Nucleo familiare ai fini ISEE dopo la separazione

Risposta di Barbara Weisz

Alessandro chiede:

Mi sono separato nel 2021, compilando la DSU ho scoperto di avere un ISEE maggiore rispetto a quanto ero sposato anche se ho dovuto lasciare l’abitazione di proprietà all’ex coniuge e mensilmente elargisco un assegno per i figli di 900 euro. Considerato che ho l’affido condiviso, posso inserire le mie figlie nella DSU come “soggetti del nucleo familiare”?

In caso di separazione giudiziale o sentenza di divorzio, i due coniugi fanno parte di due nuclei familiari distinti ai fini ISEE, e i figli minorenni fanno parte di quello del genitore convivente.

L’affidamento congiunto non rileva, e neppure il carico fiscale, ma soltanto il parametro della convivenza ed anche quello della residenza dell’ex coniuge. Nel caso di separazione, ai fini della compilazione della DSU:

  • se il coniuge separato e non convivente mantiene la stessa residenza dovrà essere inserito nel nucleo familiare;
  • se sposta la residenza calcolerà l’ISEE del proprio nucleo per poi inserire nella DSU il numero di protocollo del genitore fuori nucleo.

Nel suo caso specifico, dal momento che le sue figlie sono rimaste a vivere con la madre e che lei è fuoriuscito dal nucleo, non le potrà inserire nella sua DSU, neppure con affidamento congiunto (che si limita a garantire ad entrambi la podestà genitoriale e disciplina il mantenimento dei figli).

Ai fini del nucleo familiare ISEE, l’unico dato considerato è quello della convivenza. Nella DSU c’è però uno spazio apposito (quadro FC5) per segnare gli assegni periodici che vengono corrisposti al coniuge dopo separazione o divorzio, proprio per tenere conto del reddito di cui è privato per il mantenimento dei figli dopo la separazione

Infine, le ricordo che anche lei ha diritto alla sua quota di Assegno Unico e Universale per figli a carico, avendo l’affidamento condiviso.

 

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Risposta di Barbara Weisz