Le imprese che comunicano ai consumatori un beneficio ambientale devono poterlo dimostrare. Il decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e riscrive nove disposizioni del Codice del Consumo. Le asserzioni ambientali generiche, i marchi di sostenibilità autoprodotti e i claim di neutralità climatica fondati su compensazione diventano pratiche commerciali scorrette in ogni circostanza, senza valutazione caso per caso.
In sintesi:
- il decreto modifica gli articoli 18, 21, 22, 23, 45, 48, 49 e 51 del Codice del Consumo e vi inserisce il nuovo articolo 65-ter con l’allegato II-octies;
- l’articolo 23 si allunga di dodici fattispecie vietate in ogni circostanza, cinque sulle asserzioni ambientali e sette sulla durata dei beni;
- nessuna sanzione nuova viene introdotta: si applica il regime dell’articolo 27 del Codice del Consumo, da 5.000 a 10 milioni di euro, fino al 4% del fatturato per le infrazioni diffuse;
- l’avviso e l’etichetta armonizzati seguono il formato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione del 25 settembre 2025;
- le nuove disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026 ai sensi dell’articolo 2 del decreto.
- Le definizioni che rendono contestabile un claim
- Le pratiche vietate in ogni circostanza
- Obsolescenza precoce e claim sulla durata dei beni
- Avviso armonizzato ed etichetta di durabilità nel punto vendita
- Le sanzioni AGCM sono quelle già in vigore
- Le revisioni da fare sui materiali già in circolazione
Le definizioni che rendono contestabile un claim
Il decreto introduce nell’articolo 18 del Codice del Consumo nove definizioni nuove, e sono queste a determinare quali messaggi diventano attaccabili. La nozione di asserzione ambientale copre qualsiasi messaggio in qualsiasi forma, compresi marchi, nomi di marche, nomi di società e nomi di prodotti, che affermi o lasci intendere un impatto positivo, nullo o migliore sull’ambiente.
La definizione più insidiosa per le imprese è quella di asserzione ambientale generica: un’affermazione ambientale non inclusa in un marchio di sostenibilità, la cui specificazione non sia fornita in termini chiari ed evidenti sullo stesso mezzo di comunicazione. Il rinvio a una pagina web che spiega il claim non salva una confezione che il claim lo riporta senza qualificarlo.
L’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, unico modo per sostenere un’asserzione generica, coincide con l’Ecolabel UE del regolamento (CE) n. 66/2010, con i marchi ecologici nazionali o regionali di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 ufficialmente riconosciuti, oppure con le migliori prestazioni previste da altre norme europee. Una certificazione privata non basta. La direttiva peraltro non impone metodologie obbligatorie di sostanziazione, e l’onere probatorio grava per intero sull’impresa.
Le pratiche vietate in ogni circostanza
L’articolo 23 del Codice del Consumo, che elenca le pratiche ingannevoli sempre vietate, si allunga di dodici fattispecie. Per queste condotte non è richiesta alcuna prova che il consumatore medio sia stato indotto in errore: la violazione è automatica.
- esibire un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o non stabilito da autorità pubbliche;
- formulare un’asserzione ambientale generica senza poter dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti;
- riferire al prodotto o all’attività nel complesso un’asserzione che riguarda soltanto un determinato aspetto;
- asserire un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra sulla base della compensazione;
- presentare come tratto distintivo dell’offerta requisiti che la legge impone a tutti i prodotti della categoria.
Il divieto sulla compensazione chiude una pratica diffusa nel largo consumo. Le formule di neutralità climatica fondate su acquisto di crediti, anche parziale, non sono più sostenibili come claim rivolto al consumatore, indipendentemente dalla qualità dei progetti finanziati.
All’articolo 21 si aggiunge il divieto di annunciare prestazioni ambientali future senza impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato con obiettivi misurabili, scadenze e allocazione di risorse, verificato periodicamente da un terzo indipendente le cui conclusioni siano accessibili ai consumatori. Un impegno net zero al 2040 annunciato senza questo apparato è una pratica ingannevole.
