Spese sanitarie rimborsate: detraibili se i contributi sono tassati

di Barbara Weisz

1 Ottobre 2026 11:30

logo PMI+ logo PMI+
Spese sanitarie rimborsate a carico del dipendente senza comunicazione al Fisco per l'ente bilaterale: chiarimenti, regole a confronto ed esempi di calcolo

Le spese sanitarie rimborsate da un ente bilaterale sono detraibili nel 730 quando i contributi che finanziano i rimborsi sono tassati in busta paga: il lavoratore non ha ottenuto alcun vantaggio fiscale sul versamento e la spesa si considera a suo carico.

L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito rispondendo all’interpello di un ente bilaterale di categoria, che per questo non deve trasmettere al Fisco i dati dei rimborsi destinati alla dichiarazione precompilata. La regola opposta vale per casse e fondi sanitari finanziati con contributi esclusi dal reddito, i cui rimborsi riducono la spesa detraibile.

Per le imprese che applicano contratti con ente bilaterale e per i consulenti del lavoro, il trattamento fiscale del contributo nel cedolino determina quindi anche la detrazione del dipendente.

In sintesi:

  • l’art. 78, comma 25-bis, della L. n. 413/1991 obbliga enti, casse e fondi sanitari a comunicare all’Agenzia delle Entrate i rimborsi finanziati da contributi dedotti dal reddito complessivo o esclusi dal reddito di lavoro dipendente;
  • l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 e la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, considera in via generale reddito di lavoro dipendente i contributi agli enti bilaterali previsti da accordi contrattuali;
  • i premi delle polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro che hanno concorso al reddito sono esposti al punto 444 della Certificazione Unica e lasciano detraibili le spese rimborsate.

Ente bilaterale, esonero comunicazione rimborsi sanitari

Un ente bilaterale che rimborsa spese sanitarie con contributi tassati in capo ai lavoratori non ha l’obbligo di comunicare i rimborsi all’Agenzia delle Entrate: lo ha stabilito la risposta a interpello n. 178 del 30 settembre 2026, perché quelle spese si considerano a carico degli iscritti e sono detraibili.

L’ente istante è finanziato con contributi a carico di datori di lavoro e lavoratori, secondo il contratto provinciale di lavoro valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 e lo statuto. Il datore versa l’intero importo e trattiene la quota del dipendente; la parte aziendale, prevede il contratto, è parte integrante della retribuzione. Nella documentazione integrativa l’ente ha dichiarato che i contributi datoriali concorrono al reddito imponibile del lavoratore e che la quota del dipendente non è deducibile ai fini IRPEF.

L’Agenzia ha fondato la risposta su questo trattamento fiscale e ha lasciato al Ministero della Salute la qualificazione dell’ente come soggetto con esclusivo fine assistenziale, che non rientra nella propria competenza. Per gli enti bilaterali che valutano lo stesso esonero, il presupposto da documentare è l’imponibilità dei contributi nei cedolini degli iscritti.

Comunicazione rimborsi sanitari: chi è obbligato

L’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sulle spese sanitarie rimborsate riguarda enti, casse e società di mutuo soccorso con esclusivo fine assistenziale, i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale iscritti all’Anagrafe dei fondi e gli altri fondi comunque denominati, ai sensi dell’art. 78, comma 25-bis, della L. n. 413/1991.

La norma collega la comunicazione ai rimborsi finanziati dai contributi esclusi dal reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lett. a, del TUIR) o dedotti dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lett. e-ter, del TUIR), e alle spese che per altre ragioni non sono a carico del contribuente ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b, e dell’art. 15, comma 1, lett. c, del TUIR. In chiaro: il dato serve a togliere dalla precompilata le spese già coperte da un contributo che ha ridotto le imposte.

L’Agenzia richiama la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023: il rimborso lascia intatta la detrazione quando contributi e premi non hanno prodotto alcun beneficio fiscale, in termini di deduzione, detrazione o esclusione dal reddito, e la cancella quando quel beneficio c’è stato. Già la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 precisava che conta il diritto al beneficio, anche se il contribuente non lo ha usato.

Contributi all’ente bilaterale tassati in busta paga

I contributi versati a un ente bilaterale in base al contratto collettivo concorrono in via generale al reddito di lavoro dipendente: l’Agenzia delle Entrate lo ha affermato con la risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 e con la risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020, perché l’esclusione dell’art. 51, comma 2, lett. a, del TUIR copre i contributi assistenziali versati per obbligo di legge.

