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Il 16 agosto nel Contratto del Commercio: festività non sempre retribuita nel 2025

di Noemi Ricci

14 Agosto 2025 10:00

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Ecco come è considerato il 16 agosto nel contratto del Commercio: festività, gestione delle ferie, retribuzione con maggiorazioni e permessi compensativi.

Nel settore del Commercio, la gestione delle giornate festive è sempre un tema delicato, soprattutto quando si tratta di date che cadono immediatamente dopo una festività importante come il Ferragosto, ovvero il 15 agosto. Una delle domande più frequenti riguarda proprio la giornata del 16 agosto: è considerata un giorno festivo nel CCNL del Commercio? E se sì, come viene retribuito? E cosa succede nel 2025, cadendo tale giornata di sabato?

In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza su questo argomento.

Il 16 agosto è un giorno festivo?

Il 16 agosto non è ufficialmente riconosciuto come giorno festivo nel calendario delle festività nazionali in Italia. Tuttavia, in alcune realtà locali e per specifici settori contrattuali, questa giornata è considerata festiva. Un esempio significativo riguarda l’accordo integrativo per la Provincia di Milano nel settore Terziario, siglato il 2 dicembre 1971 e il contratto collettivo nazionale del settore Agenzie di Assicurazione.

Nella Provincia di Milano e nelle province di Monza e Brianza e Lodi, questa giornata è conosciuta come “Festa del Commercio” ed è normata come una festività. L’accordo sindacale siglato il 4 luglio 2019 per il settore del Commercio tra FILCAMS CGIL Milano, FISASCAT CISL Milano, UILTUCS Milano e FEDERDISTRIBUZIONE per disciplinare la giornata del 16 agosto come festività, sono state salvaguardate le condizioni economiche previste precedentemente evitando situazioni di “dumping” tra lavoratrici e lavoratori del medesimo settore.

NB: al di fuori di questi ambiti specifici, il 16 agosto è generalmente trattato come una normale giornata lavorativa.

=> Quante ferie si maturano in un mese nel CCNL del Commercio

Retribuzione nel CCNL Commercio del 16 agosto

Per i lavoratori che ricadono sotto l’applicabilità degli accordi specifici, la prestazione lavorativa del 16 agosto viene effettuata in regime di giornata ordinaria, ma con una retribuzione maggiorata. In particolare, è previsto:

  • di erogare una maggiorazione del 30%, con le ore lavorate durante il 16 agosto retribuite in modo aggiuntivo rispetto alla quota oraria della normale retribuzione;
  • di concedere permessi retribuiti oltre alla maggiorazione, per ogni ora lavorata il lavoratore ha dunque diritto a un’ora di permesso retribuito.

Questa modalità di retribuzione è specifica per i lavoratori che operano nelle aziende situate nella Provincia di Milano o che appartengono al settore Commercio e Assicurazioni, come previsto dagli accordi. Per le aziende con sede legale a Milano e provincia, queste condizioni si applicano anche alle sedi periferiche situate in altre località.

Quest’anno il 16 agosto cade di sabato: se non si lavora, dunque, non scatta la retribuzione maggiorata.

Il 16 agosto nel Commercio: ferie e compensazioni

Ai lavoratori in ferie durante la giornata del 16 agosto viene riconosciuta una giornata di ferie compensativa. In caso di fruizione frazionata delle ferie, viene riconosciuto l’equivalente in ore. Questo permette ai lavoratori di non perdere il beneficio di una giornata festiva, anche se si trovano in ferie.

=> Festività retribuite anche con rifiuto al lavoro

Per riassumere

  • il 16 agosto, pur non essendo riconosciuto a livello nazionale come giorno festivo, è dunque considerato tale in alcuni settori specifici come il Commercio e le Agenzie di Assicurazioni, soprattutto nella Provincia di Milano;
  • la retribuzione prevista per chi lavora in questa giornata include una maggiorazione del 30% e permessi retribuiti;
  • Per chi è in ferie, è invece garantita una giornata di ferie compensativa.