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Cumulo pensione e reddito autonomo: dichiarazione RED all’INPS entro il 2 novembre

di Anna Fabi

15 Ottobre 2026 13:45

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Pensionati di invalidità con partita IVA: chi deve dichiarare all'INPS i redditi dell'anno scorso, chi è esonerato e quanto si trattiene sull'assegno

L’INPS ha fissato al 2 novembre 2026 la scadenza della dichiarazione RED per chi percepisce un trattamento previdenziale e ha un’attività in proprio: sui guadagni dello scorso anno l’Istituto applica le regole sul cumulo pensione e reddito autonomo e calcola la trattenuta sull’assegno. L’obbligo riguarda una platea ristretta, soprattutto i titolari di assegno di invalidità e i pensionati pubblici di inabilità che continuano a lavorare con partita IVA.

La comunicazione si invia con il servizio della campagna RED e comprende anche il reddito previsto per l’anno in corso. Chi è tenuto alla dichiarazione e non la presenta deve restituire all’INPS l’equivalente di un anno di pensione.

In sintesi:

  • il messaggio INPS n. 3281/2026 applica l’art. 10, comma 4, del DLgs. n. 503/1992, che allinea la scadenza RED autonomi alla dichiarazione dei redditi;
  • sono esonerati pensioni di vecchiaia e di anzianità, prepensionamenti e trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contributi;
  • il divieto di cumulo pensioni e assegni di invalidità  non opera se il reddito da lavoro autonomo 2025 non supera 7.844,20 euro;
  • sopra la soglia, l’INPS trattiene il 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo, entro il 30% del reddito autonomo, ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L. n. 388/2000.

Dichiarazione RED per autonomi: scadenza 2 novembre 2026

I titolari di pensione con decorrenza entro il 2025 soggetti al divieto parziale di cumulo comunicano all’INPS entro il 2 novembre 2026 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025. Lo prevede il messaggio INPS n. 3281 del 15 ottobre 2026, che individua i pensionati tenuti all’adempimento e quelli esonerati.

La regola discende dal D.Lgs. n. 503/1992: l’Istituto può applicare il divieto solo se conosce i guadagni del pensionato, e per questo la comunicazione segue il calendario della dichiarazione IRPEF relativa al periodo d’imposta 2025.

Pensioni cumulabili con il lavoro autonomo: chi è esonerato

Non deono presentare la dichiarazione RED i pensionati la cui prestazione è interamente cumulabile con i redditi da lavoro, secondo l’elenco del paragrafo 2 del messaggio:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia, interamente cumulabile dal 1° gennaio 2001 per effetto dell’art. 72 della L. n. 388/2000, anche quando è liquidata nel sistema contributivo (art. 19 del D.L. n. 112/2008);
  • i titolari di pensione di anzianità e di prepensionamento, cumulabili dal 1° gennaio 2009 (circolare INPS n. 108 del 9 dicembre 2008);
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità con almeno 40 anni di contributi, calcolati anche con i periodi successivi alla decorrenza già usati per liquidare i supplementi.

Per l’assegno di invalidità l’esonero ha un limite: le riduzioni della tabella G allegata alla L. n. 335/1995, legate al reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, si applicano anche a chi ha raggiunto l’anzianità contributiva che dà diritto all’esonero (art. 1, comma 42, della stessa legge).

Le pensioni anticipate flessibili, cioè Quota 100, 102 e 103, seguono un regime di incumulabilità proprio fino all’età di vecchiaia, previsto dal D.L. n. 4/2019, con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.

Assegno di invalidità e lavoro autonomo: soglia e redditi esclusi

Per i titolari di pensione e assegno di invalidità non esonerati il divieto scatta solo quando il reddito da lavoro autonomo del 2025 supera 7.844,20 euro, l’importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti: fino a quella cifra la pensione si incassa per intero, come stabilisce l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 503/1992.

Non contano ai fini del divieto di cumulo, secondo i paragrafi da 3.2 a 3.6 del messaggio:

  • i compensi per attività socialmente utili nei programmi di reinserimento degli anziani promossi da enti locali e altre istituzioni (art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 503/1992);
  • le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori locali previsti dall’art. 82, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
  • le indennità legate a cariche pubbliche elettive, come quelle di parlamentari nazionali ed europei e consiglieri regionali;
  • le indennità dei giudici tributari (art. 86 della L. n. 342/2000);
  • le remunerazioni dei sacerdoti previste dall’art. 24 della L. n. 222/1985.