Obsolescenza precoce e claim sulla durata dei beni
Sette delle nuove fattispecie vietate riguardano la durata dei prodotti, non l’ambiente in senso stretto. Il decreto colpisce le comunicazioni commerciali relative a un bene che contenga una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, quando l’impresa dispone delle informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti, e vieta di asserire falsamente una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso.
Sono vietati anche il presentare come riparabile un bene che non lo è, l’indurre alla sostituzione dei materiali di consumo prima di quanto tecnicamente necessario, l’omettere che un aggiornamento software inciderà negativamente sul funzionamento del bene e il presentare come necessario un aggiornamento che si limita a migliorare alcune funzionalità. La materia si intreccia con il diritto alla riparazione, che segue un percorso normativo separato.
Avviso armonizzato ed etichetta di durabilità nel punto vendita
Il nuovo articolo 65-ter del Codice del Consumo impone due strumenti grafici standardizzati che nessuna impresa può ridisegnare. Il primo è l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità, obbligatorio nel punto vendita fisico e online, in formato minimo A4 e con colori Pantone vincolati.
Il secondo è l’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità, riservata ai produttori che offrono senza costi aggiuntivi una garanzia superiore a due anni sull’intero bene. Dimensione minima 95 per 100 millimetri, carattere Inter, codice QR verso il portale La tua Europa. Sono modificabili solo la durata in anni, il nome commerciale e l’identificativo del modello.
I formati sono quelli fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 e riprodotti nell’allegato II-octies. L’aggiornamento dell’allegato alle future modifiche europee avviene con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le sanzioni AGCM sono quelle già in vigore
Il decreto non introduce alcuna sanzione nuova. Il testo si compone di tre articoli: modifiche al Codice del Consumo, applicazione differita e clausola di invarianza finanziaria. Le cifre che circolano attribuite al provvedimento appartengono a una norma precedente.
Si applica il regime dell’articolo 27 del Codice del Consumo, riscritto nel 2023 dal decreto legislativo 26/2023 in attuazione della direttiva Omnibus. L’AGCM dispone una sanzione da 5.000 a 10 milioni di euro tenuto conto di gravità e durata della violazione e delle condizioni economiche del professionista, con minimo di 50.000 euro per le pratiche nocive alla salute. Per le infrazioni diffuse ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 il massimo è pari al 4% del fatturato annuo realizzato in Italia o negli Stati membri interessati.
La conseguenza pratica riguarda la valutazione del rischio d’impresa. L’esposizione sanzionatoria non cresce con il decreto: crescono le fattispecie che vi rientrano, perché condotte prima valutate caso per caso diventano illeciti automatici.
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Le revisioni da fare sui materiali già in circolazione
Il lavoro di adeguamento parte dall’inventario dei messaggi ambientali in circolazione, non dai prodotti. Le categorie più esposte sono quelle a forte contenuto reputazionale: moda, alimentare, elettromeccanica e beni durevoli.
| Formula ricorrente sui materiali | Trattamento secondo il decreto |
|---|---|
| Eco-friendly, green, amico dell’ambiente senza specificazione | Asserzione generica vietata salvo Ecolabel UE o marchio ISO 14024 riconosciuto |
| Carbon neutral, impatto zero fondato su compensazione | Vietato in ogni circostanza, anche con compensazione parziale |
| Logo di sostenibilità creato dall’azienda o dal gruppo | Vietato se non poggia su certificazione di terza parte o su atto pubblico |
| Packaging riciclabile riferito all’intero prodotto | Vietato quando il beneficio riguarda solo la confezione |
| Senza sostanza X già proibita per legge nella categoria | Vietato presentarlo come tratto distintivo dell’offerta |
| Impegno di neutralità a una data futura | Ammesso solo con piano verificato da terzo indipendente e accessibile |
La revisione tocca confezioni, sito, schede prodotto, cataloghi, materiale per la rete vendita e comunicazione istituzionale. Il decreto include espressamente nella nozione di asserzione ambientale i nomi di marche e di società, il che estende il controllo a elementi che l’impresa considera identitari e non promozionali.