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Bonus scuole paritarie fino a 1.500 euro, tre fasce ISEE e domande su Piattaforma Unica

di Teresa Barone

14 Luglio 2026 08:00

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Il decreto Istruzione-MEF fissa tre scaglioni ISEE e affida le domande a Unica, con 20 milioni che coprono il tetto 2026 per circa 13.300 studenti

Il bonus scuole paritarie ha ottenuto il via libera del Garante Privacy, che ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto attuativo con provvedimento n. 452 del 18 giugno 2026. Il contributo, previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, arriva fino a 1.500 euro e si rivolge a famiglie con ISEE medio-basso. Spetta per gli studenti iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2025/2026 una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una paritaria di secondo grado.

Il decreto interministeriale Istruzione-MEF è in via di pubblicazione: le domande sulla Piattaforma Unica non sono ancora aperte ma le regole del beneficio sono già scritte, a cominciare dalle tre fasce di reddito che graduano l’importo:

  • la soglia di accesso è un ISEE non superiore a 30.000 euro, con importo decrescente al crescere dell’indicatore;
  • la dotazione autorizzata dalla legge di bilancio è di 20 milioni di euro per il 2026, che costituiscono un limite di spesa invalicabile;
  • la domanda si presenta sulla Piattaforma Unica del MIM con il servizio digitale “richiesta bonus paritarie”, una per ciascun figlio;
  • l’accredito avviene con bonifico disposto dall’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.

Destinatari del bonus scuole paritarie

Il bonus spetta agli studenti che frequentano una scuola paritaria secondaria di primo grado, cioè le medie, oppure il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado, cioè le prime due classi delle superiori. Sono esclusi gli iscritti alle scuole dell’infanzia, alle primarie e al triennio finale delle superiori.

La misura ha durata limitata: la legge la prevede per il solo anno 2026, con riferimento all’anno scolastico 2025/2026. Non si tratta quindi di un sostegno strutturale, ma le federazioni delle scuole paritarie hanno già chiesto che venga stabilizzato.

La domanda può essere presentata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, a condizione che appartengano allo stesso nucleo familiare ISEE dello studente beneficiario. Possono provvedere direttamente anche gli studenti maggiorenni, se indipendenti ai fini ISEE. Il contributo è riconosciuto per ciascuno studente avente diritto, senza limiti al numero di figli, purché regolarmente censiti nell’Anagrafe nazionale degli studenti (SIDI).

Importi del contributo per tre fasce ISEE

Il decreto attuativo articola il contributo su tre scaglioni ISEE, con importi inversamente proporzionali all’indicatore, come impone il comma 519. Il tetto assoluto di 1.500 euro per studente vale solo per la fascia più bassa.

Fascia ISEE del nucleo Contributo massimo per studente
fino a 10.000 euro da 600 a 1.500 euro
oltre 10.000 e fino a 20.000 euro da 400 a 1.300 euro
oltre 20.000 e fino a 30.000 euro da 200 a 1.000 euro

La fascia non viene dichiarata dal richiedente: la Piattaforma Unica la acquisisce direttamente dai sistemi INPS, che comunicano l’esito della verifica e la fascia di appartenenza. Chi ancora deve chiederlo, può effettuare il calcolo online dell’ISEE per stimare preventivamente l’indicatore e capire se si rientra nella soglia dei 30.000 euro e in quale delle tre fasce.

Plafond e calcolo dell’importo effettivo

Gli importi per fascia sono solo intervalli e non somme garantite: il valore effettivo viene determinato dopo la chiusura dell’avviso pubblico, sulla base dell’elenco degli ammessi e nei limiti dei 20 milioni di euro autorizzati. La legge fissa quella cifra come limite di spesa, quindi l’importo individuale scende al crescere delle domande accolte.

Venti milioni di euro coprono il tetto pieno di 1.500 euro per circa 13.300 studenti. La platea delle classi ammesse è però molto più larga: secondo i dati del MIM sulle scuole paritarie, gli alunni delle secondarie di primo grado paritarie sono 69.345, mentre le secondarie di secondo grado paritarie contano 132.284 iscritti, dei quali il primo biennio rappresenta circa 53.000 studenti su una distribuzione uniforme per anno di corso. Oltre 120.000 studenti potenziali, quindi, prima ancora di applicare il filtro dell’ISEE sotto i 30.000 euro. A fronte di questa platea, i 20 milioni si comportano così.

