dalla stessa CGIL nelle sue elaborazioni, la rinuncia cumulata vale circa 42.800 euro lordi nel profilo da 35mila euro e circa 85.500 euro in quello da 70mila, ai valori nominali e senza considerare la perequazione.
Il ricalcolo trasforma il montante dei contributi rivalutati in rendita attraverso un coefficiente di trasformazione legato all’età. Nelle sue simulazioni la CGIL applica alla contribuzione anteriore al 1996 il metodo della circolare INPS n. 181 dell’11 ottobre 2001, lo stesso usato per l’Opzione Donna e per tutte le opzioni di calcolo contributivo.
Taglio in base all’anzianità al 31 dicembre 1995
Il 10,6% non è una penalizzazione fissata per legge: discende dalla quota di carriera oggi calcolata con il metodo retributivo, e quella quota dipende dall’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995. Le tre simulazioni CGIL condividono la stessa struttura, nove anni entro il 1995 su quaranta complessivi, e per questo restituiscono la stessa percentuale su retribuzioni molto diverse.
La normativa distingue due posizioni. Chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione conserva il calcolo retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, per effetto dell’articolo 24, comma 2, del D.L. n. 201/2011, e ha quindi sedici anni di carriera retributiva in più. Chi a quella data ne aveva meno ha il retributivo fermo al 31 dicembre 1995 e il contributivo su tutto il periodo successivo.
La differenza conta per stimare la propria perdita. Un lavoratore che compie 64 anni nel 2027 è nato nel 1963: per possedere 18 anni di contribuzione entro il 1995 avrebbe dovuto iniziare a versare nel 1977, a quattordici anni. La platea della proposta ricade quindi quasi interamente nel secondo gruppo, quello con la quota retributiva più contenuta, dove il ricalcolo cancella meno di quanto cancellerebbe su una carriera con diciotto anni al 1995.
Quello che sposta il risultato individuale, a parità di anni entro il 1995, è la dinamica della retribuzione finale: il metodo retributivo valorizza la media degli ultimi anni, il contributivo il montante versato lungo tutta la carriera. Nelle sue elaborazioni la CGIL rileva gli scarti maggiori sulle carriere con retribuzione in forte crescita nell’ultimo tratto e sul part time, dove il calcolo contributivo non prevede le salvaguardie applicate dal retributivo.
TFR trasformato in rendita per raggiungere la soglia minima
Nel profilo da 35mila euro il ricalcolo porta l’assegno a 1.543,38 euro, sotto i 1.638,72 euro che nel 2026 corrispondono a tre volte l’assegno sociale: mancano 95,34 euro al mese, e la simulazione CGIL stima in circa 24.360 euro il TFR da trasformare in rendita per colmarli.
Il confronto tra le due grandezze è la parte che la discussione politica non espone. Ceduti 24.360 euro di TFR per ottenere 95,34 euro mensili, il capitale rientra in circa vent’anni se la rendita è erogata su tredici mensilità e in poco più di ventuno se le mensilità sono dodici. È un’elaborazione PMI.it sui dati CGIL, ai valori nominali: il lavoratore anticipa l’uscita di tre anni rinunciando a una liquidazione che recupera intorno agli ottantaquattro-ottantacinque anni di età.
Il calcolatore della pensione permette di verificare la distanza dalla soglia sul proprio caso, confrontando la stima con il sistema misto e quella con il metodo contributivo sui dati della carriera previdenziale: è il numero che decide se la scelta comporta anche la cessione del TFR. Il calcolo della pensione va rifatto a ogni ipotesi di anzianità, perché la soglia si applica alla prima rata e non all’importo medio.
Cumulo con la rendita complementare abrogato dal 2026
Un meccanismo analogo a quello ipotizzato per il TFR è già stato scritto e poi cancellato: l’articolo 1, comma 181, della Legge n. 207/2024 aveva inserito il comma 7-bis nell’articolo 24 del D.L. n. 201/2011, consentendo di sommare alla prima rata di pensione il valore teorico della rendita della previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 lo ha abrogato.
Le condizioni che accompagnavano quella facoltà indicano il prezzo implicito di questo tipo di soluzioni: 25 anni di contribuzione effettiva anziché 20, che dal 2030 sarebbero saliti a 30, e il divieto di cumulare la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino ai 67 anni, con la sola eccezione del lavoro occasionale entro 5mila euro. Secondo le ricostruzioni delle fonti specialistiche la norma non ha mai trovato applicazione, perché mancava il decreto interministeriale che doveva fissare i criteri di determinazione del valore delle rendite.
La riforma della previdenza complementare in vigore dal 1° luglio 2026 ha spostato l’intervento sul secondo pilastro su altri strumenti, dall’adesione automatica dei neoassunti alle nuove forme di erogazione della prestazione. Il rapporto tra fondi pensione e requisiti di uscita dalla previdenza pubblica è tornato al punto di partenza, ed è quello che la proposta sul sistema misto riaprirebbe.
Le condizioni da definire nella Legge di Bilancio 2027
La proposta sulla pensione a 64 anni con ricalcolo contributivo non ha ancora gli elementi che ne determinano platea, costi e condizioni di accesso. Devono essere fissati:
- l’anzianità contributiva minima richiesta per l’accesso, indicata in 25 anni nello schema politico e giudicata insufficiente da chi chiede almeno 40 anni;
- l’eventuale soglia minima dell’assegno e il suo rapporto con le tre volte l’assegno sociale già previste per i contributivi puri;
- l’utilizzo del TFR per raggiungere la soglia, che richiede una disciplina espressa dopo l’abrogazione del meccanismo analogo sulla previdenza complementare;
- la finestra di decorrenza e gli eventuali limiti temporanei all’importo della pensione;
- le coperture finanziarie, da valutare durante la preparazione della Legge di Bilancio 2027.
Per la generalità dei lavoratori del sistema misto la scelta del ricalcolo contributivo oggi non apre l’uscita a 64 anni. L’estensione prospettata richiede una nuova disposizione di legge: fino alla sua approvazione continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici già previsti dalla normativa vigente.
Chi può andare in pensione a 64 anni con le regole 2026
La pensione anticipata contributiva a 64 anni è riservata ai contributivi puri, ossia ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011 richiede nel 2026:
- un’età di almeno 64 anni;
- almeno 20 anni di contribuzione effettiva, con esclusione dei contributi figurativi ai fini di questo requisito;
- una prima rata di pensione pari almeno a tre volte l’assegno sociale, pari a 1.638,72 euro mensili nel 2026;
- una soglia ridotta per le donne con un figlio a 2,8 volte l’assegno sociale e a 2,6 volte con due figli;
- una finestra di tre mesi tra maturazione dei requisiti e decorrenza della pensione.
Questi requisiti riguardano il canale già previsto dalla legge e non si applicano automaticamente alla proposta destinata ai lavoratori del sistema misto, che richiede una nuova disposizione.
Dal 2027 aumentano i requisiti pensionistici
Dal 1° gennaio 2027 scatta un mese aggiuntivo sui requisiti pensionistici. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e la Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 hanno ridotto a un mese per il 2027 l’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, applicandolo integralmente per tre mesi dal 2028.
La pensione di vecchiaia salirà quindi a 67 anni e un mese nel 2027. Per i contributivi puri il canale dell’articolo 24, comma 11, richiederà 64 anni e un mese di età e 20 anni e un mese di contribuzione effettiva. Le tabelle dei requisiti pensione 2027 e 2028 riportano anche gli aumenti applicati alla pensione anticipata ordinaria, ai lavoratori precoci e alle altre categorie interessate.