Misure per famiglie

Il Ddl “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, cosiddetto Family Act, è la riforma degli strumenti a sostegno delle famiglie, che ha messo ordine fra i sussidi (confluiti nell’Assegno universale per i figli fino a 21 anni), introdotto nuovi sostegni per studenti universitari e potenziato la conciliazione famiglia lavoro, con particolare attenzione alla parità di genere.

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Family Act: cosa prevede

Riassumiamo di seguito i principali interventi a sostegno delle famiglie previste dal Family Act:

  • Assegno universale per tutte le famiglie con figli fino a 21 anni (senza limiti di età per i figli disabili), indipendentemente dal reddito, ma con una quota variabile aggiuntiva prevista in base a determinati scaglioni ISEE e una maggiorazione per i figli successivi al primo;
  • congedo di paternità strutturale a dieci giorni, in adeguamento alle normative europee;
  • congedi parentali senza possibilità di scegliere di far utilizzare l’intero congedo a uno solo dei due genitori;
  • nuovi permessi retribuiti: cinque giorni in più;
  • incentivi al lavoro femminile con agevolazioni fiscali per servizi domestici di ausilio ai figli o a familiari non autonomi, astensione retribuita per la malattia dei figli, meccanismi premianti per i datori di lavoro che attuano modalità di lavoro flessibile sul fronte della conciliazione con la vita privata e nuove risorse al Fondo PMI per le startup femminili;
  • smart working concesso in modo prioritario alle lavoratrici madri fino alla maggiore età del figlio e ai genitori con figli fino a 14 anni;
  • istruzione e autonomia dei figli: sono previste agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni d’imposta sul reddito delle spese sostenute o istituzione di un credito vincolato a tale scopo, agevolazioni fiscali per l’acquisto di libri di testo universitari e nuove detrazioni per l’affitto di studenti o giovani coppie fino a 30 anni.

Family Act: da quando è operativo

Il Family Act è una legge delega e quindi necessità di ulteriori passaggi normativi prima dell’operatività. I singoli provvedimenti devono essere approvati con specifici decreti legislativi di attuazione, con tempistiche individuate dalla legge approvata:

  • entro 12 mesi  il decreto istitutivo dell’assegno universale con il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per figli a carico, nonché uno o più decreti per le misure di sostegno all’educazione;
  • entro 24 mesi uno o più decreti di potenziamento e riordino della disciplina su congedi e incentivi al lavoro femminile, sostegno per la formazione dei figli e l’autonomia finanziaria.

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