Il bonus bollette per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro ha ora regole definite. La deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel del 2 luglio 2026 disciplina il contributo volontario sulla luce per il 2026 e il 2027: lo sconto, fino a circa 60 euro, sarà riconosciuto senza domanda ai clienti domestici residenti esclusi dal bonus sociale, purché il venditore aderisca e siano rispettati i limiti di consumo. Le prime applicazioni sono previste nelle bollette di competenza da agosto.
Le regole:
- il contributo volontario riguarda le forniture elettriche domestiche residenziali con ISEE annuale fino a 25.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 21/2026, convertito dalla Legge n. 49/2026;
- l’agevolazione spetta ai nuclei esclusi dal bonus sociale elettrico, secondo le classi ISEE definite dalla deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel;
- il consumo del bimestre utilizzato per il calcolo deve essere al massimo pari a 500 kWh e quello dei dodici mesi precedenti deve essere inferiore a 3.000 kWh, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 21/2026;
- il venditore decide se aderire tra il 15 luglio e il 31 agosto di ciascun anno, secondo la deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel;
- lo sconto viene applicato nella prima bolletta utile di competenza da agosto, sulla base dei flussi INPS e del Sistema Informativo Integrato previsti dalla deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel.
- Bonus bollette con ISEE fino a 25mila euro
- I requisiti su utenza, consumi e fornitore
- Lo sconto dipende dall’adesione del venditore
- Quanto vale il contributo volontario
- Cinque casi per verificare il diritto allo sconto
- Quando arriva lo sconto senza domanda
- Bonus sociale, contributo da 115 euro e sconto volontario
Bonus bollette con ISEE fino a 25mila euro
Il contributo volontario spetta ai clienti domestici residenti con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro che non ricevono il bonus sociale elettrico 2026. La platea effettiva comprende quindi i nuclei con meno di quattro figli e ISEE superiore a 9.796 euro, oltre alle famiglie con almeno quattro figli e ISEE superiore a 20.000 euro, fino al limite comune di 25.000 euro.
Il beneficio riguarda soltanto la bolletta della luce. Le forniture di gas, acqua e rifiuti seguono la disciplina ordinaria dei bonus sociali e sono escluse da questa misura.
I requisiti su utenza, consumi e fornitore
Lo sconto richiede il rispetto congiunto di requisiti economici, contrattuali e di consumo. L’ISEE entro 25.000 euro costituisce uno dei criteri e deve affiancarsi alle altre condizioni previste da ARERA.
La deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel prevede queste condizioni:
- il titolare del POD deve coincidere con il dichiarante della DSU o con uno dei componenti del nucleo familiare ISEE;
- la fornitura deve essere classificata come domestica e riferita all’abitazione di residenza;
- la fornitura deve risultare attiva al 1° gennaio oppure essere stata attivata entro il 31 maggio dell’anno di riferimento;
- i consumi di gennaio e febbraio, oppure del primo bimestre intero per le nuove attivazioni, non devono superare 500 kWh;
- i consumi dei dodici mesi precedenti devono essere inferiori a 3.000 kWh;
- il venditore che serve il POD al 1° luglio deve coincidere con quello presente al 1° gennaio o alla data di attivazione;
- il venditore deve avere aderito al contributo per il segmento di mercato associato alla fornitura.
Lo sconto dipende dall’adesione del venditore
Il fornitore di energia sceglie se riconoscere il contributo e comunica l’adesione ad Acquirente Unico tra il 15 luglio e il 31 agosto del 2026 e del 2027. L’adesione può riguardare il mercato libero, le offerte PLACET, il servizio di maggior tutela oppure il servizio a tutele graduali.
Una volta aderito per uno specifico segmento, il venditore deve applicare lo sconto a tutti i clienti che rispettano i requisiti, con criteri uniformi e senza selezioni individuali. Acquirente Unico predispone l’elenco degli operatori aderenti e lo trasmette ad ARERA per la pubblicazione.
Quanto vale il contributo volontario
L’importo del bonus bollette è variabile. Il valore è calcolato applicando la componente PE del servizio di maggior tutela, fissata dalla deliberazione ARERA n. 428/2025/R/eel, ai consumi del primo bimestre dell’anno o del primo bimestre intero della nuova fornitura.
Il limite di 500 kWh utilizzato per l’accesso porta lo sconto massimo a circa 60 euro. Una famiglia con consumi inferiori riceverà una somma più bassa, indicata nella fattura come voce separata. La quota agevolata coincide esclusivamente con i costi di acquisto dell’energia.
Cinque casi per verificare il diritto allo sconto
Gli esempi mostrano quali condizioni possono determinare l’esito, anche quando l’ISEE rientra nella soglia richiesta:
| Caso | Dati della famiglia e della fornitura | Esito | Motivo |
|---|---|---|---|
| Famiglia con due figli | ISEE di 18.000 euro, 420 kWh nel primo bimestre, 2.600 kWh annui, utenza residente e stesso fornitore | Sì | Riceve lo sconto se il venditore aderisce al segmento contrattuale |
| Nucleo con consumi elevati | ISEE di 22.000 euro e 510 kWh consumati nel primo bimestre | No | Il consumo bimestrale supera il limite di 500 kWh |
| Famiglia con almeno quattro figli | ISEE di 19.000 euro e titolarità del bonus sociale elettrico | No | Il nucleo beneficia già del bonus sociale ed è escluso dal contributo volontario |
| Cliente che ha cambiato fornitore | ISEE di 24.000 euro, consumi entro soglia e cambio di operatore prima del 1° luglio | No | Il cambio di operatore interrompe il requisito di continuità del venditore |
| Nuova utenza attivata ad aprile | ISEE di 21.000 euro, attivazione entro il 31 maggio, 350 kWh nel primo bimestre intero e stesso venditore | Sì | Riceve lo sconto se l’operatore aderisce e il consumo annuo è inferiore a 3.000 kWh |
Quando arriva lo sconto senza domanda
Il contributo viene riconosciuto automaticamente nella prima bolletta utile di competenza da agosto. Il riconoscimento avviene senza richiesta al venditore e richiede una DSU attestata con ISEE valido per l’anno di riferimento.
L’ISEE può essere attestato anche nei mesi successivi, entro il 31 dicembre. L’INPS invia ogni mese i nuovi nuclei al Sistema Informativo Integrato, che verifica POD, residenza, consumi e fornitore. Il venditore riceve solo l’informazione sul diritto allo sconto, insieme al codice fiscale e al POD, senza conoscere il valore dell’ISEE o altri dati reddituali.
Bonus sociale, contributo da 115 euro e sconto volontario
Le agevolazioni sulle bollette del 2026 seguono tre discipline separate. Il bonus sociale ordinario copre luce, gas e acqua per i nuclei entro le soglie ARERA; il contributo straordinario da 115 euro è destinato a chi risultava già titolare del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026; il contributo volontario riguarda invece la fascia fino a 25.000 euro esclusa dal bonus sociale.
La nuova misura differisce anche dal bonus bollette da 200 euro riconosciuto nel 2025. Cambiano importo, periodo di riferimento, limiti di consumo e ruolo del fornitore. Il quadro generale delle misure è contenuto nel Decreto Bollette 2026, mentre la deliberazione ARERA n. 238/2026/R/eel disciplina l’applicazione del nuovo sconto volontario.