Un’assenza ingiustificata non produce sempre lo stesso esito. A fare la differenza non è solo il comportamento del lavoratore, ma come l’azienda decide di chiudere il rapporto.
Con le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro e gli ultimi chiarimenti dell’INPS, la perdita o conservazione della NASpI non è automatica: dipende da come si qualifica formalmente la cessazione del rapporto di lavoro. Una scelta che sposta l’equilibrio tra tutela del lavoratore e discrezionalità del datore di lavoro, con effetti concreti sul diritto all’indennità di disoccupazione.
Assenza ingiustificata: gli esiti considerati dall’INPS
Con i chiarimenti della circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025, in merito alle regole introdotte dalla Legge n. 203/2024 , è stato ribadito un punto operativo: dalla qualificazione della cessazione del rapporto dipende l’accesso allaNASpI.
In presenza di assenza ingiustificata, possono essere seguite due strade alternative:
- la risoluzione per fatti concludenti, nella quale il comportamento viene trattato come una volontà di non proseguire il rapporto;
- il licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, se previsto dal CCNL applicato).
In pratica, con l’assenza ingiustificata non viene determinato un esito unico e automatico ed in concreto è il datore di lavoro a deliberare se il rapporto viene chiuso come dimissioni per fatti concludenti oppure come licenziamento disciplinare, con esiti opposti per l’indennità di disoccupazione.
Quando la NASpI non viene riconosciuta
Se la cessazione viene formalizzata come dimissioni per fatti concludenti, l’uscita dal rapporto viene assimilata alle dimissioni. In tale ipotesi, la NASpI non viene riconosciuta, perché l’interruzione non risulta imputata a un licenziamento.
La procedura corretta da seguire in questi casi è quella contenuta nella Circolare ministeriale n. 6/2025 con le regole applicative per la comunicazione all’INL delle cosiddette “dimissioni di fatto”.
Quando la NASpI viene riconosciuta
Se invece viene attivato un percorso disciplinare e adottato il licenziamento (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), la cessazione resta qualificata come licenziamento. In questo scenario, la NASpI viene riconosciuta, pur in presenza di una condotta ritenuta rilevante sul piano disciplinare.
Il nodo operativo: la qualificazione della cessazione
Dalla circolare è stato evidenziato che non è l’assenza, da sola, a far “saltare” l’indennità: è il titolo di cessazione comunicato e gestito. Per questo, in casi analoghi, può essere osservata una conseguenza diversa per lavoratori con la stessa condotta, a seconda di come viene chiuso il rapporto.
In caso di contestazioni, la documentazione e le comunicazioni (contestazione disciplinare, provvedimento, riferimenti CCNL, indicazione del motivo) sono destinate a incidere sulla ricostruzione della cessazione anche in sede amministrativa.
Fonti per approfondire
- Circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025
- Circolare ministeriale n. 6/2025
- Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro)