


A partire dal 1° gennaio 2025 è in vigore la riduzione della contribuzione ordinaria per i datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (con due terzi del contributo è a carico del datore di lavoro e un terzo è a carico dei lavoratori).
L’INPS, con Circolare n.5/2025, ha illustrato tutte le modifiche relative agli aspetti di natura contributiva concernenti entrambi i fondi ma anche per il contributo addizionale per CIGO, CIGS e CIGD , come previsto da appositi decreti.
FIS Fondo di solidarietà per attività professionali
Il decreto interministeriale del Lavoro e dell’Economia datato 21 maggio 2024 ha apportato una serie di modifiche alla disciplina previdenziale in materia di ammortizzatori sociali. Alla luce del nuovo quadro normativo, la contribuzione ordinaria dovuta è la seguente:
- 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
- 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, da 5,1 a 15 dipendenti;
- 1% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 15 dipendenti.
Lo stesso decreto ha previsto uno sconto del 40% che si applica all’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50%, attestandosi così allo 0,30%.
I destinatari sono i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, hanno occupato in media fino a 5 dipendenti senza presentare domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi.
Riduzione contributo addizionale
Il documento di prassi fa inoltre il punto sulla riduzione del contributo addizionale dovuto ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs n. 148/2015 anche per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (CIGO, CIGS e CIGD).
Il quadro normativo prevede, per i datori di lavoro che chiedono l’integrazione salariale, un contributo addizionale in misura pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per il periodo di integrazione salariale fino a un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre questo limite e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 5% oltre questo ulteriore limite in un quinquennio mobile.
Dal 1° gennaio 2025, tuttavia, i datori di lavoro che non hanno usufruito di trattamenti di integrazione per almeno 24 mesi possono fruire delle aliquote pari rispettivamente a 6% fino a 52 settimane e 9% tra 52 e 104 settimane.
Lo sgravio è stato previsto dall’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.