Le autorità europee per la tutela dei consumatori hanno messo nero su bianco quello che le imprese chiedevano da mesi. I prodotti già confezionati con vecchie diciture ambientali non dovranno finire al macero quando si applicherà la direttiva contro il greenwashing. La rete CPC ha concordato il 30 giugno 2026 un’intesa comune che indica sei criteri con cui le autorità nazionali tratteranno le cosiddette scorte pregresse, cioè le merci fabbricate, ordinate, distribuite o già collocate sugli scaffali prima del 27 settembre.
In sintesi:
- la direttiva (UE) 2024/825 si applica dal 27 settembre 2026 ed è recepita in Italia dal decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 e in vigore dal 24 marzo;
- l’intesa comune della rete CPC sulle scorte pregresse porta la data del 30 giugno 2026 e non costituisce interpretazione giuridicamente vincolante;
- le autorità possono astenersi dal richiedere distruzione o ritiro dei prodotti quando la misura genererebbe costi sproporzionati o danno ambientale evitabile;
- gli obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio citati dalla Commissione discendono dall’art. 43 del regolamento (UE) 2025/40 e sono calcolati sui livelli del 2018;
- la Commissione ha aggiornato il 18 maggio 2026 il documento di domande e risposte sull’applicazione della direttiva.
Intesa sulle scorte già confezionate
Le scorte pregresse non godono di alcuna esenzione dalle nuove regole, però le autorità nazionali potranno graduare i controlli tenendo conto delle difficoltà di transizione reali. È questa la posizione fissata dalla intesa comune della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori del 30 giugno 2026, elaborata dopo sei mesi di consultazioni fra le autorità dei Paesi membri.
Il documento chiarisce un presupposto che ridimensiona molte preoccupazioni. La direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali si applicava già alle asserzioni ambientali fuorvianti: la direttiva (UE) 2024/825 introduce divieti più specifici, non un obbligo inedito. Un claim generico privo di prove era contestabile anche prima del 27 settembre.
L’intesa precisa che la direttiva disciplina il modo in cui i prodotti vengono presentati ai consumatori e lascia impregiudicata la loro immissione sul mercato. La conseguenza pratica è rilevante, perché l’oggetto della contestazione diventa il messaggio commerciale e la merce può continuare a circolare.
Sul piano nazionale il quadro è già definito. Il decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30 ha innestato nel Codice del Consumo i divieti sui green claims ingannevoli e ha affidato all’AGCM la vigilanza sulle asserzioni ambientali, con la stessa applicazione differita prevista a livello europeo.
Criteri di trattamento delle scorte pregresse
Le autorità nazionali sono attese ad applicare sei principi quando valutano una situazione di scorte pregresse. Il primo fissa il quadro generale, gli altri cinque riguardano la gradualità dell’azione di controllo.
- le imprese devono muoversi verso la conformità senza ritardo e in buona fede, perché le scorte pregresse non costituiscono un’esenzione;
- l’azione delle autorità può essere scaglionata a fronte di difficoltà transitorie effettive e circostanziate;
- i vincoli pratici oggettivi possono essere presi in considerazione caso per caso;
- alle imprese sono richiesti sforzi ragionevoli e proporzionati, dei quali va conservata evidenza documentale;
- le misure sproporzionate e irragionevoli vanno evitate;
- nelle situazioni transitorie giustificate l’approccio orientato alla conformità precede quello sanzionatorio.
Il secondo principio indica anche l’ordine di priorità dei controlli. Le autorità guarderanno per prime alle asserzioni online, che non pongono i problemi materiali delle etichette stampate, ai claim già oggetto di provvedimenti sotto le regole previgenti, alle pratiche più dannose per i consumatori, ai materiali di marketing diversi dal packaging e ai prodotti a rotazione rapida.
