Imposte sui redditi il 30 giugno, pagamento in ritardo con ravvedimento e sanzioni

di Anna Fabi

30 Giugno 2026 09:00

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Oltre la scadenza del 30 giugno, o del 20 luglio per ISA e Forfettari, il ravvedimento operoso riduce la sanzione dal 25% a frazioni minime in base ai giorni di ritardo.

Il 30 giugno 2026 è il termine per versare senza maggiorazione il saldo 2025 e il primo acconto 2026 di IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. Per soggetti ISA e Forfettari vige una proroga al 20 luglio, concessa dal DL 89/2026. Chi manca la scadenza, ha comunque 30 giorni per il pagamento con maggiorazione minima, mentre andando oltre è necessario optare per il ravvedimento operoso, che riduce la sanzione ordinaria del 25% a una frazione legata ai giorni di ritardo e aggiunge gli interessi al tasso legale dell’1,60%.

Imposte, chi versa al 30 giugno e chi al 20 luglio

Il saldo e l’acconto IRPEF si versano entro il 30 giugno 2026 per i contribuenti non soggetti agli ISA, comprese le persone fisiche e le società di persone che presentano Modello Redditi o 730 senza sostituto d’imposta. Partite IVA con ISA, Forfettari, i contribuenti in regime di vantaggio e i soci di società trasparenti pagano entro il 20 luglio 2026, per effetto della proroga introdotta dall’articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89.

Contribuente Scadenza senza maggiorazione
Persone fisiche e società di persone non soggette agli ISA 30 giugno 2026
Partite IVA con ISA, Forfettari, in regime di vantaggio, soci di società trasparenti 20 luglio 2026

Oltre la scadenza ordinaria si apre una finestra di trenta giorni con una maggiorazione a titolo di interesse. Chi versa entro il 30 luglio 2026 e non rientra nella proroga aggiunge lo 0,40%; chi è ammesso alla proroga e paga entro il 20 agosto 2026 applica lo 0,80%, il doppio di quella ordinaria.

Ravvedimento operoso per chi versa in ritardo

Il ravvedimento operoso consente di sanare spontaneamente il mancato o tardivo versamento delle imposte pagando, con un unico modello F24, l’imposta dovuta, una sanzione ridotta e gli interessi legali, a condizione che la violazione non sia già stata contestata dall’Agenzia delle Entrate. L’istituto è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, riscritto dalla riforma delle sanzioni del D.Lgs. n. 87/2024. Il vantaggio cresce con la tempestività: prima si regolarizza, più bassa è la sanzione.

Le sanzioni ridotte per fasce di ritardo

Per i versamenti omessi dal 1° settembre 2024 la sanzione ordinaria è il 25% dell’imposta, ridotta al 12,5% se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni. Su questa base il ravvedimento applica riduzioni crescenti in funzione del ritardo, dallo 0,0833% al giorno dei primi 14 giorni fino al 3,571% oltre l’anno.

Ritardo nel versamento Sanzione ridotta
Entro 14 giorni 0,0833% per ogni giorno (fino all’1,17% circa)
Da 15 a 30 giorni 1,25%
Da 31 a 90 giorni 1,39%
Da 91 giorni al termine della dichiarazione 3,125%
Entro la dichiarazione dell’anno successivo 3,571%

Agli importi si aggiungono gli interessi legali, calcolati giorno per giorno dal giorno successivo alla scadenza fino al pagamento. Il tasso è l’1,60% annuo dal 1° gennaio 2026, fissato dal DM 10 dicembre 2025. La formula è l’imposta moltiplicata per il tasso e per i giorni di ritardo, divisa per 36.500.

Esempio di calcolo su saldo IRPEF di 2.000 €

Su un saldo IRPEF di 2.000 euro versato con 20 giorni di ritardo, la sanzione rientra nella fascia da 15 a 30 giorni, pari all’1,25%, cioè 25 euro. Gli interessi all’1,60% valgono 2.000 per 1,60 per 20, divisi 36.500, circa 1,75 euro. Con il modello F24 si versano quindi 2.000 euro di imposta (codice 4001), 25 euro di sanzione (codice 8901) e 1,75 euro di interessi (codice 1989), per un totale di circa 2.026,75 euro.

Pagando lo stesso importo entro 5 giorni, la sanzione scende allo 0,0833% per cinque giorni, cioè lo 0,4165%, pari a 8,33 euro. Anticipare di poche settimane il versamento taglia la sanzione di oltre due terzi.

I codici tributo per sanzione e interessi nel modello F24

Il versamento delle tre voci — imposta, sanzione e interessi — avviene contestualmente, ciascuna con il proprio codice tributo. Nel modello F24 vanno infatti indicati su righe distinte. L’imposta mantiene il codice originario del versamento (per esempio 4001 per il saldo IRPEF); sanzione e interessi hanno codici dedicati.

Imposta Codici F24 (sanzione e interessi)
IRPEF 8901 e 1989
IRES 8918 e 1990
IVA 8904 e 1991
Imposta sostitutiva (forfettari e minimi) 8913 e 1992
IRAP 8907 e 1993
Addizionale regionale IRPEF 8902 e 1994
Addizionale comunale IRPEF 8903 e 1995

I tributi erariali come IRPEF, IRES, IVA e imposta sostitutiva si collocano nella sezione Erario; IRAP e addizionale regionale nella sezione Regioni; l’addizionale comunale nella sezione IMU e altri tributi locali. A differenza dell’IMU, dove sanzione e interessi si sommano all’imposta barrando la casella del ravvedimento, per i tributi erariali le tre voci occupano righe e codici distinti.

Gli atti del Fisco che precludono il ravvedimento

Il ravvedimento è precluso dalla notifica di un atto di liquidazione o di accertamento e dalle comunicazioni di irregolarità da controllo automatico delle dichiarazioni, previste dall’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate la regolarizzazione è ammessa anche dopo l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche, finché non arriva l’atto impositivo.