Dopo il trasferimento in casa di riposo per anziani del familiare assistito, si perdono i permessi della Legge 104?
Se il familiare assistito viene trasferito in una RSA o in altra struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa per l’intera giornata, i tre giorni mensili di permesso della Legge 104 non spettano più. Lo indica chiaramente la formulazione dell’articolo 33 della legge 104, che esclude dal beneficio i ricoveri a tempo pieno. Restano però alcune eccezioni, che permettono di continuare a usare i permessi anche durante il ricovero.
Quando il ricovero in struttura blocca i permessi 104
La regola generale prevede che i permessi della Legge 104 spettino solo se la persona con disabilità grave non è ricoverata a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno l’INPS intende l’ospitalità per 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che garantiscono assistenza sanitaria continuativa.
Per questo motivo, se il familiare è accolto in una RSA in senso proprio, il beneficio di norma si interrompe. Se invece il trasferimento avviene in una struttura residenziale che offre soltanto servizi alberghieri o assistenza non sanitaria continuativa, serve una verifica puntuale della documentazione della struttura, perché il divieto non scatta in automatico.
Le eccezioni che mantengono i tre giorni mensili
L’INPS ammette comunque alcune eccezioni. I permessi possono restare utilizzabili nei seguenti casi:
- quando i sanitari della struttura attestano per iscritto il bisogno di assistenza da parte del familiare;
- quando il ricovero viene interrotto per visite o terapie fuori struttura, purché siano appositamente certificate;
- quando la persona con disabilità grave si trova in stato vegetativo persistente oppure con prognosi infausta a breve termine.
Nel caso più frequente, quello che consente di continuare a fruire dei permessi è la certificazione rilasciata dai sanitari della RSA o della struttura ospitante, dalla quale risulti che la presenza del familiare resta necessaria. Lo stabilisce la circolare INPS 32/2012. E’ anche possibile prendere il permesso per consentire all’anziano di uscire dalla struttura per recarsi ad effettuare visite o esami medici.
E sono consentiti i permessi se il ricovero è in residenze per anziani autosufficienti o in generale strutture che offrono il servizio alberghiero ma non l’assistenza sanitaria.Anche il congedo straordinario segue la stessa regola
La stessa impostazione vale anche per il congedo straordinario: in presenza di ricovero a tempo pieno il beneficio si ferma, salvo le medesime eccezioni riconosciute dall’INPS.
In sintesi, il trasferimento in casa di riposo fa cessare i permessi con le eccezione sopra indicate. Se il familiare entra in RSA mentre i permessi o il congedo sono già in corso, bisogna verificare con la struttura se esista una certificazione sanitaria che giustifichi il proseguimento dell’assistenza e, diversamente, comunicare il cambiamento al datore di lavoro.
Ricordiamo che possono prendere i permessi il coniuge, anche in unione civile, il convivente di fatto, parenti e affini entro il secondo grado. Nel caso in cui i genitori oppure il coniuge o il convivente di fatto non ci siano, siano a loro volta affetti da patologie invalidanti, oppure abbiano già compiuto i 65 anni di età, possono chiedere i permessi parenti e affini entro il terzo grado.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz