Aggiornamento Istat assegno di mantenimento: l’adeguamento di aprile

di Anna Fabi

29 Aprile 2024 11:28

Rivalutazione Istat dell’assegno di mantenimento: come si calcola e applica l'aumenti in base al nuovo Indice FOI di aprile e come chiedere gli arretrati.

La rivalutazione dellassegno mantenimento ha lo scopo di preservarne il potere d’acquisto, adeguandolo all’andamento del costo medio della vita registrato dall’Istat (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi – FOI), in aumento o diminuzione.

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Vediamo come cambiano gli importi dell’assegno in base agli ultimi dati Istat relativi all’inflazione di aprile 2024.

Rivalutazione assegno di mantenimento: come funziona

La rivalutazione dell’assegno di mantenimento deve essere effettuata ogni anno, secondo gli indici di rivalutazione ISTAT in assenza di altri parametri indicati dalle parti o dal giudice.

Tale adeguamento è previsto dalla legge sul divorzio (legge 898/1970 nell’articolo 5, comma 7) e, per analogia, deve essere applicato anche in caso di separazione secondo l’orientamento delineato da alcune sentenze della Corte di Cassazione.

L‘adeguamento automatico deve essere applicato sempre, indipendentemente da fatto che esso sia stato pattuito o meno dai coniugi in sede di accordo o dal giudice con la sentenza di separazione o di divorzio. Se aumenta l’inflazione l’assegno diventa pià ricco, mentre nell’ipotesi di diminuzione del costo della vita (deflazione), l’assegno rimane lo stesso.

Non è possibile ridurre il contributo di mantenimento risultante dalla sentenza.

La riduzione è consentita solo nei casi in cui, pur applicando l’indice IstatT negativo, l’importo dell’assegno risultante resta comunque superiore a quello stabilito dal giudice. Diversamente, rimarrà inalterato.

Indice Istat FOI e calcolo rivalutazione

Per la rivalutazione annuale degli assegni di mantenimento all’ex coniuge si utilizza l’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi dei tabacchi (FOI), pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.

Il FOI viene utilizzato anche per rivalutare il canone di affitto.

L’ultimo indice FOI (che si utilizza anche per la rivalutazione dei canoni di affitto), pubblicato il 16 aprile 2024 e riferito al mese di marzo, presenta una variazione annua pari a +1,2% (che sale a +8,6% nel biennio) ed una variazione mensile dello 0,1%.

Periodo di riferimento Marzo 2024
Indice generale FOI 119,4
Variazione % rispetto al mese precedente 0,1%
Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente +1,2%
Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti +8,6%

Per il calcolo della rivalutazione bisogna prendere come riferimento l’indice pubblicato dall’Istat del mese relativo al primo pagamento ma dell’anno precedente a quello dell’assegno di mantenimento deciso dal Tribunale.

Esempio di rivalutazione assegno di mantenimento

Se il giudice ha stabilito un contributo di mantenimento di 800 euro a partire dall’1/04/2024,  l’assegno andrà rivalutato prendendo come riferimento l’ultimo indice noto all’1/03/2023. La nuova quota costituirà poi la somma sulla quale applicare l’indice di FOI l’anno successivo per determinare la nuova rivalutazione e cosi via, ogni anno.

Per effettuare il calcolo in modo più semplice, è possibile utilizzare il nostro calcolatore della rivalutazione Istat, aggiornato in tempo reale secondo l’indice dei prezzi al consumo.

L’applicativo calcola automaticamente l’assegno rivalutato, a partire dall’importo da rivalutare e delle date di riferimento (quella di inizio percezione dell’assegno e quella per la quale si vuole la rivalutazione).

Rivalutazione arretrata

In caso di omessa rivalutazione dell’assegno di mantenimento spettante al coniuge e ai figli in caso di separazione o di divorzio, è possibile chiedere gli arretrati e gli interessi maturati sulle somme non versate entro i termini di prescrizione, ovvero relativamente ai 5 anni precedenti.

Il coniuge beneficiario dovrà predisporre un atto di precetto e, in caso di mancato adempimento da parte dell’ex coniuge, o di mancato accordo tra le parti, avviare tramite avvocato una procedura espropriativa davanti al giudice.