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IVA digitale, nel decreto ViDA le nuove regole dal 2027

di Teresa Barone

10 Agosto 2026 12:01

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Il Consiglio dei ministri approva in esame preliminare il recepimento della direttiva UE, con OSS ampliato e soglia dei 10mila euro calcolata in modo nuovo

Il recepimento italiano della ViDA ha superato il primo passaggio formale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che attua l’articolo 2 della direttiva europea sull’IVA nell’era digitale, il pacchetto “VAT in the Digital Age” che riscrive il sistema dell’imposta nel mercato unico per adeguarlo al commercio online. Le misure di questo primo blocco si applicano dal 1° gennaio 2027 e toccano soprattutto chi vende oltre confine attraverso piattaforme e marketplace.

In sintesi:

  • il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in esame preliminare il decreto di attuazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, adottata dal Consiglio UE l’11 marzo 2025;
  • il testo precisa la disciplina delle vendite effettuate tramite piattaforme, portali e mercati elettronici;
  • cambia il calcolo della soglia di 10mila euro oltre la quale l’IVA si paga nello Stato di destinazione;
  • il decreto interviene sul coordinamento tra i regimi speciali IVA e il regime riservato alle piccole imprese, oltre che sulle procedure di rimborso dell’imposta;
  • servono ora i pareri delle commissioni parlamentari e un secondo passaggio in Consiglio dei Ministri prima dell’adozione definitiva.

Il decreto ViDA approvato in esame preliminare

Il provvedimento attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 36 del 2026 per il recepimento dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 marzo 2025. Lo schema di decreto legislativo è arrivato in Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari europei Tommaso Foti e del Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, dopo la consultazione pubblica del Dipartimento delle Finanze chiusa il 6 luglio.
L’esame preliminare apre la fase parlamentare: le commissioni competenti esprimono il proprio parere, poi il testo torna al Governo per l’approvazione definitiva. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027, la stessa data in cui entra in applicazione il nuovo Testo Unico IVA, e le due discipline andranno lette insieme dagli operatori del commercio elettronico.

Il pacchetto UE sull’IVA digitale

Il pacchetto ViDA ridisegna l’IVA europea per adeguarla all’economia digitale e ridurre le frodi, e poggia su tre pilastri: gli obblighi di comunicazione digitale dei dati, le responsabilità delle piattaforme e la registrazione IVA unica. Il decreto approvato riguarda solo il primo blocco di misure, quello che l’Unione ha collocato nel 2027 e che ha prevalentemente natura di chiarimento e semplificazione dei regimi già esistenti.
Le trasformazioni di maggiore impatto arrivano dopo, con date scaglionate fino al prossimo decennio. Ciò che scatta nel 2027 non richiede quindi la riorganizzazione dei processi di fatturazione, che diventa invece necessaria in vista del 2030.

Le vendite tramite piattaforme e mercati elettronici

Il testo precisa la disciplina applicabile alle vendite effettuate attraverso piattaforme, portali e mercati elettronici. Il riferimento è al meccanismo del fornitore presunto, in base al quale l’interfaccia elettronica che facilita l’operazione diventa debitrice dell’imposta al posto del venditore.
Il meccanismo opera già oggi per le vendite a distanza di beni importati di valore intrinseco fino a 150 euro e per le cessioni intra-UE effettuate da soggetti extra-UE tramite marketplace. Lo schema ne chiarisce l’ambito, in attesa dell’estensione più ampia prevista dal 1° luglio 2028, quando il fornitore presunto arriverà anche alle piattaforme di locazione breve e di trasporto passeggeri su strada.

Come cambia il calcolo della soglia di 10mila euro

La soglia annua di 10mila euro, che consente alle imprese minori di continuare ad applicare l’IVA del proprio Stato sulle vendite a distanza intracomunitarie e sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, viene calcolata su una base più ristretta. Rilevano le sole vendite di beni spediti dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito, mentre non contano le vendite effettuate a partire da scorte collocate in altri Stati membri.
La modifica riguarda direttamente chi vende su marketplace utilizzando magazzini esteri, perché quelle operazioni escono dal computo della soglia e seguono comunque le regole della tassazione a destino. L’adesione al regime OSS, inoltre, comporta l’applicazione dell’IVA nello Stato del consumatore anche quando i volumi rimangono sotto i 10mila euro.

