Tratto dallo speciale:

Software per casse telematiche, stretta sui requisiti fissati dal Fisco

di Redazione PMI.it

29 Luglio 2026 09:04

logo PMI+ logo PMI+
Casse all-in-one e velocizzatori possono non certificare l'incasso e la sanzione ricade sull'esercente, i controlli da fare prima di firmare il contratto

L’obbligo di scontrino elettronico ha spinto sul mercato una generazione di software venduti come alternativa alla cassa fiscale, ai fini della la trasmissione dei corrispettivi senza cassa telematica, ma non sempre a norma di legge. Per il commerciante che li acquista il rischio è pagare due volte, l’apparecchio e poi la sanzione per corrispettivi mai trasmessi. Comufficio, l’associazione aderente a Confcommercio che rappresenta la filiera dei Registratori Telematici, ha quindi chiesto un intervento urgente dell’Agenzia delle Entrate contro i cosiddetti velocizzatori e sulle soluzioni POS presentate come dispositivi all-in-one che non rispettano i criteri dell’Agenzia delle Entrate.

In sintesi:

  • l’automazione della procedura per il documento commerciale online è ammessa entro i limiti indicati nella risposta a interpello n. 413 del 25 settembre 2020;
  • le regole su approvazione dei prodotti, fornitori accreditati e attivazione dei dispositivi sono fissate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 111204 del 7 marzo 2025;
  • secondo Comufficio la filiera conta 1,7 milioni di registratori telematici e circa 13.700 server RT installati;
  • sul tema è stata depositata alla Camera l’interrogazione a risposta scritta 4-07666 dei deputati Giorgianni e Cangiano.

Velocizzatori e casse all-in-one, pro e contro

I velocizzatori sono programmi che automatizzano l’inserimento dei dati nella procedura web “documento commerciale online” dell’Agenzia delle Entrate, permettendo di emettere lo scontrino elettronico senza RT. Comufficio segnala una crescita delle segnalazioni su dispositivi e software privi del provvedimento di approvazione del direttore delle Entrate, promossi con messaggi che promettono casse già allineate alle regole fiscali o che alludono a un registratore telematico approvato incorporato nel terminale di pagamento.

L’associazione parla di pubblicità ingannevole e di concorrenza sleale verso i produttori di apparecchi approvati, e denuncia pratiche commerciali aggressive che spingono i negozianti a dismettere la cassa fiscale nella convinzione di avere risolto anche l’obbligo di abbinamento POS-RT. Comportamenti che, secondo la presidente Gabriella Criscuolo, inducono gli esercenti a violare le norme fiscali «pensando di utilizzare strumenti legittimi».

Il nodo riguarda il documento consegnato al cliente. Comufficio riferisce di certificazioni emesse con denominazioni prive di riscontro normativo, dal documento provvisorio alla copia di cortesia alla generica ricevuta: il negoziante si ritiene adempiente mentre la memorizzazione e la trasmissione dei dati all’Agenzia non sono mai avvenute.

Sul tavolo del Ministero dell’Economia è arrivata anche l’interrogazione a risposta scritta 4-07666 dei deputati Giorgianni e Cangiano, sulla diffusione di soluzioni non certificate usate al posto degli apparecchi omologati.

Requisiti per l’automazione della procedura web

L’Agenzia delle Entrate si è già pronunciata su un velocizzatore nel 2020 e non lo ha vietato in blocco: lo ha ammesso a due condizioni. Con la risposta a interpello n. 413 del 25 settembre 2020, relativa proprio a un software di automazione della procedura web documento commerciale online, l’Agenzia ha ricordato che memorizzazione, emissione del documento commerciale e trasmissione dei dati formano un unico adempimento, con parti giuridicamente non separabili e, nel caso della procedura web, fisicamente non autonome.

Da qui le due prescrizioni. L’Agenzia esclude la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione, diretta o indiretta, e di qualunque strumento che anche solo potenzialmente violi l’unità e la contestualità dell’adempimento, per esempio memorizzando i dati fiscalmente rilevanti sul dispositivo del negozio per dialogare con i sistemi dell’Agenzia in un momento successivo. È escluso allo stesso modo ogni strumento che permetta di alterare i dati memorizzati o trasmessi, oppure quanto i sistemi generano in risposta, a partire dal documento commerciale. Se il velocizzatore rispetta queste prescrizioni, ha concluso l’Agenzia, nulla osta al suo utilizzo.

Tradotto per chi sta dietro al banco: un software che compila al posto dell’esercente le schermate del portale mentre l’operazione è in corso, e che restituisce il documento generato dai sistemi delle Entrate senza toccarlo, rientra nei limiti tracciati nel 2020. Un software che accumula le vendite in locale e le invia a fine giornata, o che stampa un proprio documento in attesa dell’invio, è fuori. La differenza non si vede dalla brochure, si vede dal funzionamento.

Check-list per sostituire il registratore telematico

Prima di firmare un contratto per una cassa all-in-one o per un software di gestione dei corrispettivi, l’esercente può verificare da solo alcuni elementi:

  • chiedere gli estremi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui il modello è stato approvato, perché è quell’atto e non la scheda commerciale a rendere un apparecchio un registratore telematico;
  • chiedere se i dati della vendita sono memorizzati sul dispositivo del negozio e inviati in un secondo momento, ipotesi esclusa dalla risposta a interpello n. 413/2020;
  • controllare che il documento consegnato al cliente sia un documento commerciale con l’identificativo restituito dai sistemi delle Entrate, e non una ricevuta, una copia di cortesia o un documento provvisorio;
  • verificare nel portale Fatture e Corrispettivi, sezione Corrispettivi, che l’abbinamento tra strumento di pagamento e strumento di certificazione risulti registrato nella funzionalità Gestione collegamenti, adempimento che nessuna soluzione ponte cancella;
  • chiedere se il fornitore ha avviato l’iter per la soluzione software approvata, l’unica strada che consente di gestire i corrispettivi senza hardware dedicato una volta a regime.

Il controllo sul documento consegnato al cliente è quello che separa l’adempimento dall’apparenza di adempimento: senza identificativo restituito dai sistemi dell’Agenzia la vendita non risulta certificata, a prescindere da quanto sia curata la stampa.

Strumenti ammessi per certificare i corrispettivi

Le modalità con cui un esercente assolve l’obbligo previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 sono definite dalla normativa e non dal mercato. Questo il quadro alla data odierna, con lo stato normativo di ciascuno strumento:

Strumento Stato normativo
Registratore telematico e server RT Approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali
Procedura web documento commerciale online Gratuita sul portale Fatture e Corrispettivi, richiede connessione attiva nel momento in cui si effettua l’operazione
Soluzione software Prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 1/2024, richiede approvazione del prodotto e accreditamento del fornitore, disponibile dal 2027
Velocizzatore o soluzione ponte Non è uno strumento autonomo di certificazione, ammesso solo se non altera unità e contestualità dell’adempimento secondo la risposta a interpello 413/2020

AssoSoftware apre alle soluzioni ponte con riserva

Sul fronte dei produttori di software la posizione è più aperta, e altrettanto condizionata. AssoSoftware considera le soluzioni ponte una risposta temporanea accettabile, utile alle imprese di dimensioni ridotte e con bassa frequenza di operazioni, in caso di guasto, sostituzione o scadenza