


Nella Legge di Bilancio ci sono due diverse misure di tassazione agevolata su parti della retribuzione dei lavoratori dipendenti: una sui fringe benefit e una sui premi di produttività. Nel primo caso c’è un innalzamento della soglia del valore di beni e servizi erogabili; nel secondo caso c’è la proroga dell’aliquota agevolata al 5%.
Il funzionamento di queste due agevolazioni è ben diverso. Spieghiamo bene come funzionano e cosa cambia.
Le soglie esentasse per i fringe benefit nel 2025
Per quanto riguarda i fringe benefit, il tetto viene portato a mille euro dai normali 258,30 euro per la generalità dei dipendenti. Per i lavoratori con figli a carico, invece, può salire fino a 2mila euro. In entrambi i casi, possono essere ricomprese anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
La soglia (mille euro, elevabili a 2mila euro per chi ha figli) è comunque rigida: il suo superamento comporta la perdita del regime agevolato sull’intera somma.
Tassazione agevolata sui premi di risultato
Sui premi di risultato la Manovra conferma la tassazione agevolata con aliquota al 5%, sempre limitatamente al 2025. Resta il paletto dei 3mila euro di premio massimo e quello sul reddito del dipendente, che non può superare gli 80mila euro.
Per quanto riguarda i premi di risultato, il meccanismo è diverso rispetto ai benefit: sulla parte eccedente si paga semplicemente l’aliquota fiscale ordinaria applicabile al reddito del dipendente.
Cosa succede se si superano le soglie
La differenza di meccanismo tra i due strumenti è proprio la seguente:
- nel caso dei premi di risultato, se si superano i 3mila euro scatta la tassazione ordinaria solo alla parte eccedente e quindi, fino a 3mila euro resta al 5%, mentre sulla solo parte eccedente si applica l’aliquota fiscale in base allo scaglione IRPEF del lavoratore;
- per i fringe benefit, invece, è necessario prestare una maggior attenzione perché, se si supera la soglia prevista, non si tassa in misura piena soltanto la parte eccedente ma anche l’intera somma dei beni e servizi erogati al dipendente.