Per le imprese agricole che intendono recuperare parte dei costi sostenuti per gasolio e benzina, si apre l’ultimo mese utile: la domanda AGEA per il credito d’imposta carburanti agricoli deve essere trasmessa attraverso il SIAN entro il 30 settembre 2026. Prima dell’invio occorre verificare soprattutto la documentazione delle spese sostenute tra marzo e maggio e, nei casi previsti, i documenti di trasporto collegati alle fatture.
In sintesi:
- il credito può arrivare al 20% della spesa ammissibile al netto IVA, con tetto di 50mila euro per impresa;
- le fatture emesse dopo il 31 maggio sono ammesse se riferite a carburante consegnato entro la data e documentato;
- una nuova domanda presentata entro il 30 settembre sostituisce integralmente quella precedente;
- il credito dovrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
Credito d’imposta per carburanti agricoli, chi può fare domanda
La misura fa parte degli crediti d’imposta contro il caro carburanti per le imprese previsti nel 2026 per diversi comparti produttivi. Il bonus spetta alle imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, che possiedono la qualifica di agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. La misura è prevista dall’articolo 8-ter del DL 38/2026, convertito nella Legge 88/2026 e successivamente modificato dal DL 89/2026, ed è disciplinata dal Decreto interministeriale MASAF-MEF n. 365846 del 27 luglio 2026.
La Circolare AGEA n. 64702 del 31 luglio 2026 considera soddisfatto il requisito di agricoltore in attività in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- l’impresa risulta iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese come impresa agricola attiva, piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto;
- il richiedente risulta iscritto alla previdenza sociale agricola INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- l’impresa possiede una partita IVA attiva in campo agricolo con codice ATECO 01 e ha presentato la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente.
Per le aziende con oltre il 50% delle superfici in zone montane o svantaggiate e per chi ha iniziato l’attività nell’anno della domanda oppure nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente è sufficiente la partita IVA agricola attiva. Le imprese con volume d’affari non superiore a 7mila euro possono documentare l’attività tramite dichiarazione di esenzione, autofatture, bollette doganali, fatture di acquisto o altra documentazione fiscale e contabile.
Gasolio e benzina ammessi al credito fino al 20%
L’agevolazione riguarda esclusivamente gasolio e benzina acquistati dal 1° marzo al 31 maggio 2026 e utilizzati per alimentare mezzi impiegati nelle attività agricole oppure per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole. Il credito è calcolato sulla spesa sostenuta al netto dell’IVA.
Tra i mezzi ammessi rientrano trattori agricoli e forestali, macchine operatrici, attrezzature per la lavorazione del terreno e la raccolta, sollevatori telescopici ad uso agricolo, motopompe per irrigazione e gruppi elettrogeni impiegati nel ciclo produttivo. Sono escluse le spese riferite ad autovetture, mezzi utilizzati per trasporto commerciale estraneo all’attività agricola e attrezzature non direttamente impiegate nella produzione.
Domanda AGEA sul SIAN entro il 30 settembre
La domanda per il credito d’imposta deve essere presentata entro il 30 settembre 2026 attraverso la procedura telematica disponibile sul Sistema informativo agricolo nazionale. Può procedere direttamente l’impresa oppure, su delega, un Centro di assistenza agricola. I dati anagrafici utilizzati dalla procedura derivano dal Fascicolo aziendale, che deve risultare aggiornato.
Prima della trasmissione occorre completare gli adempimenti previsti dalle Istruzioni AGEA n. 72 del 5 agosto 2026:
- si accede alla procedura dedicata sul SIAN e si verificano i dati dell’impresa acquisiti dal Fascicolo aziendale;
- si indicano le spese sostenute per gasolio e benzina agevolabili nel periodo da marzo a maggio 2026;
- si allegano le fatture di acquisto in formato XML o PDF e si controllano gli importi imponibili al netto dell’IVA;
- si compilano le dichiarazioni relative all’impiego agricolo del carburante, agli eventuali altri aiuti ricevuti sugli stessi costi e alla conformità della documentazione;
- si trasmette la richiesta entro il 30 settembre 2026 e si conserva la documentazione utilizzata.
Fatture e documenti da preparare
Uno dei controlli da effettuare prima dell’invio riguarda le fatture relative agli acquisti di carburante. AGEA ammette documenti in formato XML oppure PDF: nel primo caso il sistema acquisisce automaticamente i principali dati, mentre con il PDF numero, data, partita IVA del fornitore e importo imponibile devono essere indicati manualmente.
Possono essere utilizzate anche fatture emesse dopo il 31 maggio 2026 quando documentano gasolio o benzina consegnati entro quella data. In tali casi il quadro B della domanda deve riportare numero e data del documento di trasporto o della bolla di consegna; se tali informazioni non compaiono nella fattura, il relativo documento deve essere allegato.
Se una fattura comprende carburanti agevolabili insieme ad altri beni o servizi, nella domanda deve essere indicata soltanto la quota di spesa riferibile al gasolio o alla benzina ammessi al credito. La richiesta comprende inoltre la dichiarazione sostitutiva relativa alla conformità delle fatture indicate.
Fino alla scadenza del 30 settembre l’impresa può anche presentare una nuova domanda in sostituzione di quella già trasmessa oppure rinunciare integralmente alla richiesta. La nuova istanza sostituisce quella precedente e deve quindi contenere nuovamente tutti i dati necessari.
Quanto vale il bonus carburanti agricoli
Il credito teorico è pari al 20% della spesa ammissibile al netto dell’IVA, con un limite massimo di 50mila euro per impresa. Su 10mila euro di carburante riconosciuto come agevolabile, ad esempio, il beneficio teorico è pari a 2mila euro.
L’importo effettivamente riconosciuto dipenderà anche dal totale delle richieste ricevute. Il Decreto interministeriale assegna 90 milioni di euro alla misura e la Circolare AGEA n. 64702/2026 indica in 89,8 milioni di euro le risorse destinate ai crediti d’imposta. Se il fabbisogno complessivo supera tale disponibilità, la percentuale viene ridotta proporzionalmente per tutti i beneficiari.
Dopo la domanda AGEA, concessione e utilizzo in F24
Dopo la chiusura dello sportello AGEA effettua l’istruttoria e determina il credito spettante a ciascuna impresa. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro venti giorni dal termine per la presentazione delle richieste, quindi entro il 20 ottobre 2026.
Il credito riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento AGEA ed entro il 31 dicembre 2026. La quota eventualmente inutilizzata entro fine anno non può essere trasferita agli esercizi successivi.
Per le imprese che puntano a importi elevati, la scadenza di settembre richiede quindi una doppia verifica: completezza della domanda AGEA e capacità di utilizzare il credito in compensazione entro dicembre. Preparare per tempo fatture e documenti di consegna riduce il rischio di arrivare agli ultimi giorni con una richiesta incompleta.