Adempimenti per le imprese
Ogni vincolo pratico invocabile davanti a un’autorità di controllo richiede un riscontro documentale corrispondente. L’intesa elenca i fattori che le autorità possono valutare senza indicare quali evidenze li dimostrino: la corrispondenza si costruisce sulla documentazione ordinaria d’impresa.
| Vincolo pratico riconosciuto | Documentazione che lo dimostra |
|---|---|
| Cicli di produzione degli imballaggi | Contratti e ordini con il fornitore di packaging, con date e lotti minimi |
| Volumi delle giacenze | Inventario di magazzino alla data del 27 settembre 2026, per referenza |
| Ordini di produzione o acquisto anteriori | Fatture, documenti di trasporto e conferme d’ordine antecedenti |
| Dipendenze dalla catena di fornitura | Corrispondenza con fornitori e distributori sulle richieste di adeguamento |
| Durata di conservazione lunga del prodotto | Scheda tecnica con termine minimo di conservazione o data di scadenza |
| Fattibilità tecnica delle correzioni | Preventivi su etichettatura adesiva e valutazione di compatibilità della confezione |
Il quarto principio richiede espressamente la conservazione di registri che attestino gli interventi compiuti e la loro tempistica, comprese le policy interne di conformità e il lavoro di sostanziazione dei claim. Un’impresa che non sia in grado di ricostruire quando ha agito perde l’argomento della buona fede, che è il presupposto dell’intera gradualità.
Distruzione e ritiro senza nuovi obblighi
Le autorità nazionali possono astenersi dal richiedere la distruzione o il richiamo dei prodotti come rimedio alle situazioni transitorie di scorte pregresse. Il quinto principio va oltre e fissa un criterio generale: una misura può essere considerata irragionevole e sproporzionata quando produce costi sproporzionati oppure un danno ambientale non necessario.
Fra le correzioni indicate come ragionevoli figurano la rimozione o la rettifica dei claim online, l’aggiornamento dei materiali pubblicitari, l’adattamento del packaging futuro e dei nuovi ordini, l’uso di adesivi o la rimozione dell’etichettatura dove tecnicamente possibile, l’esposizione di informazioni correttive nel punto vendita e il coordinamento con i fornitori.
SOS sui rifiuti alimentari, la risposta UE
La Commissione europea ha respinto l’ipotesi che l’applicazione della direttiva produca sprechi. L’eurodeputato Stefano Cavedagna (ECR) aveva sollevato in un’interrogazione il rischio che l’obbligo di rietichettare, riconfezionare o smaltire merci già immesse sul mercato generasse rifiuti alimentari e di imballaggio in quantità rilevante, in contrasto con gli impegni europei sull’economia circolare.
Il commissario Michael McGrath ha risposto richiamando gli obblighi già gravanti sugli Stati membri: la riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2018, fissata dall’art. 43 del regolamento (UE) 2025/40. Sul merito delle scorte pregresse ha rinviato al documento di domande e risposte aggiornato il 18 maggio 2026 e all’intesa della rete CPC, precisando che si tratta di strumenti di supporto che non sollevano i commercianti dalla responsabilità di prepararsi a regole adottate all’inizio del 2024.
La Commissione ha aggiunto che la direttiva non impedisce alle imprese alimentari di comunicare i propri impegni ambientali, a condizione che le comunicazioni siano chiare, accurate e non fuorvianti.
In Italia decreto green claim e regolamento imballaggi
Le imprese italiane affrontano due novità ravvicinate che agiscono su piani diversi. Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi si applica dal 12 agosto 2026 e riguarda la conformità del prodotto-imballaggio; la direttiva contro il greenwashing si applica dal 27 settembre 2026 e riguarda il messaggio commerciale rivolto al consumatore. Un’etichetta può essere conforme sul primo fronte e contestabile sul secondo.
Il decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30 è in vigore dal 24 marzo, con applicazione differita al 27 settembre. La finestra intermedia è il tempo che il legislatore ha concesso per la revisione dei claim, delle etichette e dei materiali promozionali, e coincide quasi per intero con il periodo in cui le autorità europee hanno costruito l’intesa sulle scorte.
Le norme europee sul controllo del claim
Sul contenuto delle verifiche il quadro europeo è incompleto. La direttiva 2024/825 fissa requisiti qualitativi e non impone metodologie obbligatorie di sostanziazione delle asserzioni ambientali: quel compito spettava alla separata proposta di direttiva Green Claims del 22 marzo 2023, il cui iter negoziale è sospeso. Le imprese devono quindi dimostrare la fondatezza dei propri claim senza uno standard di calcolo armonizzato.
L’intesa della rete CPC non modifica quella data e non vincola l’AGCM, che conserva pieni poteri di intervento sui casi specifici. Indica però l’orientamento condiviso dalle autorità europee, e su quell’orientamento le imprese italiane possono costruire una difesa documentata nei primi mesi di applicazione.