Il contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti è stato rinnovato il 28 maggio 2026 nella sede di Confagricoltura a Roma, con la firma di Confagricoltura, Coldiretti e Cia e dei sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil. L’intesa, valida per il quadriennio 2026-2029, sostituisce il testo del 23 maggio 2022 scaduto il 31 dicembre 2025 e interessa oltre un milione di lavoratori e circa 180mila imprese. Sul piano economico porta un aumento del 5,1% per il biennio 2026-2027, erogato in due tranche.
In sintesi:
- il rinnovo è stato siglato il 28 maggio 2026 per il quadriennio 2026-2029 e riguarda oltre un milione di operai agricoli e florovivaisti;
- l’aumento è del 5,1% sul biennio 2026-2027, con 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027;
- il nuovo articolo 50-bis introduce il Trattamento Economico Complessivo, parametro del salario giusto del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62;
- dal 2027 al 2029, in via sperimentale, sono ammessi contratti a termine con garanzia occupazionale di almeno 100 giornate annue su base triennale (art. 21);
- un premio di fedeltà pari allo 0,4% del salario spetta agli operai a termine con almeno 150 giornate l’anno per tre anni nella stessa azienda.
Aumenti del 5,1% in due tranche per il biennio 2026-2027
L’aumento complessivo del 5,1% matura sul biennio economico 2026-2027 e si applica ai salari contrattuali provinciali vigenti al 28 maggio 2026. La prima tranche, pari al 3,4% dal 1° giugno 2026, comprende anche il ristoro per i mesi di vacanza contrattuale; la seconda, dell’1,7% dal 1° gennaio 2027, completa l’adeguamento in linea con l’indice IPCA. Per il biennio 2028-2029 la competenza economica è affidata ai Contratti Provinciali di Lavoro. A settembre 2027 le parti verificheranno l’inflazione reale del biennio rispetto agli aumenti erogati.
I nuovi minimi di area per agricoli e florovivaisti
Il rinnovo aggiorna i minimi di area nazionali, distinti tra operai agricoli su base mensile e florovivaisti su base oraria. Gli importi recepiscono l’incremento del 5,1% e si applicano dal 1° giugno 2026 nelle province prive di contratto provinciale aggiornato; dove il CPL è in vigore, la decorrenza la fissano i contratti territoriali e comunque non oltre il 1° gennaio 2029.
Per gli operai agricoli i minimi mensili sono i seguenti:
| Area professionale | Minimo mensile |
|---|---|
| Area 1 | 1.533,00 euro |
| Area 2 | 1.398,09 euro |
| Area 3 | 1.042,43 euro |
Per i florovivaisti i minimi sono espressi su base oraria:
| Area professionale | Minimo orario |
|---|---|
| Area 1 | 9,28 euro |
| Area 2 | 8,50 euro |
| Area 3 | 7,99 euro |
Il TEC dell’articolo 50-bis diventa il metro del salario giusto
La novità di sistema è il Trattamento Economico Complessivo (TEC) definito dal nuovo articolo 50-bis: non i soli minimi tabellari bensì l’insieme delle voci economiche del rapporto, dalla tredicesima al welfare bilaterale (Eban, Fisa, Agrifondo). Il TEC del contratto diventa il riferimento per il salario giusto introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62 (in corso di conversione), che all’articolo 7 àncora la retribuzione adeguata dell’articolo 36 della Costituzione al TEC dei contratti firmati dalle sigle più rappresentative. Per le imprese agricole, applicare questo CCNL equivale a rispettare la soglia del salario giusto e a conservare l’accesso agli incentivi. Lo stesso decreto impone il codice del contratto in busta paga.
Garanzia occupazionale triennale e premio di fedeltà
Sul fronte della stabilità, l’articolo 21 introduce in via sperimentale per il triennio 2027-2029 i contratti a termine con garanzia occupazionale: l’azienda si impegna a richiamare il lavoratore stagionale per almeno 100 giornate annue in tre rapporti annuali consecutivi, con i contratti provinciali chiamati a disciplinare le ipotesi di recesso. Lo strumento riprende la logica del “campo libero” del 2014 e dà al lavoratore una certezza di reddito su tre anni. Distinto è il premio di fedeltà (Elemento aggiuntivo della retribuzione), pari allo 0,4% del salario contrattuale, riconosciuto agli operai a termine che superano 150 giornate l’anno nella stessa azienda per almeno tre anni consecutivi.