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E-commerce: da luglio regimi IVA OSS e IOSS per operazioni estere

di Alessandra Gualtieri

16 Giugno 2021 10:13

Dal primo luglio, in vigore le nuove regole per l'e-commerce B2C intra-UE: ecco come funzionano i due nuovi regimi IVA speciali OSS e IOSS ai fini IVA.

Conto alla rovescia per i due nuovi regimi speciali OSS (One Stop Shop) e IOSS  (Import One Stop Shop): entrano infatti in vigore il 1° luglio 2021 le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, che semplificano gli adempimenti IVA per operazioni di commercio elettronico transfrontaliero nei confronti di consumatori finali. Le nuove norme mirano a semplificare l’identificazione IVA dello sportello unico MOSS (Mini One Stop Shop), che sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi B2C.

I nuovi regimi IVA

Per arrivare pronti alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il sistema operativo informatico per l’adesione ai due nuovi regimi speciali.

  • il regime OSS viene introdotto per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e consumatori finali di altro Stato membro UE e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo.
  • il regime IOSS (Import One Stop Shop) viene introdotto per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi con spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Come registrarsi

  • Per registrarsi al regime “OSS non-UE”, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea compilano il modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.
  • Per registrarsi al regime “OSS UE”, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia, utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Per registrarsi al regime “IOSS”, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia (che possono anche iscriversi come intermediari), i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea compilano il modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia.