Il reddito da affitto libero tassato con cedolare secca al 21% entra a far parte del reddito complessivo o no? Io ho una RAL annua lorda di 37.778 € e percepisco un reddito da affitto di 6.600 €. Inoltre, annualmente sul fondo pensione verso una somma pari a 5.200 €. Quale sarà il mio reddito soggetto ad IRPEF?
Il reddito da affitto tassato con cedolare secca non entra nell‘imponibile IRPEF: su quei 6.600 euro ha già pagato l’imposta sostitutiva (nel suo caso al 21%) e non se ne calcola altra. Il suo reddito soggetto a IRPEF è quindi formato solo dalla retribuzione da lavoro dipendente, ulteriormente ridotto dalla deduzione per il fondo pensione. Vediamo i numeri nel dettaglio.
Cedolare secca esclusa dall’imponibile ma non dalle detrazioni
La cedolare secca è un’imposta sostitutiva: sostituisce IRPEF e addizionali sul reddito da locazione. Di conseguenza, il canone riscosso non si somma agli altri redditi per formare la base imponibile su cui si calcolano le aliquote progressive. Tuttavia, quei 6.600 euro non scompaiono del tutto dal quadro fiscale.
Il legislatore prevede che il reddito da cedolare secca venga incluso nel reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni (art. 13 TUIR): quello che determina la misura delle detrazioni per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, per canoni di locazione e per altre agevolazioni collegate al reddito.
Conta anche per stabilire i familiari a carico e per il calcolo ISEE, dove il reddito da locazione entra al 100% (contro il 95% previsto in regime IRPEF ordinario per i contratti a canone libero).
La cedolare secca rileva inoltre per il superamento delle soglie di 75.000 e 100.000 euro che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto per limitare le detrazioni IRPEF al 19% in dichiarazione dei redditi: anche il reddito da locazione tassato con cedolare secca concorre al calcolo di questi tetti. Nel suo caso le cifre in gioco sono ben distanti da quelle soglie, ma è una regola da tenere presente se il reddito complessivo dovesse crescere negli anni.
Il fondo pensione riduce l’imponibile IRPEF
I contributi versati alla previdenza complementare sono oneri deducibili dal reddito complessivo: abbattono la base su cui si applicano le aliquote IRPEF. Dal 2026, la Legge di Bilancio ha alzato il limite massimo di deducibilità da 5.164,57 a 5.300 euro annui. I suoi 5.200 euro sono quindi interamente deducibili.
Il calcolo specifico
Il punto di partenza è il reddito da lavoro dipendente certificato dalla CU del suo datore di lavoro: non coincide con la RAL lorda di 37.778 euro, perché da quest’ultima vanno sottratti i contributi previdenziali a carico del lavoratore (circa il 9,19% per i dipendenti privati, pari a circa 3.470 euro). Il reddito da lavoro dipendente risulta quindi approssimativamente di 34.300 euro — il valore esatto è quello indicato nella sua CU.
Da questo importo si detrae la deduzione per il fondo pensione (5.200 euro): il reddito imponibile IRPEF è di circa 29.100 euro. Su questa base si applicano le aliquote progressive: 23% fino a 28.000 euro e 33% sulla parte eccedente fino a 50.000 euro.
Il reddito di riferimento per le detrazioni è invece più alto, perché include anche la cedolare secca: 34.300 + 6.600 = circa 40.900 euro. È questo valore che determina la detrazione per lavoro dipendente effettivamente spettante in dichiarazione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz