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Pensione complementare con rendita a durata definita: a chi conviene

di Barbara Weisz

14 Luglio 2026 09:09

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La prestazione distribuisce il montante sulla vita attesa residua con tassazione agevolata, la scelta è irrevocabile e il capitale non erogato spetta ai beneficiari

Dal 1° luglio 2026 gli iscritti alle forme di previdenza complementare a contribuzione definita possono scegliere la rendita a durata definita, la prestazione che eroga il montante per un numero di anni pari alla vita attesa residua invece di convertirlo in un vitalizio. La novità nasce con la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, art. 1 comma 201), che ha inserito i commi da 3-bis a 3-quinquies nell’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, e ha trovato le regole di attuazione nella deliberazione COVIP del 25 giugno 2026.

A distinguerla dalla rendita vitalizia è la sorte del capitale non ancora erogato, che alla morte dell’aderente spetta ai beneficiari.

Il calcolo della rata sulla vita attesa residua

La rata annuale si ottiene rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni di vita attesa residua, determinati secondo le tavole Istat al momento dell’opzione. Con un montante di 100.000 euro e una vita attesa stimata in 20 anni la prestazione annua parte da 5.000 euro, poi ricalcolata in funzione dell’andamento della gestione, perché il capitale prosegue l’investimento presso il fondo pensione e non passa a una compagnia assicurativa.

La prestazione riguarda le forme di previdenza a contribuzione definita, cioè la maggioranza dei fondi pensione negoziali, dei fondi aperti e dei PIP, mentre sono escluse le forme a prestazione definita. La COVIP ha inoltre precisato che le nuove prestazioni non sono accessibili ai dipendenti pubblici iscritti ai fondi di categoria del pubblico impiego, salvo trasferimento della posizione a un fondo aperto o a un PIP.

La periodicità delle rate non può essere inferiore al mese né superiore all’anno. Compatibilmente con le regole del proprio fondo, l’aderente può chiedere un periodo di erogazione più lungo dell’aspettativa di vita media, riducendo così l’importo delle singole rate.

Scelta irrevocabile, non si somma ad altre formule

Chi opta per la rendita a durata definita compie una scelta irrevocabile: la deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 ammette una sola marcia indietro, la conversione del montante residuo in rendita vitalizia, mai il contrario. Le forme periodiche introdotte dalla riforma non sono cumulabili tra loro e vanno scelte in alternativa alla rendita vitalizia, mentre la quota incassata in capitale può affiancarsi a una di esse.

In alternativa alla rata annuale è possibile optare per i prelievi liberamente determinabili, nei limiti delle rate maturate e non riscosse. La flessibilità non è illimitata perché il tetto discende dal medesimo meccanismo di calcolo sulla vita attesa residua.

I fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per rendere disponibili tutte le opzioni. Nella fase transitoria la norma vale già, mentre il singolo fondo può non aver ancora attivato la prestazione: la verifica va fatta sul proprio regolamento prima di programmare l’uscita.

Il montante non erogato spetta ai beneficiari indicati

Alla morte dell’aderente il capitale non ancora erogato viene riscattato dai beneficiari designati, differenza sostanziale rispetto alla rendita vitalizia, che si estingue con il decesso dell’iscritto salvo clausole accessorie di reversibilità o controassicurazione. La designazione va effettuata al momento dell’esercizio dell’opzione: i beneficiari indicati in fase di accumulo non vengono recepiti in automatico, e su questo la deliberazione COVIP è esplicita.

Tassazione dal 15 al 9% vs. erogazione frazionata

La rendita a durata definita sconta l’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo fino al minimo del 9% dopo trentacinque anni, lo stesso regime della prestazione in capitale e della rendita vitalizia. L’erogazione frazionata del montante su un periodo minimo di cinque anni, che parte invece il 31 ottobre 2026, sconta un’aliquota base del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo fino al 15%. Con un montante di 100.000 euro distribuito su cinque anni la prestazione annua è di 20.000 euro, in un orizzonte molto più corto della vita attesa.

Le due griglie divergono in modo netto al crescere dell’anzianità di iscrizione.

Anni di partecipazione Aliquota rendita a durata definita
15 anni 15%
20 anni 13,5%
25 anni 12%
30 anni 10,5%
35 anni e oltre 9%
Anni di partecipazione Aliquota erogazione frazionata
15 anni 20%
20 anni 18,75%
25 anni 17,5%
30 anni 16,25%
35 anni e oltre 15%

Il differenziale è quantificabile. Su una posizione con 100.000 euro di imponibile e trent’anni di partecipazione al fondo, la rendita a durata definita sconta il 10,5%, quindi 10.500 euro di imposta, mentre l’erogazione frazionata sconta il 16,25%, quindi 16.250 euro: 5.750 euro in più a parità di montante, per la sola scelta della formula. La base imponibile esclude i contributi non dedotti e i rendimenti già tassati in fase di accumulo, quindi il calcolo va rifatto sui valori della propria posizione individuale.

Le date di avvio e il tetto del capitale fermo al 50%

Il calendario della riforma si è modificato in corsa. La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili operano dal 1° luglio 2026, l’erogazione frazionata dal 31 ottobre 2026, per effetto del differimento introdotto dall’articolo 16-ter della L. n. 112/2026, di conversione del Decreto Lavoro.

Lo stesso articolo ha corretto la misura più pubblicizzata della manovra: l’innalzamento dal 50% al 60% della quota di prestazione erogabile in capitale è stato soppresso prima di produrre effetti, quindi il tetto ordinario è fermo al 50% del montante finale. Invariata la clausola che consente la liquidazione integrale in capitale quando la rendita ricavabile dal 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale. Sale invece a 5.300 euro, già dal 1° gennaio 2026, il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.