Tradotto: il fondo paga il tetto pieno di 1.500 euro a circa 13.000 studenti, mentre servirebbe scendere ai minimi di scaglione per avvicinarsi alla platea potenziale. Ne discende che gli importi massimi pubblicizzati sono raggiungibili solo da una minoranza dei richiedenti, e che il valore riconosciuto dipende da quante domande arrivano.

Il decreto attenua l’effetto con una clausola di redistribuzione: le risorse non assegnate in una fascia possono essere riportate proporzionalmente sui beneficiari delle altre, sempre entro il limite di 1.500 euro per studente. Il meccanismo, in ogni caso, non premia chi arriva per primo perché non è previsto alcun click day e l’importo si calcola a valle della presentazione delle domande.

Domanda sulla Piattaforma Unica e controlli INPS-ANPR

La domanda per il bonus scuole paritarie si presenta esclusivamente online, sulla Piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso il servizio digitale denominato “richiesta bonus paritarie”, accessibile con SPID, CIE o CNS. Serve una richiesta distinta per ciascun figlio in possesso dei requisiti.

La procedura descritta nel decreto e nel parere del Garante segue questi passaggi:

  • il richiedente accede a Unica, indica lo studente, la scuola paritaria frequentata e l’IBAN sul quale ricevere l’accredito;
  • compila l’autodichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sull’eventuale percezione di un contributo regionale per la stessa finalità, indicandone l’importo;
  • la Piattaforma trasmette all’INPS il codice fiscale dello studente e riceve i codici fiscali del nucleo familiare ISEE e la fascia di appartenenza;
  • in caso di esito positivo il sistema interroga l’Anagrafe nazionale della popolazione residente per verificare lo status di genitore o di esercente la responsabilità genitoriale;
  • l’esito della richiesta viene comunicato al richiedente sulla stessa Piattaforma Unica.

Il Garante ha condizionato il proprio parere favorevole al rispetto del principio di minimizzazione: i codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE vengono cancellati subito dopo la verifica presso l’INPS e il controllo su ANPR restituisce un dato di tipo booleano, senza travaso di informazioni anagrafiche ulteriori. Il MIM può comunque svolgere controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

Pagamento con bonifico dell’Ufficio scolastico regionale

L’erogazione avviene con bonifico bancario sul conto corrente indicato in domanda, disposto dall’Ufficio scolastico regionale competente per territorio in base all’ubicazione dell’istituto frequentato dallo studente, non alla residenza della famiglia. Il dato è rilevante per chi manda i figli in una scuola paritaria fuori regione: l’ufficio pagatore è quello della sede scolastica.

Cumulo con i contributi regionali e detrazione al 19%

Il cumulo con i contributi regionali è ammesso, con un correttivo: il comma 519 impone di individuare i limiti del contributo statale tenendo conto delle somme già riconosciute dalle Regioni per la stessa finalità. Chi percepisce un voucher regionale, quindi, dichiara l’importo in domanda e vede quella somma entrare nel calcolo del beneficio nazionale. Alcune ricostruzioni giornalistiche indicano un tetto complessivo di 5.000 euro tra bonus statale e aiuti regionali: la circostanza non trova riscontro nel testo del comma 519 né nel parere del Garante, e andrà verificata sul decreto una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Diverso il rapporto con la detrazione delle spese di istruzione, pari al 19% su un massimale di 1.000 euro per alunno. Il decreto non contiene una disciplina espressa del coordinamento, e il principio generale della dichiarazione dei redditi porta a una conclusione prudente: la detrazione spetta sugli oneri effettivamente rimasti a carico del contribuente, mentre le somme rimborsate da terzi vanno scomputate. Se il bonus copre una quota della retta, quella quota si sottrae alla base detraibile. In attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, il criterio ragionevole è conservare la documentazione della retta pagata e del contributo ricevuto, così da poter ricostruire l’onere netto in sede di 730.

Domande ancora bloccate

Perché le famiglie possano presentare la richiesta servono ancora due adempimenti formali: la controfirma del ministro dell’Economia sul decreto interministeriale e la pubblicazione dell’atto, cui seguirà l’avviso pubblico con i termini di apertura e chiusura delle domande. Solo a quel punto il servizio dedicato comparirà sulla Piattaforma Unica.

Nel frattempo l’unica attività utile riguarda la DSU: l’attestazione ISEE deve essere in corso di validità al momento dell’invio della domanda, perché la Piattaforma la acquisisce dagli archivi INPS e non ammette inserimenti manuali. Chi non ha ancora rinnovato l’ISEE per il 2026 rischia di trovarsi escluso per un adempimento che richiede giorni, non minuti.