Tratto dallo speciale:

Premi di produzione al 10% anche senza accordo sindacale

di Anna Fabi

Pubblicato 23 Febbraio 2024
Aggiornato 17:47

Premi produttività con detassazione con contratto aziendale o territoriale: come procedere se varia la misurazione del risultato o manca l'RSA.

La detassazione dei premi di risultato si applica in relazione al periodo in cui matura l’incremento di produttività, quindi l’imposta agevolata al 10% può essere applicata dal datore di lavoro che applica un accordo aziendale, in assenza del quale ci si può riferire a quello territoriale più attinente alla propria attività, anche esterno alla regione e senza bisogno di firma per accettazione.

Stiamo parlando dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF applicata alle somme erogate per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (articolo 1, comma 182, legge 2015/208), in presenza di accordi territoriali o aziendali (di cui articolo 51 del dlgs 81/2015).

Ai premi vengono applicati i contributi previdenziali ordinari che si applicano al resto dei redditi da lavoro dipendente.

Premi produttività con accordo aziendale

L’incentivo si eroga dopo la maturazione del premio, e dopo la stipula dell’accordo aziendale collettivo, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali definiti e misurati nel periodo stabilito su base contrattuale.

Questo significa anche che i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura. Qualora la misurazione degli indicatori rilevi un successivo incremento del loro valore, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare il 50% del premio di risultato originario.

=> Premi produttività: regole di detassazione

Pertanto, in sede di conguaglio si potrà recuperare le maggiori ritenute operate. Poi, per le annualità successive, l’imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l’indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti e sia individuato in data antecedente l’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante.

Non viene dato rilievo, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, al fatto che gli indicatori di performance abbiano peso diverso, in quanto la strutturazione del premio di risultato è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l’azienda deve raggiungere.

Premi di produzione senza RSA

Se un’azienda non è dotata di RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale), per l’applicazione dei premi di risultato ci si può riferire agli accordi territoriali geograficamente più prossimi e compatibili con l’attività svolta dall’impresa.

L’imposta sostitutiva sui premi di risultato spetta dunque anche in assenza di rappresentanze sindacali aziendali purché si recepisca il contratto territoriale di settore (rif.: interpello Agenzia delle Entrate 176/2021).

Il contratto aziendale va comunque comunicato in forma scritta a tutti i lavoratori ed entro 30 giorni dalla
sottoscrizione, l’azienda – tramite procedura telematica attivata dal Ministero del Lavoro – effettua il deposito di tale contratto assieme alla dichiarazione di conformità.

Distribuzione regionale e aziendale nel 2024

Al 15 gennaio 2024, risultavano depositati presso il Ministero 91.905 contratti (redatti secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016), in relazione al quali 9.421 depositi di conformità si riferivano a contratti ancora attivi, nell’ambito dei quali 7.892 risultavano essere contratti aziendali e 1.529 a contratti territoriali.