Il regime OSS esteso a nuove operazioni

Il decreto amplia l’ambito dei regimi OSS e IOSS sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. Tra le operazioni che potranno essere gestite tramite un unico Stato membro rientrano le cessioni di energia elettrica, gas, calore e freddo rese a consumatori finali, mentre l’accesso al regime si apre anche a soggetti stabiliti fuori dall’Unione.
Lo schema interviene poi sulle regole di funzionamento dei due regimi: l’imposta diventa esigibile al momento di effettuazione dell’operazione, con una disciplina distinta da quella ordinaria del DPR 633/1972, e le rettifiche delle dichiarazioni si effettuano soltanto nelle dichiarazioni relative ai periodi successivi. È prevista anche la graduale uscita di scena degli scambi intracomunitari in regime di call-off stock, le cui posizioni saranno assorbite dall’OSS attraverso il modulo sui trasferimenti di beni propri.

Regimi speciali e franchigia per le piccole imprese

Il provvedimento interviene sul coordinamento tra i regimi speciali IVA e il regime riservato alle piccole imprese, cioè la franchigia transfrontaliera introdotta con il D.Lgs. 180/2024 e illustrata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13 del 16 dicembre 2025. Quel regime consente alle imprese sotto i 100mila euro di volume d’affari nell’Unione, e sotto la soglia nazionale di 85mila euro in Italia, di operare in franchigia anche negli altri Stati membri.
Il nodo riguarda la convivenza tra i due strumenti. Le analisi dello schema in consultazione indicano un’incompatibilità tra il regime IOSS e i regimi agevolati, cioè il forfetario e la franchigia transfrontaliera: una piccola impresa che importa beni di valore contenuto per rivenderli online dovrebbe quindi scegliere fra i due percorsi. La previsione va confermata sul testo che uscirà dal passaggio parlamentare, perché il comunicato del Consiglio dei Ministri non la richiama espressamente.

Le procedure di rimborso dell’imposta

Lo schema modifica anche le procedure di rimborso dell’IVA, che il comunicato del Governo elenca fra gli ambiti toccati insieme al coordinamento dei regimi speciali. La materia interessa gli operatori che sostengono imposta in Stati membri diversi da quello di identificazione e che oggi devono attivare il rimborso attraverso il portale elettronico dello Stato di stabilimento.
Il dettaglio delle modifiche sarà valutabile sul testo dello schema trasmesso alle Camere, sul quale le associazioni di categoria hanno già presentato osservazioni durante la consultazione del Dipartimento delle Finanze.

Il calendario ViDA oltre il 2027

Le regole approvate ora sono il primo blocco di un percorso già scritto fino al 2035. Conoscere le date successive aiuta a distinguere ciò che richiede una verifica immediata da ciò che impone investimenti sui sistemi.

Data Misure
14 aprile 2025 entrata in vigore della direttiva, con facoltà per gli Stati di imporre la fatturazione elettronica e primi rafforzamenti dei controlli IOSS
1° gennaio 2027 chiarimenti e semplificazioni su OSS e IOSS, nuovo calcolo della soglia di 10mila euro, disciplina delle vendite tramite piattaforme
1° luglio 2028 registrazione IVA unica, trasferimenti di beni propri nell’OSS, fornitore presunto per locazioni brevi e trasporto passeggeri, reverse charge obbligatorio per i fornitori non identificati
30 giugno 2029 chiusura definitiva delle posizioni ancora aperte in regime di call-off stock
1° luglio 2030 obblighi di comunicazione digitale dei dati sulle operazioni B2B transfrontaliere e fatturazione elettronica europea

Chi è coinvolto dalle nuove regole

Le novità toccano da vicino le imprese del commercio elettronico: marketplace e piattaforme, venditori online, operatori con vendite a distanza verso consumatori di altri Stati UE e importatori che usano il regime IOSS per le spedizioni di valore contenuto. Per molte di queste realtà cambierà il modo di gestire identificazione, dichiarazione e versamento dell’IVA nelle operazioni transfrontaliere.
Nell’immediato le verifiche utili sono tre: ricalcolare la soglia dei 10mila euro escludendo le vendite partite da magazzini esteri, controllare se l’adesione all’OSS conviene ancora rispetto alle identificazioni dirette già attive, valutare la posizione di chi opera in forfetario o in franchigia transfrontaliera e allo stesso tempo usa lo IOSS per le importazioni sotto i 150 euro. Le prime due si possono affrontare già ora, la terza attende il testo definitivo.