La risoluzione del 2020 ammette un’eccezione: quando il datore versa un contributo cumulativo, non riferibile al singolo dipendente, per coprire prestazioni che il contratto pone a suo carico, il versamento non costituisce reddito per i lavoratori. In questa ipotesi manca il presupposto su cui l’Agenzia ha escluso l’obbligo di comunicazione.

Nel caso esaminato dall’Agenzia la quota aziendale fa invece parte della retribuzione ed è tassata, mentre la quota del lavoratore non è deducibile. In assenza di qualunque vantaggio fiscale, la spesa rimborsata si considera a carico del dipendente e si può detrarre.

Ente bilaterale, cassa sanitaria e polizza: la detrazione a confronto

La detrazione delle spese mediche rimborsate dipende dal trattamento fiscale del contributo o del premio che ha finanziato il rimborso: il 19% spetta anche sulla spesa rimborsata quando quel versamento non ha ridotto le imposte del contribuente, come prevede l’art. 15, comma 1, lett. c, del TUIR.

La tabella riepiloga i casi più frequenti per i lavoratori dipendenti, con il riferimento che li disciplina:

Origine del rimborso Spesa rimborsata nel 730
Ente bilaterale finanziato con contributi tassati in capo al lavoratore (risposta a interpello n. 178/2026) Detraibile al 19% sull’intera spesa; l’ente non comunica il rimborso all’Agenzia delle Entrate
Ente o cassa con esclusivo fine assistenziale, contributi esclusi dal reddito fino a 3.615,20 euro (art. 51, comma 2, lett. a, del TUIR; punto 441 della Certificazione Unica) Non detraibile; l’ente comunica il rimborso per la precompilata
Stessa cassa, contributi oltre il limite esposti al punto 442 della Certificazione Unica (circolare n. 122/E dell’1 giugno 1999) Detraibile in proporzione ai contributi eccedenti il limite sul totale versato
Polizza sanitaria stipulata o pagata dal datore di lavoro, con premi tassati in capo al dipendente (punto 444 della Certificazione Unica) Detraibile al 19% sull’intera spesa
Polizza sanitaria pagata direttamente dal contribuente, con premio senza detrazione (circolare n. 14/E del 19 giugno 2023) Detraibile al 19% sull’intera spesa

Chi versa alla cassa più del limite annuo recupera in detrazione una parte del rimborso, pari al rapporto tra contributi eccedenti e contributi totali: sono le spese mediche detraibili dopo la deduzione dei contributi, da calcolare con i dati della Certificazione Unica.

Detrazione delle spese sanitarie rimborsate: un esempio di calcolo

Su una spesa dal dentista di 900 euro rimborsata per 600 euro, il lavoratore iscritto all’ente bilaterale con contributi tassati detrae 146,47 euro, cioè 114 euro di IRPEF in più rispetto all’iscritto a una cassa sanitaria con contributi esclusi dal reddito.

Applicando la franchigia di 129,11 euro, in assenza di altre spese sanitarie nell’anno, i conteggi per i due lavoratori sono i seguenti:

  • con il rimborso dell’ente bilaterale la spesa detraibile è l’intero importo di 900 euro, la base al netto della franchigia è di 770,89 euro e la detrazione al 19% è di 146,47 euro;
  • con il rimborso della cassa sanitaria la spesa detraibile scende ai 300 euro non rimborsati, la base a 170,89 euro e la detrazione a 32,47 euro.

Il confronto presuppone il pagamento tracciabile, richiesto dalla L. n. 160/2019 per le prestazioni rese da strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale, e un’IRPEF lorda del lavoratore sufficiente ad assorbire la detrazione.

Rimborsi dell’ente bilaterale nel 730 precompilato

Senza la comunicazione dell’ente bilaterale, la precompilata riporta la spesa sanitaria come risulta dal Sistema Tessera Sanitaria, senza sottrarre il rimborso: per il lavoratore con contributi tassati il dato è corretto e non va ridotto. Prima di confermare o modificare la dichiarazione, lavoratori, CAF e professionisti possono verificare:

  1. nel cedolino, che la quota del datore al contributo per l’ente bilaterale sia compresa nell’imponibile fiscale;
  2. nella Certificazione Unica, che ai punti 441 e 442 non figurino contributi sanitari riferiti allo stesso ente;
  3. nella documentazione dell’ente, l’importo rimborsato e le spese a cui si riferisce, da conservare in caso di controllo;
  4. nel quadro E del 730, che la spesa rimborsata dall’ente figuri per intero nel rigo E1, tenendo conto che una modifica rispetto alla precompilata espone al controllo formale sui dati del Sistema Tessera Sanitaria.