Rischio fiscale pregresso: regolarizzazione con TCF opzionale

di Barbara Weisz

17 Giugno 2026 12:00

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I contribuenti possono chiedere di mitigare il rischio fiscale anche degli anni pregressi: nuove regole nel dlgs correttivo Omnibus.

Il decreto Omnibus approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 rafforza il regime opzionale del Tax Control Framework per i contribuenti che adottano un sistema di controllo del rischio fiscale pur senza i requisiti dimensionali dell’adempimento collaborativo ordinario. La nuova previsione di legge consente di comunicare i rischi relativi anche agli anni pregressi, entro 120 giorni dall’ammissione al regime, con accesso alla regolarizzazione senza sanzioni e al pagamento delle somme dovute fino a 20 rate trimestrali.

In sintesi:

  • il decreto Omnibus interviene sul regime opzionale previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015;
  • i contribuenti ammessi al TCF opzionale possono comunicare i rischi fiscali riferiti a periodi d’imposta precedenti;
  • la comunicazione va trasmessa entro 120 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate;
  • il beneficio richiede un’informativa chiara sulle operazioni a rischio prima di controlli, accessi, verifiche o indagini;
  • le somme dovute possono essere versate in unica soluzione oppure in 20 rate trimestrali di pari importo.

Regime opzionale TCF per i contribuenti sottosoglia

Il regime opzionale TCF riguarda i contribuenti che non hanno i requisiti per accedere all’adempimento collaborativo ordinario, fissati a 500 milioni di euro di ricavi o volume d’affari per il biennio 2026-2027 e destinati a scendere a 100 milioni dal 2028. L’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 consente a questi soggetti di adottare un sistema di rilevazione, misurazione e controllo del rischio fiscale, comunicando l’opzione all’Agenzia delle Entrate.

L’opzione ha durata biennale, è irrevocabile nel primo periodo di validità e si rinnova tacitamente per altri due periodi d’imposta in assenza di revoca espressa. Per accedere al regime serve una documentazione strutturata, dalla strategia fiscale alla mappa dei processi aziendali, fino alla mappa dei rischi fiscali e alla certificazione del sistema adottato.

Rischi fiscali pregressi comunicabili dopo l’ammissione

La novità del correttivo Omnibus consente ai contribuenti ammessi al TCF opzionale di presentare anche una comunicazione sui rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti. La richiesta deve arrivare entro 120 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate e deve contenere una rappresentazione chiara delle operazioni che possono generare contestazioni fiscali.

Il beneficio è legato alla tempestività della comunicazione. Il contribuente deve attivarsi prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento amministrativo o indagini penali sui rischi comunicati. La logica resta quella della collaborazione preventiva: il rischio viene portato all’attenzione del Fisco prima che sia l’Amministrazione a rilevarlo in sede di controllo.

Regolarizzazione senza sanzioni e versamento in 20 rate

Per i rischi fiscali pregressi comunicati nei termini, il contribuente può accedere alla regolarizzazione senza sanzioni, nei limiti previsti dalla disciplina dell’adempimento collaborativo e del regime opzionale. Il correttivo prevede inoltre il pagamento delle somme dovute in unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Condizione Effetto per il contribuente
Comunicazione dei rischi pregressi entro 120 giorni dall’ammissione Accesso alla procedura di regolarizzazione collegata al TCF opzionale
Informativa chiara sulle operazioni potenzialmente rischiose Valutazione preventiva dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione fiscale
Risposta positiva dell’Agenzia sulle somme dovute Pagamento in unica soluzione oppure in 20 rate trimestrali di pari importo

La prima rata, oppure l’intero importo in caso di pagamento unico, deve essere versata entro 60 giorni dalla risposta positiva dell’Agenzia delle Entrate. Le rate successive hanno scadenza trimestrale. In caso di decadenza dal piano, scattano l’iscrizione a ruolo delle somme residue, la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 aumentata della metà e gli interessi.

Condotte escluse dalla protezione fiscale

La protezione non copre qualunque irregolarità. Il regime premiale è collegato alla trasparenza del contribuente e alla correttezza dell’informativa resa al Fisco. Restano fuori le condotte fraudolente, simulatorie o costruite attraverso documentazione falsa, operazioni inesistenti, artifici o raggiri.

La misura contenuta nello schema di decreto ha completato solo il primo esame del Governo. Prima dell’applicazione serviranno il passaggio parlamentare previsto per i decreti legislativi correttivi e la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, con eventuali modifiche rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri.