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Ferie e malattia: come si interrompono e le differenze tra pubblico e privato

di Noemi Ricci

Pubblicato 23 Marzo 2026
Aggiornato 10 Aprile 2026 09:07

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Ferie e malattia: come si interrompono e cosa cambia tra pubblico e privato. Regole su permessi retribuiti, visite fiscali, Legge 104 e malattia all'estero.

Le ferie maturano anche durante la malattia: è uno dei principi cardine del diritto del lavoro italiano, valido sia per i dipendenti privati sia per quelli pubblici. Ma le regole su come interagiscono ferie e malattia, su quando le ferie si interrompono e su cosa succede se ci si ammala all’estero cambiano sensibilmente tra pubblico impiego e settore privato. Questa guida raccoglie la normativa di riferimento e le principali differenze, incluse le regole sui permessi retribuiti e sulla Legge 104.

Le ferie maturano durante la malattia?

Sì. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2663/2010 ha stabilito che le ferie maturano regolarmente anche durante i periodi di malattia: il diritto alle ferie è irrinunciabile e il datore di lavoro non può ridurne la durata in proporzione alle assenze per malattia. Il principio era già stato affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 14020/2001), secondo cui le ferie maturano non solo durante la prestazione lavorativa effettiva, ma anche nei periodi che la legge o la contrattazione collettiva equiparano al servizio effettivo — come appunto la malattia.

Concorrono alla maturazione delle ferie anche: la maternità obbligatoria e il congedo di paternità, i permessi per malattia del figlio in caso di ricovero ospedaliero, i periodi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, il congedo matrimoniale e i permessi per donazione di sangue, seggi elettorali, esami e concorsi. Non danno luogo a maturazione invece i giorni di astensione facoltativa post-maternità, i periodi di sciopero e la cassa integrazione a zero ore.

Malattia durante le ferie: quando si sospendono

Ferie e malattia sono eventi distinti: non possono sovrapporsi e vanno fruiti separatamente. Se la malattia insorge prima delle ferie, queste sono sospese e riprenderanno — salvo diverso avviso del datore di lavoro — una volta esaurito il periodo di malattia. Se la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di recuperare i giorni non goduti, a condizione che la malattia abbia effettivamente impedito il riposo e quindi il pieno godimento delle ferie, previo accordo con il datore.

La sospensione delle ferie per malattia non è automatica: il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente la malattia al datore di lavoro e a far inviare telematicamente il certificato medico all’INPS. Il datore ha facoltà di richiedere una visita fiscale di controllo.

Le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono uniformate per tutti i lavoratori — pubblici e privati — dal messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023, che ha recepito la sentenza TAR Lazio n. 16305/2023: tutti i dipendenti devono essere reperibili dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, sette giorni su sette, compresi sabati, domeniche e festivi.

Se il lavoratore non si trova al proprio domicilio abituale (perché è in vacanza), dovrà indicare nel certificato medico l’indirizzo presso cui sarà reperibile durante tutta la convalescenza.

Malattia durante le ferie all’estero

Per chi si ammala durante le ferie in un Paese CEE o convenzionato con l’Italia, è necessario portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), sostituta del vecchio formulario E111. La tessera va esibita a chi presta l’assistenza sanitaria; la certificazione medica estera va poi trasmessa in Italia al datore di lavoro. Il lavoratore deve inviare la domanda di interruzione ferie per malattia entro 2 giorni dal rilascio della certificazione.

Per chi si trova in un Paese extracomunitario o non convenzionato con l’Italia, il lavoratore malato deve inviare entro 2 giorni dall’evento morboso il certificato medico al proprio datore di lavoro e, se dipendente privato, anche all’INPS.

Interruzione delle ferie per ricovero del figlio

Le ferie si sospendono anche in caso di ricovero ospedaliero del figlio fino a 8 anni. Per i figli fino a 3 anni non è previsto un limite minimo di giorni di ricovero; per i figli tra 3 e 8 anni il congedo è riconoscibile per un massimo di 5 giorni all’anno. Nel settore privato questo congedo non è retribuito, a differenza di quanto previsto nel pubblico impiego. Il datore di lavoro dovrà garantire al lavoratore la fruizione dei giorni di ferie residui in un momento successivo.

Permessi retribuiti: come funzionano

Anche l’accesso ai permessi retribuiti rappresenta un diritto del lavoratore, con calcolo effettuato in termini di ore spettanti. A differenza delle ferie, le ore di permesso residue non godute entro l’anno possono essere monetizzate: vengono pagate secondo la retribuzione del livello di inquadramento entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza. Per il calcolo del rateo mensile di permessi e ROL per ogni CCNL si rimanda alla guida specifica.

Permessi Legge 104 e ferie

I permessi della Legge 104/1992 — 3 giorni al mese retribuiti per l’assistenza a familiari con gravi disabilità, o 2 ore giornaliere — possono essere fruiti anche durante le ferie. In questo caso le ferie vengono automaticamente sospese per i giorni di permesso utilizzati, che il lavoratore potrà recuperare successivamente (interpello n. 20/2016 del Ministero del Lavoro). L’ARAN ha precisato che, salvo specifiche situazioni, non è invece possibile convertire le ferie già fruite nei giorni di permesso 104. Nel pubblico impiego le regole di fondo restano le stesse, con declinazioni specifiche legate ai singoli CCNL.