Nel 2026 l’integrazione al minimo della pensione si calcola sul trattamento minimo INPS di 611,85 euro al mese, pari a 7.954,05 euro per tredici mensilità. Per le pensioni di importo pari o inferiore al minimo è previsto anche l’incremento temporaneo dell’1,3%, che porta l’importo massimo mensile a 619,80 euro. Sono due valori diversi: i limiti reddituali per il diritto all’integrazione sono determinati sull’importo del trattamento minimo ordinario di 611,85 euro, secondo la Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.
Pensione minima 2026 e incremento fino a 619,80 euro
Il trattamento minimo INPS nel 2026 è pari a 611,85 euro mensili, con un valore annuo di 7.954,05 euro su tredici mensilità. L’integrazione al minimo è il meccanismo che, in presenza dei requisiti previsti, aumenta una pensione di importo inferiore fino alla soglia fissata annualmente dall’INPS.
Alla rivalutazione ordinaria si affianca nel 2026 un incremento temporaneo dell’1,3%, previsto dall’articolo 1, comma 310, della Legge n. 197/2022 e prorogato dalla Legge n. 207/2024. L’aumento massimo è di 7,95 euro al mese e porta l’importo complessivo fino a 619,80 euro. La Circolare INPS n. 153/2025 utilizza comunque 611,85 euro come trattamento minimo di riferimento per i limiti delle prestazioni collegate al reddito.
Limiti di reddito 2026 per l’integrazione al minimo
Nel 2026 il limite personale che esclude l’integrazione è di 15.908,10 euro annui, pari a due volte il trattamento minimo annuale. Fino a 7.954,05 euro è possibile ottenere l’integrazione piena; fra 7.954,05 e 15.908,10 euro l’importo dipende dal reddito e dalla pensione già maturata. Per i pensionati coniugati si aggiunge, nei casi previsti, una seconda verifica sul reddito della coppia.
| Situazione del pensionato | Limiti di reddito 2026 |
|---|---|
| non coniugato oppure legalmente ed effettivamente separato | integrazione piena con reddito personale fino a 7.954,05 euro; integrazione totale o parziale tra 7.954,05 e 15.908,10 euro; beneficio escluso oltre 15.908,10 euro |
| coniugato con pensione avente decorrenza fino al 1993 | si applicano i limiti personali; il reddito del coniuge non concorre alla verifica |
| coniugato con pensione avente decorrenza nel 1994 | il limite personale è di 15.908,10 euro; il reddito coniugale consente l’integrazione piena fino a 31.816,20 euro, totale o parziale fino a 39.770,25 euro ed esclude il beneficio oltre tale soglia |
| coniugato con pensione avente decorrenza dal 1995 | il limite personale è di 15.908,10 euro; il reddito coniugale consente l’integrazione piena fino a 23.862,15 euro, totale o parziale fino a 31.816,20 euro ed esclude il beneficio oltre tale soglia |
Per i pensionati coniugati soggetti alla doppia verifica, il limite personale e quello coniugale si applicano insieme. Se uno dei due determina un’integrazione inferiore, è quest’ultima misura a definire l’importo riconoscibile. Le soglie sono riportate nella Tabella D allegata alla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.
Redditi esclusi dal calcolo
La verifica reddituale considera i redditi rilevanti ai fini della disciplina dell’integrazione, con esclusioni espressamente previste dalla normativa. L’importo della pensione che deve essere integrata è escluso dal reddito utilizzato per il test, così come il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni e il reddito della casa di abitazione.
Per le pensioni soggette alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 503/1992 sono inoltre escluse le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. La decorrenza originaria della pensione assume quindi rilievo anche nella selezione dei redditi da utilizzare, oltre che nella verifica del reddito del coniuge.
Calcolo dell’integrazione parziale nel 2026
L’integrazione spettante corrisponde alla somma necessaria per raggiungere il trattamento minimo entro la capienza consentita dai limiti reddituali. Per un pensionato solo, nella fascia di integrazione parziale, si sottrae il reddito rilevante dal limite massimo di 15.908,10 euro e si divide il risultato per tredici; l’importo così ottenuto rappresenta il massimo mensile riconoscibile, entro la differenza necessaria per arrivare a 611,85 euro.
Ad esempio, un pensionato con un assegno a calcolo di 300 euro mensili e 14.000 euro di altri redditi rilevanti dispone, per esempio, di uno spazio reddituale annuo di 1.908,10 euro. Dividendo la cifra per tredici si ottengono circa 146,78 euro mensili: l’assegno arriva quindi a circa 446,78 euro, perché il limite di reddito impedisce di raggiungere integralmente i 611,85 euro.
La pensione maturata e la posizione contributiva modificano il risultato individuale. Il simulatore per il calcolo della pensione 2026 permette di stimare l’importo dell’assegno sulla propria carriera contributiva e confrontarlo con il trattamento minimo previsto per l’anno.
Pensioni contributive e assegno ordinario di invalidità
L’articolo 1, comma 16, della Legge n. 335/1995 esclude in via generale l’integrazione al minimo per le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo. La sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 3 luglio 2025 ha introdotto una specifica eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, recepita dall’INPS con la Circolare n. 20 del 25 febbraio 2026.
Dal 10 luglio 2025 anche l’assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo può quindi ottenere l’integrazione, compresi i trattamenti liquidati nella Gestione Separata e quelli derivanti dall’opzione contributiva. Per l’AOI si applicano soglie reddituali specifiche e una disciplina diversa da quella ordinaria: superati i limiti, il beneficio si azzera e sono escluse sia l’integrazione parziale sia la cristallizzazione dell’importo.
Modello RED e ricalcolo dell’integrazione INPS
Il diritto all’integrazione è collegato ai redditi e viene verificato nel tempo. Una variazione della situazione reddituale può quindi determinare un aumento, una riduzione o la cessazione della quota integrativa. Quando l’INPS non dispone già di tutte le informazioni necessarie attraverso le dichiarazioni fiscali, il pensionato deve comunicare i dati richiesti.
Il Modello RED per le pensioni collegate al reddito è lo strumento utilizzato per comunicare all’INPS i redditi che l’Istituto non può acquisire direttamente dalle banche dati fiscali. L’integrazione al minimo rientra tra le prestazioni interessate e l’omessa comunicazione, quando richiesta, può determinare la sospensione e il successivo ricalcolo della prestazione.