Esonero contributi al posto della CIG: chiarimenti INPS

di Alessandra Gualtieri

22 Dicembre 2020 10:12

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione: nuovi chiarimenti INPS.

Con Messaggio n. 4781 del 21 dicembre, l’INPS fornisce nuove indicazioni sull’esonero previdenziale a cui possono accedere le aziende che non fanno richiesta di ulteriori settimane di cassa integrazione con causale Covid.

L’importo dell’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione di premi e contributi INAIL. La retribuzione per la base di calcolo deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Per ottenere l’esonero, i datori di lavoro devo fare domanda all’INPS tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”. Si utilizza l’istanza di attribuzione del codice 2Q, che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”, nella quale dovranno essere dichiarate (senza bisogno di autocertificazione): le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori a maggio e giugno; la retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate; la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata su tale retribuzione; l’importo dell’esonero.

L’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per massimo quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021). Lo sgravio può essere interamente fruito anche sulla denuncia relativa ad una sola mensilità (se vi è capienza. Nel caso non sia possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperarne le quote mancanti sulle denunce pregresse (sempre nel limite dei 4 mesi) tramite procedura di regolarizzazione contributiva (Uniemens/vig), che deve essere effettuata con ticket. L’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione con altri debito dell’azienda o con denunce successive, oppure si può chiedere il rimborso con apposita procedura (“Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”).