Con un contratto di 6 ore settimanali si può usufruire del congedo straordinario? Per quanto riguarda i giorni di permesso mensili previsti dalla Legge 104/92, numero e durata vanno proporzionati alle 6 ore settimanali oppure no?
Con un contratto a tempo parziale si può chiedere il congedo straordinario, se ricorrono tutti i requisiti previsti per il caregiver. Per i permessi Legge 104, invece, il calcolo dipende dal tipo di part-time: orizzontale, verticale o misto. Con quello orizzontale restano confermati i tre giorni mensili ma riferiti alle giornate di lavoro ridotte; con quello verticale o misto fino al 50% si applica il riproporzionamento INPS.
Congedo straordinario con part-time
Il congedo straordinario per caregiver previsto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che assistono un familiare con disabilità grave, nel rispetto dell’ordine di priorità, del requisito di convivenza quando richiesto e degli altri presupposti previsti dalla normativa. Il tempo parziale non esclude l’accesso al beneficio.
L’indennità è però commisurata alla retribuzione del rapporto part-time, perché il trattamento economico segue l’orario e la retribuzione effettiva del lavoratore. Nel part-time orizzontale il periodo segue la logica ordinaria, perché la prestazione è distribuita su tutte le giornate lavorative.
Nel part-time verticale, invece, rilevano i periodi o le giornate in cui era prevista attività lavorativa: i giorni senza prestazione restano fuori dal conteggio quando cadono dentro periodi nei quali il lavoratore non avrebbe dovuto lavorare. Le giornate festive o di riposo possono rientrare nel periodo di congedo se si collocano immediatamente prima o dopo giornate di congedo riferite a turni lavorativi.
Permessi Legge 104 con part-time orizzontale
Se le 6 ore settimanali sono distribuite su tutti i giorni lavorativi, si è davanti a un part-time orizzontale. In questo caso i tre giorni mensili di permessi 104 restano riconosciuti senza riproporzionamento giornaliero, perché ogni giornata di permesso copre la giornata lavorativa ridotta prevista dal contratto. In pratica, il lavoratore mantiene i tre giorni di permesso al mese, ciascuno pari all’orario che avrebbe dovuto svolgere in quella giornata. Se invece il permesso viene fruito a ore, il massimale mensile va calcolato con la formula INPS.
Per la fruizione a ore, l’INPS applica una formula valida sia per part-time orizzontale, sia per quello verticale e misto:
orario medio settimanale part-time : numero medio di giorni o turni settimanali del tempo pieno * 3
Con 6 ore settimanali e un tempo pieno distribuito su 5 giorni, il calcolo è 6 diviso 5 per 3, quindi 3 ore e 36 minuti mensili. Se il tempo pieno del settore è distribuito su 6 giorni, il monte mensile diventa 3 ore. Il dato va quindi verificato sul CCNL e sull’articolazione dell’orario applicata dal datore di lavoro.
Ricalcolo permessi con part-time verticale o misto
Se le 6 ore settimanali sono concentrate solo in alcuni giorni, il rapporto è un part-time verticale o misto. Per questi casi, l’INPS prevede il riproporzionamento dei tre giorni mensili di permesso quando l’attività lavorativa è limitata ad alcuni giorni del mese.
Dopo la circolare INPS 45/2021, il riproporzionamento non si applica ai part-time verticali o misti superiori al 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo. Con un orario di 6 ore settimanali, nella maggior parte dei contratti si resta sotto questa soglia, quindi i giorni mensili vanno ricalcolati.
Per il riproporzionamento giornaliero, il Messaggio INPS 3114/2018 usa questa formula:
orario medio settimanale part-time : orario medio settimanale a tempo pieno * 3.
Il risultato si arrotonda all’unità inferiore o superiore secondo la frazione ottenuta. Ad esempio, con un tempo pieno di 40 ore e un part-time di 6 ore, si applica a questo calcolo: 6:40*3=0,45. Applicando il criterio INPS, però, la frazione fino a 0,50 si arrotonda all’unità inferiore che in questo caso è zero, motivo per cui in una situazione simile la fruizione in giornate intere risulta quindi fortemente limitata e la verifica sulla fruizione a ore diventa la strada più coerente con l’orario ridotto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi