Il diritto del lavoro prevede diverse forme di assenza retribuita che vanno ben oltre le ferie ordinarie: dal congedo matrimoniale ai permessi per lutto, da quelli sindacali a quelli per studio. Ci sono le novità 2026 in vigore dal 1° gennaio e introdotte dalla Legge 106/2025 per le cure legate a malattie gravi. Questo articolo raccoglie le regole principali previste dalla legge e dai CCNL.
- Congedo matrimoniale: durata, pagamento e domanda
- Permessi per lutto e gravi motivi familiari
- Permesso sindacale
- Permesso elettorale
- Permessi per funzioni pubbliche e mandati elettivi
- Permessi per studio ed esami
- Congedo per la formazione
- Permessi Legge 104
- Congedo per malattie oncologiche e invalidanti: le novità 2026
Congedo matrimoniale: durata, pagamento e domanda
Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori dipendenti che contraggono un matrimonio valido agli effetti civili o un’unione civile (L. 76/2016). La durata è di 15 giorni di calendario consecutivi, comprensivi di sabati, domeniche e festività, che non possono essere frazionati. Il periodo è interamente retribuito e non si computa nelle ferie annuali né nel periodo di preavviso.
Il congedo va fruito entro 30 giorni dalla celebrazione, salvo eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile rispettare questa finestra: in quel caso è possibile concordare una data diversa con il datore di lavoro. La richiesta va presentata al datore con un anticipo minimo di 6 giorni rispetto al periodo di congedo, ovvero almeno 10 giorni prima della data del matrimonio.
Chi paga dipende dalla categoria del lavoratore. Per gli impiegati, quadri e dirigenti il pagamento è interamente a carico del datore di lavoro. Per gli operai e apprendisti dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, l’INPS eroga un assegno per congedo matrimoniale pari a 7 giorni di retribuzione; il datore integra per i restanti 8 giorni fino a garantire la normale retribuzione. L’assegno INPS concorre al calcolo del TFR e durante il congedo continuano a maturare ferie e tredicesima.
Permessi per lutto e gravi motivi familiari
In caso di decesso o grave infermità di un parente entro il secondo grado (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni, nipoti), il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per evento, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 53/2000. I giorni non rientrano nelle ferie e non riducono il periodo di preavviso.
In casi gravi e documentati — ad esempio per assistere un familiare in condizioni critiche di salute — è possibile richiedere un congedo straordinario non retribuito fino a un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, con conservazione del posto di lavoro.
=> Congedo straordinario: come fare domanda
Permesso sindacale
L’articolo 2 dello Statuto dei lavoratori riconosce a ogni lavoratore 10 ore annue di permesso retribuito al 100% per partecipare ad assemblee sindacali in azienda. I rappresentanti sindacali (RSU) hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi per partecipare a trattative, convegni e riunioni sindacali, con obbligo di preavviso di almeno 3 giorni. I CCNL possono prevedere condizioni migliorative sia per il monte ore sia per le modalità di preavviso.
Permesso elettorale
I lavoratori che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali — scrutatori, presidenti di seggio, rappresentanti di lista — hanno diritto di assentarsi per l’intera durata delle operazioni elettorali con piena retribuzione, ai sensi dell’articolo 119 del DPR 361/1957. Per le giornate festive comprese nel periodo elettorale (tipicamente la domenica) spetta un compenso aggiuntivo o un riposo compensativo al termine delle operazioni.
Permessi per funzioni pubbliche e mandati elettivi
I lavoratori eletti a cariche pubbliche hanno diritto a tutele specifiche. I consiglieri regionali e nazionali possono richiedere un’aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato, con garanzia di conservazione del posto di lavoro. I consiglieri comunali e provinciali hanno invece diritto a un permesso retribuito per ogni giornata di riunione del consiglio, più un monte complessivo di 24 ore al mese per lo svolgimento del mandato.
Permessi per studio ed esami
I lavoratori studenti universitari hanno diritto a un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa in cui sostengono un esame. Il permesso spetta per gli esami del corso di laurea frequentato e va documentato con la prova dell’avvenuto sostenimento dell’esame. Alcuni CCNL estendono questo diritto anche agli esami di scuola superiore o a percorsi di formazione professionale.
Congedo per la formazione
I dipendenti con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere un’aspettativa non retribuita per un massimo di 11 mesi, una sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa, per partecipare ad attività formative. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto ma non matura retribuzione, ferie né tredicesima. La norma di riferimento è l’articolo 5 della Legge 53/2000.
Permessi Legge 104
I lavoratori con disabilità grave o che assistono un familiare con disabilità grave hanno diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito al 100%, coperti da contribuzione figurativa INPS, oppure a 2 ore giornaliere retribuite. I permessi sono frazionabili a ore e spettano anche ai partner di unioni civili e convivenze di fatto. Per il dettaglio su requisiti, domanda e le novità Legge 104 si rimanda alla guida specifica.
Congedo per malattie oncologiche e invalidanti: le novità 2026
Dal 1° gennaio 2026 la Legge 106/2025 ha infine introdotto alcune novità in tema di permessi per malattie invalidanti 2026. In particolare, ai lavoratori dipendenti con malattie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari ad almeno il 74%, spetta un congedo non retribuito fino a 24 mesi, con conservazione del posto.