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IRAP, le regole per la determinazione dell’imponibile

di Roberto Grementieri

Pubblicato 16 Novembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E, è intervenuta su alcune questioni dubbie in merito alle nuove regole di determinazione della base imponibile a fini IRAP.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, è intervenuta in maniera significativa sul d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in un'ottica di semplificazione, mediante l'introduzione del principio di irrilevanza nell'IRAP delle variazioni fiscali effettuate a fini IRES.

A partire dal 2008, la dichiarazione IRAP andrà  indirizzata direttamente alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente.

La novità  interessa sia i soggetti IRES, che utilizzano obbligatoriamente il cosiddetto metodo contabile, sia i soggetti IRPEF, che abbiano optato per il regime di bilancio in luogo delle regole di determinazione della base imponibile previste dal T.U.I.R.
La gestione del regime transitorio nel passaggio da vecchie a nuove regole potrebbe comportare alcune criticità .

Ecco alcuni casi piuttosto diffusi.

Ammortamenti eccedenti la misura fiscale imputati a bilancio in precedenti esercizi.
Nell'ambito delle imposte dirette, tali voci comportano variazioni in diminuzione indicate nel quadro RF del modello Unico; ciò non avrebbe più alcuna rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. L'Agenzia delle Entrate ritiene che tali variazioni in diminuzione trovino applicazione anche a fini IRAP, per evitare che si producano effetti distorsivi di natura tributaria. Le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente previsti, possono, quindi, essere portate in deduzione a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile.

Trattamento delle plus/minusvalenze in caso di cessione di beni a rilevanza fiscale limitata.
Il regime da adottare ai fini IRAP, per esempio nel caso della cessione, nel 2008, di una autovettura il cui costo sia stato solo parzialmente dedotto secondo le regole in vigore sino al 31 dicembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tali ipotesi, il valore del bene deve essere considerato al lordo delle quote di ammortamento fiscalmente non dedotte; questo criterio dovrà  essere adottato sia per evidenziare le plusvalenze, sia per quantificare l'importo deducibile delle minusvalenze da alienazione.
Componenti economiche già  tassate in precedenti esercizi.
Si potrebbe ipotizzare l'indicazione a conto economico, nei periodi 2008 e seguenti, di componenti già  tassate negli anni precedenti, a causa di un disallineamento tra regole civilistiche e fiscali. Anche in questo caso, è stata affermata la prevalenza del criterio della eliminazione del rischio di doppie imposizioni e di doppie deduzioni, consentendo, in pratica, l'esclusione di questi importi dalla base imponibile.