Assegno temporaneo figli minori, domanda arretrati in scadenza

di Alessandra Gualtieri

28 Ottobre 2021 08:40

Assegno temporaneo figli minori: per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 sono corrisposte le mensilità arretrate dal mese di luglio.

Facendo domanda entro il 31 ottobre 2021 è ancora possibile ottenere l’Assegno temporaneo per i figli minori (AT) con diritto pieno alle mensilità arretrate la luglio 2021 (grazie alla proroga concessa dal DL 132/2021), mentre successivamente a tale data l’Assegno ponte sarà erogato soltanto a decorrere dal mese di presentazione della domanda. La scadenza per la domanda di sussidio, in ogni caso, è fissata al 31 dicembre 2021.

Requisiti Assegno temporaneo (AT) 2021

Il sussidio temporaneo per i figli è destinata a coloro che non hanno accesso ad altra forma di sostegno economico:  autonomi e disoccupati senza ANF con ISEE fino a 50mila euro ed almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di Stato membro UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato extra UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico fino a 18 anni;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro almeno semestrale.

=> Pagamenti INPS di ottobre: RdC, Assegno Unico, REM e NASpI

Da AT e ANF ad AUUF: cosa cambia da gennaio 2022

Dopo tale data, infatti, l’assegno ponte sarà sostituito dall’AUUF (Assegno Unico Universale per i Figli) previsto nell’ambito del Family Act, che ingloberà al suo interno il beneficio AT e quello relativo agli ANF (Assegno al Nucleo Familiare),  oggi erogati ai dipendenti in busta paga dal datore di lavoro: dal primo gennaio 2022, la platea diverrà unica con adeguamento dei requisiti di accesso: il sussidio spetterà a tutte le famiglie con figli fino a 21 anni (senza limiti di età per i figli disabili), dal settimo mese di gravidanza, indipendentemente dal reddito e dal tipo di lavoro (dipendente o autonomi, incapienti), con maggiorazioni per i figli successivi al secondo e per i figli con disabilità.