Franchigia IVA oltre frontiera: tutte le scadenze e i controlli

di Teresa Barone

12 Dicembre 2025 09:07

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce tempi, verifiche e conseguenze operative per le PMI che accedono al regime agevolato di franchigia IVA transfrontaliera.

Con due provvedimenti ravvicinati, datati 4 e 10 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha completato il quadro applicativo del nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliera per le piccole imprese, introdotto dal Dlgs n. 180/2024 in attuazione della direttiva (UE) 2020/285.

Dopo aver chiarito che il termine di 35 giorni lavorativi per l’attribuzione del suffisso EX decorre dalla ricezione della comunicazione da parte degli Stati Membri di esenzione (e non dal suo invio, il Fisco definisce ora in modo puntuale anche le modalità di controllo sugli adempimenti delle imprese che intendono utilizzare il regime.

Attribuzione suffisso EX: tempi e condizioni

Il provvedimento del 10 dicembre conferma e completa quanto già chiarito pochi giorni prima sull’attribuzione del suffisso EX alla partita IVA del soggetto stabilito. L’Agenzia assegna il suffisso alla ricezione di una risposta positiva da almeno uno degli Stati di esenzione indicati nella comunicazione preventiva oppure, in assenza di risposta, allo scadere di 35 giorni lavorativi, salvo richieste di proroga da parte degli Stati per ulteriori verifiche antielusive.

La precisazione è rilevante sul piano operativo, perché consente alle imprese di conoscere con certezza il momento dal quale possono applicare il regime agevolato.

Comunicazione preventiva per l’esenzione IVA

Il primo livello di verifica riguarda la comunicazione preventiva che le imprese stabilite in Italia devono presentare per accedere alla franchigia IVA negli altri Stati Membri UE. Una volta scaduto il termine di presentazione, i dati trasmessi vengono sottoposti a controlli di coerenza, incrociando le informazioni dichiarate con quelle già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, vengono analizzati:

  • le fatture elettroniche emesse per operazioni interne e verso la Pubblica amministrazione;
  • le operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia;
  • i corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente;
  • le dichiarazioni IVA annuali;
  • le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Se emergono incongruenze tra i volumi d’affari dichiarati e i dati disponibili, il sistema genera un messaggio di scarto. In questo caso, l’impresa può ripresentare la comunicazione corretta già dal giorno successivo. Un passaggio centrale dei controlli riguarda il rispetto delle soglie di volume d’affari previste dalla normativa europea e nazionale:

  • oltre 100mila euro annui a livello UE nell’anno precedente, l’accesso al regime è possibile dall’anno successivo;
  • oltre 100mila euro annui a livello UE nell’anno in corso, si rinvia la richiesta al secondo anno successivo;
  • oltre la soglia di esenzione fissata dallo Stato Membro UE interessato, la comunicazione è scartata e potrà essere ripresentata secondo le regole di quello Stato.

Il controllo delle soglie assume rilievo pratico perché incide direttamente sulla continuità del regime e sulla possibilità di operare in esenzione IVA oltre confine.

Controlli sulle comunicazioni trimestrali

Il regime non si esaurisce con l’accesso iniziale. Il provvedimento disciplina anche i controlli sulle comunicazioni trimestrali, che vengono verificate sotto diversi profili:

  • rispetto dei termini di presentazione;
  • coerenza dei dati dichiarati;
  • permanenza entro le soglie di fatturato nazionali e unionali.

In caso di mancata trasmissione della comunicazione trimestrale, l’Agenzia informa gli altri Stati membri interessati, segnalando l’inadempienza.

Cessazione del regime e disattivazione del suffisso EX

Il Fisco ha definito anche le regole di uscita dal regime di franchigia. La cessazione può avvenire per chiusura dell’attività o per presunta inattività. Quest’ultima si presume quando, per otto trimestri consecutivi, le comunicazioni riportano importi pari a zero e non risultano operazioni verso Stati di esenzione. In tali casi:

  • il suffisso EX viene disattivato;
  • il contribuente viene informato tramite l’area riservata;
  • gli Stati membri interessati vengono notificati.

Per rientrare nel regime sarà necessaria una nuova comunicazione preventiva, nel rispetto di eventuali periodi di “quarantena” previsti dagli Stati di esenzione. In caso di cessazione d’ufficio della partita IVA, la disattivazione del suffisso EX è automatica.

Soggetti non stabiliti: obbligo di identificazione in Italia

Il provvedimento affronta infine il caso dei soggetti non stabiliti che operano in franchigia IVA in Italia. Se lo Stato di stabilimento segnala per due volte consecutive la mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali, l’Agenzia attiva una procedura specifica.

In questa ipotesi, il soggetto viene obbligato a identificarsi in Italia e a presentare la dichiarazione IVA annuale, segnando di fatto l’uscita dal regime semplificato.