Credito Transizione 4.0 salvo per le imprese in crisi

di Teresa Barone

22 Luglio 2026 11:53

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L'Agenzia delle Entrate salva il credito d'imposta Transizione 4.0 delle imprese in crisi con continuità aziendale, anche dopo liquidazione revocata e scissione

La crisi societaria non cancella il credito d’imposta Transizione 4.0. Con la risposta n. 139/2026, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il beneficio a una società familiare finita in scioglimento giudiziale per la paralisi dell’assemblea, che ha proseguito la produzione fino alla revoca della liquidazione e alla successiva scissione. Il criterio è netto: il bonus si perde soltanto davanti a procedure con finalità liquidatoria, dirette alla chiusura dell’attività, mentre la continuità aziendale conserva il diritto all’agevolazione.

In sintesi:

  • l’esclusione dall’agevolazione riguarda le sole procedure con finalità liquidatoria, ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, della Legge n. 178/2020;
  • l’interconnessione tardiva dei beni non fa decadere il bonus se giustificata da cause oggettive documentate, come chiarito dalla risposta n. 34/2024;
  • con la scissione il credito si trasferisce alla società beneficiaria col ramo d’azienda che comprende i beni agevolati.

Il vincolo della continuità aziendale

Le imprese in crisi conservano il credito d’imposta Transizione 4.0 quando l’attività prosegue e gli investimenti continuano a servire lo sviluppo produttivo, senza alcuna finalità liquidatoria. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, della Legge n. 178/2020 sono escluse dall’agevolazione le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali liquidatorie. La Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 chiarisce che la norma vuole negare l’incentivo ai soggetti destinati alla cessazione dell’attività, non a chi attraversa una fase di difficoltà.

L’orientamento è consolidato: la risposta a interpello n. 719 del 18 ottobre 2021 aveva già ammesso al beneficio le imprese che accedono ad accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del R.D. n. 267/1942 con prosecuzione dell’attività, mentre la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, in materia di maggiorazione del costo per le nuove assunzioni, ha ribadito che gli incentivi sono accessibili anche nell’ambito delle procedure di risanamento aziendale, purché la vita dell’impresa non sia compromessa.

Liti tra soci e scioglimento giudiziale nel caso esaminato

Il credito spetta anche dopo una dichiarazione giudiziale di scioglimento, se la produzione non si ferma e la liquidazione viene poi revocata. Il caso riguarda una società familiare che tra il 2021 e il 2022 ha acquistato sei macchinari inclusi nell’Allegato A della Legge n. 232/2016, entrati in funzione dopo installazione e collaudo. La vicenda si è poi sviluppata in più tappe:

  • i dissidi tra i soci, emersi dopo il ricambio generazionale, hanno paralizzato l’assemblea;
  • nel 2022 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento ai sensi dell’articolo 2484, comma 1, n. 3, del Codice civile, nominando un liquidatore giudiziale;
  • l’attività produttiva è proseguita senza interruzioni durante l’intera fase di liquidazione;
  • nel 2023 i soci hanno raggiunto un accordo per l’affitto dei due rami d’azienda a società di nuova costituzione, con revoca dello stato di liquidazione a febbraio dello stesso anno e successiva scissione.

Per l’Agenzia lo scioglimento dichiarato dal giudice per lo stallo dell’assemblea non aveva finalità di chiusura dell’impresa: la continuità della produzione ha preservato il requisito soggettivo e gli investimenti effettuati prima della crisi non decadono.

Interconnessione tardiva con cause oggettive documentate

I macchinari entrati in funzione nel biennio 2021-2022 e interconnessi al sistema aziendale solo a maggio 2025 mantengono l’agevolazione, perché il ritardo dipende da cause oggettive e documentate. L’articolo 1, comma 1059, della Legge n. 178/2020 ammette la fruizione del credito in misura ridotta dall’anno di entrata in funzione, rinviando la fruizione in misura piena all’anno dell’avvenuta interconnessione. La risposta n. 34/2024 ha però fissato un limite: il rinvio non può derivare da scelte discrezionali o da finalità di pianificazione fiscale. Nel caso esaminato la società ha documentato la condivisione dei sistemi informatici tra i due rami affittati, i problemi di licenze software e la riorganizzazione delle piattaforme gestionali: motivazioni oggettive che legittimano l’interconnessione tardiva.

Il credito segue il ramo d’azienda nella scissione

La società beneficiaria di una scissione, anche non proporzionale, può utilizzare il credito maturato dalla scissa quando il ramo assegnato comprende i beni agevolati. Richiamando le circolari n. 8/E del 10 aprile 2019 e n. 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia conferma che le operazioni straordinarie con confusione di diritti e obblighi tra i soggetti coinvolti non fanno venire meno l’agevolazione, perché i macchinari continuano a lavorare all’interno dello stesso complesso produttivo. La beneficiaria subentra nella posizione fiscale della scissa: prosegue la fruizione secondo le quote e i termini già maturati, senza che si apra un nuovo triennio di compensazione.

Fattispecie che salvano o azzerano il bonus 4.0

La prassi dell’Agenzia delle Entrate disegna ormai una mappa della casistica che consente alle imprese di valutare in anticipo la sorte del credito nelle diverse situazioni societarie:

Situazione societaria Effetto sul credito d’imposta 4.0
Liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato senza continuità Credito escluso ai sensi dell’articolo 1, comma 1052, della Legge n. 178/2020
Accordo di ristrutturazione dei debiti con continuità aziendale Credito confermato (risposta n. 719 del 18 ottobre 2021)
Scioglimento giudiziale con produzione attiva e revoca della liquidazione Credito confermato (risposta n. 139 del 10 luglio 2026)
Interconnessione tardiva per cause oggettive documentate Fruizione piena dall’anno di interconnessione (risposte n. 34/2024 e n. 139/2026)
Rinvio volontario dell’interconnessione per convenienza fiscale Beneficio non spettante (risposta n. 34/2024)
Scissione con ramo d’azienda comprendente i beni agevolati Credito trasferito alla società beneficiaria (circolari n. 8/E/2019 e n. 9/E/2021)

Il chiarimento interessa una platea ampia di aziende familiari alle prese con riorganizzazioni e ricambi generazionali: tra il 2020 e il 2023 le imprese italiane hanno maturato circa 35 miliardi di euro di crediti nell’ambito del piano, secondo il rapporto del Comitato scientifico MEF-MIMIT-Banca d’Italia che ha misurato gli effetti del Piano Transizione 4.0 su investimenti e occupazione.