Alle direttive dell’imprenditore? Da lavoratore autonomo a subordinato

di Roberto Grementieri

Pubblicato 13 Settembre 2008
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:43

Mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e sottostare alle disposizioni dei superiori può significare l’inserimento nell’organizzazione aziendale, così da configurare un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo.

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, confermando la pronuncia della Corte di Appello di Genova che aveva riconosciuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro di quattro lavoratori impiegati in un’azienda di trasporti, seppur le loro prestazioni fossero di natura saltuarie e senza vincolo di restare a disposizione del datore di lavoro, con la possibilità  di rifiutare, qualora chiamati, la prestazione.

I lavoratori, in realtà , dovevano presentarsi al magazzino nei giorni della prestazione nell’ora stabilita dal responsabile, con l’obbligo di osservarne le disposizioni e con la possibilità  di utilizzare i mezzi aziendali per effettuare il lavoro, mentre, sui compensi corrisposti, veniva applicata la ritenuta d'acconto.

La Suprema Corte ha affermato che

“ogni attività  umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità  del suo svolgimento;

l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità  del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità  di esecuzione dell’attività  lavorativa, mentre altri elementi, come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante;

l’esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità  dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione”

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In altre parole, nel caso in cui il datore di lavoro eserciti un potere di direzione sul dipendente, il rapporto di lavoro può essere considerato di natura subordinata.