Gli iscritti ai fondi pensione che arrivano alla fase di erogazione dal 1° luglio 2026 hanno nuove alternative alla rendita periodica, eventualmente abbinata al riscatto di una quota in capitale. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti avviato una riforma della previdenza complementare su più fronti, inaugurata il 1° gennaio con l’incremento del limite annuo di deducibilità a 5mila 300 euro in fase di accumulo. E il 1° luglio entrano in vigore le misure chiave: la flessibilità sulle prestazioni, la destinazione automatica del TFR per neoassunti del settore privato e nuove regole sulle linee di investimento per le adesioni tacite. Il 31 ottobre si attuerà infine l’ultima parte, con la portabilità del contributo datoriale e l’erogazione frazionata del montante.
I punti chiave delle nuove regole sull’erogazione del fondo pensione:
- la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha modificato le prestazioni dell’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005, su cui è intervenuta la deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 e la conversione del Decreto Lavoro (L. 112/2026);
- la nuova rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili partono dal 1° luglio 2026, l’erogazione frazionata dal 31 ottobre;
- le nuove forme non sono cumulabili tra loro e, una volta avviate, sono irrevocabili, salvo conversione del residuo in rendita vitalizia (deliberazione COVIP del 25 giugno 2026);
- rendita a durata definita e prelievi liberi scontano l’aliquota dal 15% al 9%, l’erogazione frazionata dal 20% al 15%;
- il tetto del capitale è fermo al 50% del montante, dopo che l’art. 16-ter della Legge 112/2026 ha annullato l’innalzamento al 60% previsto dalla Legge di Bilancio (L. 199/2025).
Erogazione in forma di capitale
Chi sceglie l’erogazione in capitale può convertire fino al 50% del montante. Qui la riforma ha cambiato segno in corsa: la Legge di Bilancio aveva alzato la soglia al 60% ma in sede di conversione del Decreto Lavoro l’articolo 16-ter della L. 112/2026 l’ha riportata al 50%. Invariata la clausola di salvaguardia: se la rendita ottenibile dal 70% del montante è inferiore alla metà dell’assegno sociale INPS, la posizione può essere liquidata interamente in capitale. La Covip ha chiarito che la quota in capitale è compatibile, per la parte rimanente, con le altre forme di erogazione del montante.
Rendita a durata definita
La prima delle forme nuove è la rendita a durata definita. Invece di essere vitalizia, viene erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente, calcolata sulle tavole Istat. La rata annuale si ricava rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni residui stimati: su 100mila euro e una vita attesa di vent’anni, fa 5mila euro l’anno, poi ricalcolati in base all’andamento della gestione.
Compatibilmente con le regole del proprio fondo, l’iscritto può chiedere un periodo più lungo dell’aspettativa di vita media, riducendo così l’importo delle singole rate. La somma viene erogata annualmente o con periodicità diversa, comunque non inferiore al mese né superiore all’anno.
Alla morte dell’aderente, il montante non ancora erogato spetta ai beneficiari indicati al momento della scelta della prestazione, che possono riscattarlo in capitale: non valgono in automatico i beneficiari nominati in fase di accumulo.
Prelievi liberamente determinabili
Con i prelievi liberamente determinabili è l’iscritto a decidere importi e tempi. Il tetto è dato dalla somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita teorica calcolata sulla vita attesa residua al momento della richiesta. In pratica, l’importo massimo prelevabile in ogni momento è dato dalla differenza tra le rate di rendita teorica maturate e i prelievi già effettuati; nell’ultimo anno del piano teorico il limite cade ed è possibile ritirare l’intero residuo.
Per evitare richieste troppo frequenti o di importo esiguo, le forme pensionistiche possono fissare l’intervallo minimo tra una richiesta e l’altra e l’importo minimo erogabile.
Erogazione frazionata periodica
L’erogazione frazionata periodica distribuisce il montante su una durata non inferiore a 5 anni. Questa opzione, però, non parte il primo luglio ma il 31 ottobre 2026, per effetto del differimento introdotto in fase di conversione del Decreto Lavoro (art. 16-ter della L. 112/2026). I fondi ne stabiliscono la periodicità, eventualmente con più opzioni alternative per le diverse esigenze.
Al momento dell’esercizio dell’opzione l’aderente indica il numero di anni di durata e la periodicità. L’importo della singola rata si ottiene dividendo il montante residuo per il numero di rate ancora da pagare.
Le date di avvio
Il calendario delle nuove prestazioni si articola su tre scadenze, con un periodo transitorio per l’adeguamento dei fondi.
| Opzione | Avvio |
|---|---|
| Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili | 1° luglio 2026 |
| Erogazione frazionata del montante | 31 ottobre 2026 |
| Disponibilità presso tutte le forme pensionistiche | entro il 31 dicembre 2026 |
Opzioni alternative e scelte irrevocabili
La deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 fissa alcuni vincoli per chi sceglie una delle nuove prestazioni:
- le forme periodiche non sono cumulabili tra loro e vanno scelte in alternativa alla rendita vitalizia;
- la scelta è irrevocabile una volta avviata, con l’unica eccezione della conversione del montante residuo in rendita vitalizia;
- i beneficiari in caso di decesso vanno indicati al momento della richiesta, senza recepire in automatico quelli della fase di accumulo;
- le nuove prestazioni non sono accessibili ai dipendenti pubblici iscritti ai fondi di categoria del pubblico impiego, salvo trasferimento a un fondo aperto o a un PIP;
- i fondi hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per rendere disponibili tutte le opzioni, con una fase in cui le regole valgono ma il singolo fondo può non averle ancora attivate.
Le tipologie di rendita sono dunque alternative tra loro e non si possono combinare; solo la quota incassata in capitale può affiancarsi a una di esse. Chi cambia idea può solo convertire il montante residuo in rendita vitalizia, mai il contrario.
Tassazione delle nuove prestazioni
Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili seguono il regime fiscale delle prestazioni in capitale, con aliquota del 15% ridotta fino al 9%; l’erogazione frazionata sconta un’aliquota base del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo fino al 15% dopo 35 anni, come precisa la scheda del Ministero del Lavoro sulla riforma.
La differenza incide sulla convenienza della scelta a parità di montante e anzianità di iscrizione.
| Forma di erogazione | Aliquota sulla parte imponibile |
|---|---|
| Capitale, rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili | 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al 9% dopo 35 anni |
| Erogazione frazionata del montante | 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al 15% dopo 35 anni |
Le altre novità dal 1° luglio
Dal 1° luglio scatta anche la destinazione automatica del TFR alla previdenza integrativa per i neoassunti del settore privato, con iscrizione dalla data di assunzione e 60 giorni per rinunciare (evoluzione del meccanismo di silenzio assenso).
Stessa data per l’investimento delle adesioni tacite su linee life-cycle calibrate su età e orizzonte temporale. Significa che, in tutti i casi in cui l’adesione avviene in forma non esplicita, il fondo deve prevedere percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.