La legge prevede oggi che il lavoratore dipendente possa rimanere al lavoro oltre l’età pensionabile e incentiva la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni con coefficienti di trasformazione più favorevoli ed il conseguente aumento della pensione spettante.
Perché questa norma si applichi serve un accordo fra le parti, che non deve necessariamente essere messo per iscritto o risolversi in un nuovo contratto di lavoro. Dunque, la semplice prosecuzione del rapporto di lavoro rappresenta un comportamento concludente. Viceversa, un atto aziendale che attesti la volontà di una sola delle parti in causa necessita di un secondo passaggio formale di natura negoziale.
Queste precisazioni sono contenute in due diverse sentenze di Cassazione intervenute a fine agosto in merito alla prosecuzione del rapporto di lavoro dopo i 67 anni.
Lavoro dopo l’età pensionabile: cosa dice la legge
L’articolo 24, comma 4, del dl 201/2011 stabilisce che il proseguimento dell’attività oltre l’età pensionabile sia incentivato «dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni». Questa disposizione rende più appetibile la permanenza al lavoro ma non determina un diritto immediatamente esercitabile a restare in servizio.
Il datore di lavoro può legittimamente licenziare un dipendente per raggiungimento dell’età pensionabile, che al momento è pari a 67 anni.
In realtà, la legge prevede che i coefficienti di trasformazione si calcolino fino a 70 anni, incentivando quindi la permanenza nel mondo del lavoro. I 70 anni non rappresentano però un limite invalicabile: il rapporto di lavoro può proseguire anche dopo i 70 anni. In questo caso, però, i coefficienti di trasformazione restano bloccati.
Lavoro oltre i 70 anni: come funziona l’accordo fra le parti
Nel momento in cui interviene un accordo fra le parti, il rapporto di lavoro prosegue anche oltre l’età pensionabile e, per effettuare un licenziamento, devono intervenire cause diverse dall’età pensionabile.
La sentenza di Cassazione n. 23603 del 20 agosto 2025 chiarisce che la prosecuzione del rapporto rappresenta un comportamento concludente attestante l’accordo fra le parti. La vicenda riguarda un dirigente che aveva continuato a lavorare dopo i 70 anni, ed era poi stato licenziato per superamento dell’età pensionabile. La Cassazione ha ritenuto illegittimo questo licenziamento, perché la prosecuzione del rapporto rappresentava un inequivocabile accordo fra le parti.
Un’altra sentenza di Cassazione, la n. 23616 dello stesso 20 agosto 2025, stabilisce però che questo accordo, anche se tacito, debba essere riconducibile con certezza alla volontà di entrambe le parti. Una delibera del consiglio di amministrazione relativa alle condizioni di prosecuzione del rapporto in questo senso non è sufficiente, perché non ha natura negoziale ma esprime solo la volontà del datore di lavoro (nel caso in esame, una banca nei confronti di un dirigente). Per farlo diventare un accordo è necessario un ulteriore passaggio formale per attestare la volontà di entrambe le parti, datore e dipendente.