Sono invece tenuti alla comunicazione i titolari di pensione di invalidità INPGI (art. 8 del Regolamento della Gestione sostitutiva), i pensionati che svolgono lavoro sportivo ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e i magistrati onorari confermati che esercitano in via non esclusiva, il cui compenso è reddito da lavoro autonomo (circolare INPS n. 79 del 24 luglio 2026).

Pensioni di inabilità dei dipendenti pubblici

Nella Gestione dipendenti pubblici il divieto riguarda i trattamenti di inabilità: le pensioni privilegiate e quelle per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni. Ne sono esclusi, ai sensi dell’art. 139 del DPR n. 1092/1973, i trattamenti privilegiati del comparto difesa e sicurezza di chi è transitato all’impiego civile nella pubblica amministrazione per inidoneità al servizio militare o d’istituto.

Trattenute sulla pensione: il calcolo con i redditi autonomi

Oltre la soglia, la quota di pensione che supera il trattamento minimo è cumulabile al 70% con i redditi da lavoro autonomo: l’INPS trattiene la parte restante di quella quota e la trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito autonomo dichiarato.

Per i redditi del 2025 il minimo di riferimento è di 603,40 euro al mese per tredici mensilità. Su un assegno lordo di 1.600 euro al mese, pari a 20.800 euro l’anno, la quota eccedente è di 12.955,80 euro e la trattenuta massima è di 3.886,74 euro. L’importo effettivo dipende dal reddito autonomo, che si dichiara al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute:

Reddito da lavoro autonomo 2025 Trattenuta annua sulla pensione
Entro la soglia del trattamento minimo Nessuna
8.000 euro 2.400,00 euro
10.000 euro 3.000,00 euro
12.000 euro 3.600,00 euro
15.000 euro o più 3.886,74 euro

A ridosso della soglia la trattenuta sale di colpo: poco più di 150 euro di reddito oltre il minimo fanno scattare un prelievo di 2.400 euro l’anno, circa 185 euro su ciascuna delle tredici rate. Con un assegno più basso, ad esempio 1.100 euro al mese, il tetto sul reddito non interviene e la trattenuta è fissa a 1.936,74 euro l’anno per qualsiasi reddito oltre la soglia. L’esempio considera importi lordi, senza integrazione al minimo e senza le riduzioni della tabella G.

La trattenuta per cumulo si aggiunge all’IRPEF: chi riceve la pensione dall’INPS e ha anche redditi da lavoro autonomo può chiedere all’Istituto un’aliquota IRPEF più alta sulla pensione per ridurre il saldo a debito in dichiarazione.

RED Precompilato: consuntivo 2025 e preventivo 2026

La dichiarazione si presenta online con il servizio RED Precompilato, accessibile con SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3 o eIDAS, e contiene i redditi effettivi del 2025 e quelli previsti per il 2026. Le istruzioni del paragrafo 12 del messaggio fissano questa sequenza:

  1. sul sito INPS si cerca il servizio “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)” e si accede con identità digitale;
  2. si seleziona la “Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025”;
  3. per ogni tipologia di reddito si indicano fino a sei periodi di lavoro nell’anno, ciascuno con mese e anno di inizio e di fine e il relativo importo, in ordine cronologico e senza sovrapposizioni;
  4. si dichiarano solo i redditi da lavoro autonomo del titolare, e il reddito d’impresa va indicato al netto anche delle perdite deducibili dell’anno;
  5. in assenza di redditi si inserisce comunque un periodo da gennaio a dicembre 2025 con importo pari a zero, e lo stesso vale per il 2026 nella parte a preventivo.

La dichiarazione a preventivo consente all’INPS di applicare trattenute provvisorie sulla pensione del 2026, conguagliate nel 2027 sui redditi effettivi (art. 10, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 503/1992). Va presentata anche quando il reddito previsto è uguale a quello dell’anno precedente, così come il consuntivo è dovuto anche se i redditi coincidono con quelli dichiarati a preventivo. Per il 2026 la soglia sale a 7.954,05 euro, pari al trattamento minimo di 611,85 euro al mese.

Sanzione per dichiarazione omessa: un anno di pensione

Il pensionato tenuto alla dichiarazione che non la presenta deve versare all’INPS una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno a cui la dichiarazione si riferisce, ai sensi dell’art. 10, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 503/1992, introdotto dall’art. 1, comma 211, della L. n. 662/1996. L’Istituto preleva la somma direttamente dai ratei di pensione successive.Pensionati di invalidità con partita IVA: chi deve dichiarare all’INPS i redditi dell’anno scorso, chi è esonerato e quanto si trattiene sull’assegno Pensionati di invalidità con partita IVA: chi deve dichiarare all’INPS i redditi dell’anno scorso, chi è esonerato e quanto si trattiene sull’assegno